BASTIA VINCE IL GIOCO LECITO (GIOCONEWS APRILE 2012)

Dopo mesi di ‘battaglia’ , a tratti anche mediatica, tra il primo cittadino di Bastia  – in provincia  di Perugia – e il settore del gioco, a spuntarla è stato  proprio il settore, con il verdetto definitivo arrivato  in questi  giorni  dal Tar Umbria, dove viene definitivamente annullato il   regolamento comunale che  voleva vietare  o, comunque, limitare, l’utilizzo delle slot machine nei locali pubblici. E, nelle motivazioni dei giudici umbri, emergono due aspetti importanti:  in primis, viene ribadito come  la regolamentazione del comparto del gioco possa essere imposta soltanto dallo Stato  e da nessun altro ente;  inoltre, la motivazione del ‘contrasto alla ludopatia’ che  accompagna le restrizioni previste dal primo cittadino non può sussistere, in quanto, scrive il Tar, ci si ‘ammala’ di gioco attraverso quello di azzardo e non attraverso gli strumenti del gioco lecito. A ricostruire la vicenda e ad illustrarne  i principi fondanti è il legale,  esperto della materia, Geronimo Cardia , che  ha seguito la vicenda in difesa  di due concessionari di rete.

Ma l’Udc  regionale non ci sta e annuncia disegno di legge contro dipendenza da gioco

“La sentenza in commento trae  origine dall’impugnazione di un’ordinanza, disciplinante la materia dei giochi leciti ex art. 110 del Tulps, emanata l’8 novembre 2010 dal comune di Bastia Umbra  (Pg). Tale provvedimento prevedeva una limitazione  agli orari di apertura al pubblico delle sale  giochi e agli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati all’interno  delle stesse: in particolare, l’ordinanza sindacale fissava l’orario di apertura delle sale  giochi alle ore 10.00  e quello di chiusura alle ore 23.00,  e per l’orario di accensione e spegnimento degli apparecchi imponeva un limite ancor  più stringente consentendo l’utilizzo dei medesimi esclusivamente tra le 13.00  e le 23.00”.

L’ordinanza sindacale, come  detto,  è stata impugnata dinanzi al Tar Umbria per conto  di due Concessionari di Stato,  con un ricorso  nel quale  si è chiesto l’annullamento della medesima previa  sospensione della sua  efficacia.  “È stata in particolare eccepita la violazione  della riserva di legge  prevista nella materia di giochi pubblici – spiega ancora Cardia  – l’incompetenza del Sindaco ad emettere provvedimenti di tal genere e comunque la carenza di un’adeguata istruttoria e di un’adeguata motivazione alla base dell’ordinanza sindacale. Il Tar ha dapprima accolto  la richiesta di sospensione dell’efficacia  dell’ordinanza sindacale ritenendo che  “nella comparazione degli interessi in gioco, prevale il pregiudizio  grave  ed irreparabile, di carattere non solo patrimoniale, conseguente all’esecuzione dell’ordinanza impugnata” e successivamente, confermando la decisione assunta nella fase  cautelare, ha accolto  il ricorso ed annullato l’ordinanza sindacale.

VERDETTO SU RUOLO DELLO STATO E LUDOPATIA – In particolare dalle motivazioni della sentenza emergono due assunti rilevanti che,  una volta per tutte, rendono giustizia all’impegno dello Stato  e degli operatori del settore nella lotta alla ludopatia e nella lotta al mercato illegale. Il primo dei due assunti è rappresentato  dall’affermazione del Tar secondo cui la ludopatia sarebbe una patologia collegata al gioco d’azzardo e non al gioco lecito che,  invece, rappresenta il frutto di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore statale.

Il secondo assunto, strettamente connesso al primo, è rappresentato dalla conferma da parte del Tar che  lo Stato  legislatore, proprio perché in possesso degli strumenti per effettuare il corretto  bilanciamento degli interessi in gioco, è il solo a poter  intervenire in materia e che  tutte le volte in cui lo Stato  consenta ad altri soggetti (ad esempio ai Comuni) di intervenire sull’argomento, è richiesto  a questi  ultimi, specialmente se l’intervento  è limitativo degli interessi degli operatori del settore, uno sforzo  motivazionale importante imponendo una motivazione “intensa e penetrante, idonea a rappresentare una situazione problematica, enucleativa dei gravi pericoli”.

Ed anche volendo  ridurre la questione alla possibilità  del Comune di regolamentare gli orari degli esercizi commerciali  sulla base del potere concesso ai Sindaci  dall’art. 50 del TUEL, secondo il Tar l’ordinanza sindacale impugnata deve  essere considerata comunque viziata: l’articolo 50, attribuisce sì al Sindaco un potere di “coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali  e dei servizi pubblici”, ma tale potere, secondo il TAR, deve  essere esercitato sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito  dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, elementi che  nel caso in questione non sembrano essere stati presi in considerazione dal Sindaco, e ciò al fine di garantire la massima collegialità nell’assunzione di decisioni  che  possano incidere  sugli interessi della collettività”.

Sulla questione della riserva  di legge  il Tar chiosa, richiamando una recente sentenza dei colleghi campani, secondo la quale  “La diffusione degli apparecchi da gioco lecito non costituisce di per sé una ragione sufficiente  per intervenire al di là dell’ordinaria distribuzione delle competenze (in termini T.A.R. Campania, Sez. III, 15 febbraio  2011,  n. 952)”.

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