New slot in Trentino: quel rigetto del Tar che non concede la sospensiva ma lascia buone speranze (GIOCONEWS GIUGNO 2012)

New slot in Trentino: quel rigetto del Tar che non concede la sospensiva ma lascia buone speranze (GIOCONEWS GIUGNO 2012)

l Tar Trento ha detto no alla richiesta degli addetti ai lavori di sospendere la delibera del Comune di di Riva del Garda che limita l’installazione di apparecchi da intrattenimento, ma in quella risposta c’è molto di più rispetto a quanto si potrebbe immaginare. Per una sorta di presa di coscienza da parte dei giudici trentini delle problematiche legate alla corretta regolamentazione del gioco pubblico che non vada a scapito della libertà di impresa. Come spiega il legale Geronimo Cardia, che ha seguito la causa in quel di Trento per conto di una delle società di gioco coinvolta nella vicenda. “Lo scorso 27 febbraio 2012 il Comune di Riva del Garda adotta la delibera n. 106 Prot. N. 0006542 avente ad oggetto ‘Approvazione criteri di insediamento di apparecchi (…) in esercizi con attività prevalente di gioco (sale giochi) esercizi pubblici e commerciali’, con la quale si impone il divieto di apertura di sale giochi ed Ambienti Dedicati (nonché l’installazione di nuovi Apparecchi) a determinate distanze da certi luoghi definiti sensibili. Impugnata la delibera, a seguito dell’udienza del 21 giugno 2012 il Tar Trento respinge la richiesta di sospensiva ma formula importantissime precisazioni richieste dalla difesa nell’interesse del popolo degli operatori del gioco legale ed a tutela delle ragioni di certezza del diritto sull’intero territorio dello Stato.
Ed infatti, sebbene i giudici amministrativi scelgano a di salvaguardare la delibera comunale, non sfugge che il Collegio, sensibilizzato sul punto, avverta la necessità di chiarire da subito due criticità che emergono ictu oculi dal tenore della delibera”.
La prima criticità risolta dai Giudici – spiega Cardia – “concerne il fatto che il divieto imposto dalla delibera non riguarda certamente gli apparecchi esistenti (come indicato dal tenore della delibera medesima) ma neanche gli apparecchi destinati a sostituire detti apparecchi già installati (cosa che preoccupava la maggior parte degli operatori).   Sul punto, il Tar chiarisce in modo cristallino che ‘… dette limitazioni  non si applicano agli apparecchi già installati; questa disciplina fa dunque evidentemente salvi anche gli interventi di sostituzione degli apparecchi già installati, come previsto dalla legge provinciale e secondo un’interpretazione dell’avversato provvedimento teleologica, sistematica e di buona fede oggettiva’. E, si aggiunge, si ritiene a prescindere dal fatto che la sostituzione avvenga per motivi legati a aggiornamenti di legge o a scelte meramente commerciali.
La seconda criticità su cui il Tar di Trento ha poi fatto luce concerne il fatto che i Comuni nel regolamentare le distanze, verosimilmente non possano giungere ad inibire sull’intero territorio comunale l’installazione di apparecchi o l’apertura di nuove sale.   In altre parole ammesso si possa regolamentare a livello locale, certamente non si può radicalmente inibire ogni forma di gioco sul territorio di competenza”.
“A tal proposito, il Tar, nella consapevolezza che tale rischio si concretizzi anche in delibere di altri Comuni, ritenendo evidentemente che i criteri indicati dalla delibera rappresentino, anziché una regolamentazione delle distanze, un vero e proprio divieto di apertura su sostanzialmente l’intero territorio comunale, invita il Comune, prima della udienza del giudizio di merito, a “disporre una più completa attività istruttoria per individuare con maggior dettaglio e minore espansività [si badi minore espansività] i luoghi ‘sensibili’. Ergo, compito dell’Amministrazione sarà quello di identificare meglio i c.d. luoghi sensibili e di ridurre [si badi ridurre] il relativo numero motivando adeguatamente, come si legge nell’ordinanza, l’individuazione di quelli “circoscritti” di cui al comma 2 dell’art. 13bis della Legge Provinciale di Trento. Peraltro, si ritiene che questi principi risultino ribaditi anche con riferimento ad un’altra delibera comunale, discussa nell’ambito della medesima udienza del 21 giugno 2012, del Comune di Cles, del quale s’è parlato meno in questi giorni ma che presenta le medesime specificità. Per questo, a memoria non ricordo un rigetto di sospensiva dal sapore più dolce”

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