A POKER VINCE IL FISCO ? (GIOCONEWS MAGGIO 2011)

Un caso che ha fatto il giro per il mondo destando il panico tra i poker players: l’agenzia delle entrate – come anticipato dal quotidiano gioconews.it – bussa alle porte dei giocatori in cerca delle vincite. Richiesta legittima, oppure no? E, soprattutto, come comportarsi? A rispondere al delicato quesito è l’esperto legale Geronimo Cardia, che illustra i vari casi: vincite ‘live’, online, in Italia e all’estero”.

A quanto pare Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza starebbero conducendo indagini presso il pubblico dei giocatori di poker assumendo informazioni con l’obiettivo di accertare perlopiù per gli anni dal 2006 al 2009 una serie di aspetti, quali la correttezza degli adempimenti dichiarativi ed il rispetto della normativa tributaria relativamente ad alcune tipologie di redditi conseguiti in Italia ed all’Estero ed in particolare alle vincite di gioco, ai premi derivanti da prove di abilità o della sorte ed ai proventi derivanti da sponsorizzazioni o dallo sfruttamento dei diritti di immagine o d’autore oltre al corretto adempimento di quanto previsto dal D.L. 167/90, relativamente ai movimenti di capitale.

La casistica è interessante in quanto mette in luce diversi aspetti della fiscalità quali: (i) la residenza fiscale del contribuente;    (ii) la tassazione dei soggetti residenti e dei soggetti non residenti;    (iii) gli adempimenti dichiarativi del contribuente;   (iv) gli altri adempimenti fiscali del contribuente;    (v) la distinzione di diverse tipologie di redditi;    (vi) la localizzazione dei redditi conseguiti;    (vii) gli adempimenti relativi ai movimenti di capitale.    Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Andando per gradi e valutando il primo degli aspetti considerati (la residenza fiscale del contribuente) può dirsi che trattandosi di giocatori di poker deve presumersi che si stia parlando di persone fisiche e non di persone fisiche giuridiche.     La norma di riferimento, per l’individuazione della residenza fiscale delle persone prevede che:   “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”   (cfr., in particolare, articolo 2, comma 2, del DPR 917/86, “Tuir”).     Inoltre, per i cittadini italiani, è previsto un’inversione dell’onere della prova in caso di cambio di residenza alla volta di paradisi fiscali.

Peraltro, la circostanza secondo cui “soggetti passivi dell’imposta [sui redditi] sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato” (cfr., in particolare, articolo 2, comma 1, del Tuir) consente di precisare che, almeno sotto un profilo teorico, i destinatari delle indagini condotte dell’Amministrazione possano essere anche soggetti non residenti fiscalmente in Italia.     Ed infatti, l’imposta sui redditi trova applicazione:    (i) per i soggetti ritenuti residenti fiscalmente in Italia, sui redditi ovunque prodotti (il cosiddetto wordwide principle);    (ii) per i soggetti ritenuti non residenti fiscalmente in Italia, esclusivamente sui redditi conseguiti sul territorio italiano ([1]).    E per l’individuazione dei criteri che consentono di ritenere un reddito prodotto nel territorio dello Stato, soccorre il dettato dell’articolo 23 del Tuir ([2]).

Tralasciando in questa sede le casistiche che interessano i soggetti non residenti, di seguito si evidenziano alcune considerazioni che potrebbero interessare i giocatori di poker identificabili come persone fisiche ritenute residenti fiscalmente in Italia (“Giocatori”).

In linea generale ed astratta i Giocatori potrebbero avere conseguito vincite:     (i) in Italia o all’estero, in occasione di eventi ai quali abbiano partecipato direttamente, in prima persona, presso casinò o in occasione di tornei di poker organizzati (c.d. “Eventi Liveda cui scaturiscono le “Vincite da Eventi Live”) e/o    (ii) in Italia o all’estero, attraverso il circuito dell’ on line, attraverso c.d. casinò virtuali o per mezzo di siti che danno la possibilità di partecipare a partite di poker, in forma diversa dal torneo, tutte caratterizzate dal meccanismo del deposito di somme sui noti conti cosiddetti di gioco (c.d. “Eventi On Line” da cui scaturiscono le “Vincite da Eventi On Line”).

Quanto alle Vincite da Eventi Live ed alle Vincite da Eventi On Line conseguite sul territorio dello Stato, va chiarito che per il diritto tributario interno esse potrebbero essere considerate riconducibili alla categoria dei cosiddetti “redditi diversi” di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir che richiama espressamente “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte” (“Vincite e Premi”).    Ed in quanto tali, esse potrebbero essere ritenute destinatarie del disposto di cui all’articolo 69, comma 1, del Tuir secondo cui esse “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione” ([3]).

Inoltre, richiamando l’articolo 30 del DPR 600/73, secondo cui Vincite e Premi “se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private (…), sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa”, potrebbe sostenersi che in mancanza di dette condizioni i Giocatori siano tenuti ad assolvere agli obblighi dichiarativi previsti per tutti i redditi tassabili non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Peraltro, con riferimento alla misura dell’aliquota della ritenuta, l’articolo 30, comma 2 DPR 600/73 stabilisce che la medesima è individuata “nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso”, precisando poi, al comma 4, che  “la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo esercitato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco”.

Riguardo alle Vincite da Eventi Online, maturate in Italia, inoltre, potrebbe specificarsi quanto segue relativamente al fatto se i siti fornitori, utilizzati in Italia, siano essi italiani o esteri, non abbiano ottenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato l’autorizzazione ad operare sul territorio dello Stato.    E’ noto che per i siti fornitori, che non siano in possesso della suddetta autorizzazione, il legislatore abbia disposto l’oscuramento e la conseguente impossibilità per i giocatori di accedere ai servizi messi a disposizione ([4]).    Ebbene, laddove le Vincite da Eventi Online siano conseguite attraverso sistemi non autorizzati e non ancora oscurati potrebbe, in linea teorica, sostenersi l’assoggettamento a tassazione ricorrendo al richiamato articolo 30 del DPR 600/73 ovvero al principio generale, laddove non siano sopraggiunti sequestro o confisca penale, che vede tassati i proventi derivanti da atti classificabili come illecito amministrativo, sempreché sia dimostrata tale circostanza.

Quanto alle Vincite da Eventi Live ed alle Vincite da Eventi Online conseguite non Italia, ma all’estero, nel rinviare ad altra occasione ogni approfondimento in merito ai principi di tassazione e dichiarativi eventualmente previsti dal diritto tributario italiano, basti qui rammentare il possibile richiamo di dettati convenzionali che all’art 21, comma 1, solitamente prevedono l’imponibilità nello Stato di residenza del contribuente e di converso l’esclusione della tassazione nello Stato in cui è maturato il reddito in questione la vincita (cfr., in particolare, art. 21, comma 1 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni su redditi e capitali dell’Ocse).

Con riferimento a somme detenute e o maturate all’estero può qui rammentarsi l’articolo 4 del DL 167/90, convertito, con modificazioni, dalla L 227/90, che prescrive, al comma 1, l’obbligo di compilazione del modulo cosiddetto “RW” della dichiarazione dei redditi da parte delle “persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia”.     L’obbligo di compilazione del modulo “RW” riguarda in linea generale, altresì, come previsto al comma 2 del suddetto articolo, “i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria”.      Viene altresì precisato che  “Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie”.

Sembra di doversi prendere atto che l’Amministrazione ritenga detta norma applicabile anche ai casi in cui i Giocatori abbiano avuto accesso ad Eventi Live all’estero ovvero Eventi On Line offerti dal’estero (anche accendendo un conto di gioco).      Ebbene, pur nella consapevolezza che la ratio della norma in questione sia da ricercare nella presunzione di redditività dettata dall’art.6 dello stesso DL 167/90, resterebbe pur salva la possibilità da parte del contribuente di opporre prova contraria ([5]).

Naturalmente le considerazioni di cui sopra andrebbero poi valutate alla luce di eventuali operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione delle attività detenute irregolarmente all’estero e di possibili effetti delle medesime in termini:    (i) di preclusioni di accertamento tributario e contributivo nei confronti del dichiarante;    (ii) di esclusione della punibilità per i soli reati di infedele e di omessa dichiarazione dei redditi;    (iii) di esonero dall’indicazione delle attività rimpatriate e/o regolarizzate;    (iv) di esenzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate ([6]).

Un cenno meritano, infine, le altre tipologie di reddito per le quali l’Amministrazione ha dimostrato interesse nell’assunzione di informazioni: quelli rivenienti da sponsorizzazioni e da sfruttamento dei diritti di immagine o d’autore.    Tali redditi, se l’attività da cui promanano non sia caratterizzata dai requisiti di abitualità e professionalità, rientrerebbero nel’ambito della categoria dei redditi cosiddetti “diversi”, in quanto, pur avendo le caratteristiche dei redditi cosiddetti da “lavoro autonomo”, a differenza di questi ultimi, essi non presentano il requisito della professionalità e della abitualità e si presentano come occasionali, saltuari, non professionali e senza organizzazione di mezzi.     A detti redditi si applicherebbe la lettera l) del comma 1 dell’art. 67 del Tuir che disciplina i “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o alla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.    Per tali redditi, se maturati in Italia, l’art. 25 DPR 600/73 stabilisce che “I soggetti (…), che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa”.   Ai fini della determinazione del reddito va richiamato il contenuto dell’art. 71 del Tuir che stabilisce come “I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”.    Anche per tali redditi, l’eventuale maturazione all’estero impone un discorso a parte.

Ma questa è un’altra storia.

([1]) Cfr., in particolare, art. 3, comma 1 Tuir, secondo cui “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.”

([2]) Cfr., in particolare, l’articolo 23, comma 1 secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:    a) i redditi fondiari;    b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;    c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;     d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;    e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;    f) i redditi diversi derivanti da attività’ svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:    1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;    2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;   3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;    g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti”.

([3]) Tale inciso richiama alla mente un attuale dibattito sulla esistenza o meno della figura del cosiddetto “giocatore professionista” affermata negli Stati Uniti nella recente pronuncia di una Corte californiana che ha riconosciuto ad uno “scommettitore abituale”, destinatario di un accertamento fiscale, la possibilità di dedurre dalle vincite le perdite subite nonché le spese per lo svolgimento della sua “attività”, considerando la medesima alla stregua di una normale attività commerciale (cfr., in particolare, Mayo v. Commissioner, 136 T.C. No. 4 del 2011). In questo caso ovviamente spetterebbe al giocatore dare la prova dello svolgimento, a tempo pieno, di tale attività.    Il tutto fermo restando che allo stato in Italia la figura del giocatore professionista non risulta essere ancora riconosciuta

[4]) Cfr., in particolare, art. 2 DM 1/2007 secondo cui “Soggetti non autorizzati alla raccolta 1. Gli operatori non autorizzati sono i soggetti di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, i quali, privi di concessione,autorizzazione o altro titolo autotizzatorio o abilitativo o,comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS, effettuano sul territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato,attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione.     2. AAMS provvede a comunicare ai fornitori di servizi di rete, ai sensi del successivo art. 3, l’elenco degli operatori non autorizzati, di cui al comma 1, ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni.    3. Il predetto elenco e’ reso disponibile anche attraverso il sito istituzionale www.aams.it”

[5]) Cfr, in particolare, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 141/E del 30/12/2010 secondo cui le attività finanziarie indicate all’art. 4 sarebbero fruttifere “in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta”.

[6]) L’ultimo scudo fiscale in vigore in Italia è quello di cui al DL 78/09, convertito, con modificazioni, dalla L. 103/09, che all’art. 13-bis prevedeva la possibilità di regolarizzare e rimpatriare, nel  periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010, le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario, a partire da una data non successiva al  31 dicembre 2008 tramite pagamento di un’imposta straordinaria appositamente istituita dalla norma in esame.

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