TANTE VLT, UNA CONCESSIONE (GIOCONEWS MARZO 2011)

Si è fatto un gran parlare in questi giorni del cosiddetto Principio dell’Univocità. Ovvero di quel  principio se condo cui in ogni sala debbano essere presenti Vlt(1) appartenenti ad uno o più sistemi di gioco che  facciano riferimento a non  più di un Concessionario(2). Il Principio dell’Univocità che,  dunque, in qualche misur a lega  ad  un  Ambien t e Dedicato(3) un solo Concessionario ed il proprio Sistema di Gioco(4), chiarito con la circolare Aams  del 30.11.2010, è stato oggetto di critiche da parte di alcuni  per l’asserita presenza di un problema di limitazione della  libertà di concorrenza e di un problema di carenza di previsione normativa.

Avvicinandosi ai tmi posti a difesa del contenuto e del senso del Principio si scorge la convinzione che  in realtà non vi sia una  limitazione della  libertà di concorrenza, che si    tratta di una  misura che risponde ad es igenze di natura te cnica proprie delle  Vlt, di una  misura con  cui è stata assicurata la tutela di interessi anche superiori, quali  l’affidamento del giocatore e l’ordine  pubblico, e che  le norme di riferimento delle  Vlt la presuppongano inequivocabilmente. Sulla  mancanza di una  limitazione della libertà di concorrenza s’è detto che:  (i) i Concessionari, non essendo produttori di giochi,  sono  in grado  di stipulare più  accordi  con più fornitori e , dunque , di  offrire una  pluralità di giochi  alle sale interessate;   (ii)  la   concorrenza   tra   i Concessionari per  l’allestimento delle  salenon  può  ritenersi esclusa ma semplicemente anticipata al momento della  sele- zione e della  sottoscrizione del relativo contratto da parte dei titolari delle  sale.  Sempre a difesa del Principio s’è sostenuto che  le esigenze di natura tecnica che legittimano la presenza del medesimo trovano  origine in una  serie di aspetti della normativa riservata alle VLT. Si pensi prima di tutto al regime  delle comunicazioni  che  ciascun Concessionario è tenuto ad effettuare con riferimento a ciascuna sala(5). Ebbene, gli importi relativi  alle  sale non  possono essere comunicati congiuntamente da due (o più) concessionari conviventi, atteso che  i sistemi dei medesimi non sono tecnicamente concepiti dalla  normativa di settore per  dialogare tra loro.

Ma c’è di più. Tra le norme di spicco riser- vate alle Vlt vanno ricordate quelle relati- ve ai premi erogabili che  sono di importi veramente rilevanti come quelli assicurati con  i Jackpot(6). Ebbene, v’è una  norma fondamentale che  pone un limite  invalica- bile e centrale per  la stabilità del sistema: l’articolo 7, comma 2, del D.D. 22.01.2010 prevede che  “L’importo massimo del jack- pot relativo a ciascuna sala è pari  a euro 100 . 000 , 00”.  E’ chiaro che  sarebbe impossibile da un punto di vista tecnico per  due  o più Concessionari conviventi assicurare il rispetto di detto limite  posto che,  come detto, i sistemi dei medesimi non  sono tecnicamen te concepiti dalla normativa di settore per  dialogare tra loro.    Peraltro, è bene rammentare che  gli sconfinamenti dei limiti alla erogazione dei premi costituiscono violazione sanzio- nata in modo  rilevante dall’ordinamento di settore (7). S ’è precisato , altresì, che  il Principio dell’Univocità risponde poi ad esigenze superiori.   E la mente torna al Jackpot ed all’esigenza di misurare con precisione e trasparenza assoluta l’utilizzo  del medesimo: esso da  solo è ritenuto idoneo a costituire un elemento determinante nella scelta operata dagli utenti-giocatori di gio- c a r e  c on  il  sis t ema   di  gioc o  di  un Concessionario piuttosto che di un altro (in quanto esistono Jackpot di sistema), ovvero di entrare in una  sala piuttosto che  in un’altra (in quanto, come detto, esistono Jackpot di sala). Ed in situazioni così delicate è necessario assicurare che nella  stessa sala non vi sia commistione delle offerte di gioco  (delle  offerte di Jackpot), per  evitare di ledere un principio che è alla base della  stabilità del sistema, noto come il principio dell’affidamento del giocatore (in questo caso di entrare o no in una  sala in cui si partecipa a questa o a quella vincita, di questo o quel concessionario).

Le norme richiamate sin ora  da sole evidenziano in maniera chiara che  l’intero sistema regolamentare VLT sia concepito attorno al Principio dell’Univocità e che, dunque, lo prevedano.  Ma non  sono le  sole . Basti rammentare: (i) il potere regolamentare conferito ad Aams  con  il D.D. 22.01.2010, emesso in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera l) del D.L. 28.04.2009 (8); (ii) le definizioni di “sala”, “sistema di sala”, “sistema gioco” e “specifiche del sistema di gioco” contenute nell’ar t. 2, comma 1 del D. D. 22 .0 1.20 10 consentono di mettere in chiaro che  nel certificare la bontà dei  sistemi  di un Concessionario per  il rilascio delle  necessarie autorizzazioni, Aams  sia tenuta ad effettuare una  verifica che  non  può  prescindere dalla  specifica sala indicata; (iii) il fatto che  per  le sale VLT il legislatore abbia previsto la licenza cosiddetta ex art. 88 Tulps di compete nza  delle  Questure che  nel presidiare la tutela dell’ordine pubblico verificano la sorvegliabilità (di un locale) ma soprattutto i requisiti soggetti- vi di un istante che  abbia ricevuto incarico da un Concessionario(9).

A ciò si aggiunga che  non sembra possibi- le applicare un principio di analogia con la casistica di altri  giochi,  quali in particola re gli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) Tulps (le cosiddette AWP) che  invece s e mbrano t o llerar e la pr e s enz a di più Concessionari nei medesimi ambienti. Ed infatti, basti qui solo richiamare le macro- scopiche differenze tra i due  sistemi di gioco,  delle  Awp, da un lato,  e delle  VLT, dall’altro(10). A tal proposito, si pensi solo che  le Vlt, per  come sono concepite, non possono essere installate negli esercizi in cui sono installate le Awp. Ciò detto, va rammentato che  il Principio dell’Univocità, chiarito nella  circolare richiamata in apertura, è stato sottoposto all’attenzione del Giudice  Amministrativo che,  tuttavia, ha ritenuto di non concedere la sospensiva del provvedimento impugnato richiesta dai ricorrenti e, pertanto, allo stato deve ritenersi intatto ed applicabile.

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