VIETATO ESPELLERE IL GIOCO LECITO (Articolo GIOCONEWS MARZO 2017)

La Conferenza Unificata prevista dalla legge di Stabilità dell’anno passato ancora non ha prodotto il risultato previsto dalla stessa norma di riferimento, nonostante il termine imposto dal legislatore del 30 aprile 2016, perché lo Stato, da un lato, e Regioni e Comuni, dall’altro, al momento non hanno trovato un punto di incontro. Nel frattempo, tuttavia, il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa territoriale fa il suo gioco, come descritto ed anticipato nel libro ‘La Questione Territoriale’. Ed infatti, fioccano sul territorio i provvedimenti antigioco legale, in particolare quelli di chiusura delle sale che insistono sui territori afflitti dal cosiddetto ‘Effetto Espulsivo’ o da limitazioni di orari insostenibili. Il mese scorso abbiamo affrontato il caso di Genova: tutte le sale preesistenti alla normativa territoriale della Regione Liguria e del Comune di Genova di qui a breve riceveranno il provvedimento di sfratto perché tutte insistenti su zone vietate dall’Effetto Espulsivo. Stavolta parliamo (ma purtroppo non per la prima volta) di Bolzano perché ancora ad oggi vengono imposti alle sale del territorio i provvedimenti di chiusura per la vicinanza a luoghi definiti sensibili, imposti da fonti normative diverse da quelle annullate con le sentenze del 31 ottobre 2016 (cfr., in particolare, sentenze del Tar Bolzano n. 301/2016 e n. 302/2016). Il dato rilevante è che il Consiglio di Stato ha valutato con responsabilità che occorre “evitare che, in attesa della prima camera di consiglio, si determinino pregiudizi irreversibili non rimediabili mediante un’ordinanza emessa in sede collegiale [quale quello della chiusura della sala e che] (…) sussistono allo stato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione inaudita altera parte, tenuto conto della immediatezza della gravità ed irreparabilità del danno, almeno sino alla data (…) di trattazione in camera di consiglio dell’istanza medesima” (cfr., decreto cautelare 764/2017 del 13 febbraio 2017). In altre parole: mentre noi decidiamo, voi non chiudete. Che sia una valutazione della quale tenere conto, responsabilmente, nelle more di una definizione delle vicende che affliggono i processi decisionali in seno alla Conferenza Unificata? Chi può dirlo? Staremo a vedere.

IL RICORSO AL TAR BOLZANO – Ma vediamo da vicino quale è il tema che ora è sul tavolo riguardo alla normati-va territoriale di Bolzano. Dopo avere ricevuto il provvedimento di chiusura, un gestore di sala con il ricorso innan-zi al Tar Bolzano dimostra l’esistenza dell’Effetto Espulsivo della normativa locale che anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale (e, dunque, anziché individuare aree circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale come annunciato nei provvedimenti stessi) di fatto ed in realtà determina il divieto assoluto sull’intera area del comune e non su parti di essa – con un percentuale di interdizione rilevata elevatissima. Tuttavia, il Tar di Bolzano, pur ammettendo l’esistenza dell’Effetto Espulsivo, imputa il medesimo alle già annullate Delibere della Giunta Provinciale n. 341/2012 e n. 1570/2012 e ritiene di non operare la medesima valutazione in merito alla legge provinciale che a sua volta contiene tanti e tanti luoghi sensibili, nonostante gli specifici elaborati peritali prodotti.  In particolare, l’operatore del gioco dimostra che le zone indicate dal Comune come “potenzialmente insediabili”, in realtà altro non sono che zone interdette da altri, preesistenti e specifici vincoli urbanistici che escludono la possibilità di effettuare alcun insediamento di sale e dimostra che l’interdizione del gioco legale sull’intero territorio non è mutata a seguito dell’annullamento delle due delibere della Giunta richiamate, posto che i luoghi sensibili imposti dalla legge provinciale da soli determinano essi stessi l’Effetto Espulsivo. Per questo il ricorrente insiste chiedendo una valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della legge provinciale di riferimento nella misura in cui essa determini – anche da sola con i suoi luoghi sensibili – l’Effetto Espulsivo. A ben vedere, nella sentenza impugnata innanzi al Consiglio di Stato, il Tar Bolzano bene precisa che l’Effetto Espulsivo determinato dalle disposizioni delle delibere della giunta provinciale ha comportato l’annullamento delle delibere medesi-me per effetto delle due sentenze sopra richiamate e che tale annullamento si applica a tutti i casi del territorio. E, peraltro, va apprezzato che nella sentenza si legge che il provvedimento di chiusura è pertanto “parzialmente invalido” nella parte in cui si riferisce ai siti sensibili riconducibili alle suddette delibere. In particolare, vanno apprez-zati diversi passaggi della sentenza impugnata. Il Tar coglie il fatto che il provvedimento di chiusura ha origine in due e separate fonti (quella della legge provinciale presupposto e quella delle Delibere della Giunta Provinciale), ben evidenzia la quantificazione della numerosità dei luoghi sensibili ai quali la Sala sarebbe troppo vicina (7 luoghi dettati dalle Delibere annullate e ben 18 dettati dalle leggi provinciali in esame). Il Tar ancora avverte, sia pure solo in un primo momento, di doversi focalizzare unicamente sulle questioni di legittimità costituzionale delle norme presupposto nella parte in cui esse determinano l’Effetto Espulsivo, che tra l’altro viene ben inquadrato laddove si precisa che “La locuzione definisce l’esito che la ricorrente collega all’ampiezza del raggio di interdizione (300 metri) e/o alla numerosità dei luoghi sensibili individuati dalla normativa provinciale. Secondo tale prospettazione, la capillare distribuzione e diffusone dei siti sensibili non consentirebbe di individuare alcuna via o area in Bolzano in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito”. Il Tar, tuttavia, non coglie nel segno nel ritenere – questa volta inspiegabilmente – il provvedimento “validamente motivato” con riguardo ai luoghi sensibili di derivazione legislativa. Ciò in quanto a tale riguardo si ritiene che non ci si possa limitare ad affermare (senza operare alcun tipo di riscontro tecnico per giunta richia-mando un elaborato peritale diverso da quello all’uopo allegato) che la – pur riconosciuta – percentuale di interdizione elevatissima “appare riferibile (…) alla zona centrale del territorio (…) non tenendo essa conto delle aree periferiche né di quelle adibite a zone produttive”, che “appare eccessivo il riferimento ad un effetto espulsivo del gioco lecito” e che “la doglianza (relativa al difetto di istruttoria delle due delibere annullate) non appare estensibile (…) alla presente controversia”. Stupisce che nella sentenza, prima si dimostri di riconoscere l’esistenza di una percentuale elevatissima di interdizione, poi si ritenga che l’individuazione di un catalogo minimo di luoghi sensibili “appare rispondente ai canoni di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità” ed infine si ritenga di potersi “tutt’al più riscontrare un intento del legislatore di “marginalizzazione”. Non v’è chi non veda che il 99 percento di interdizione non è proporzionato, né ragionevole, che il catalogo di luoghi sensibili non è minimo, se poi sfocia nel 99 percento di interdizione, e infine ciò che interessa non è l’intento del legislatore, bensì è l’effetto concreto prodotto da una norma che predica la regolamentazione di un fenomeno ed a differenza di ciò lo proibisce. Peraltro, in presenza della manifestata incertezza valutativa della situazione di fatto (laddove nella sentenza ricorre l’utilizzo del verbo ap-parire), il giudice di prime cure avrebbe potuto, e forse dovuto, concedere una consulenza tecnica d’ufficio, affidando ad un perito del Tribunale, una volta per tutte, la valutazione della (non più) insediabilità e dell’espulsione del gioco legale dall’intero territorio del Comune. Ma quel che va certamente rilevato è che il Tar omette di valutare la non ma-nifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme presupposto nella misura in cui esse determinano l’Effetto Espulsivo, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali che tuttavia palesemente non affrontano il tema dell’illegittimità costituzionale dell’Effetto Espulsivo, ma che si fermano a verificare ed a ribadire la legittimità di legiferare (legiferare, non vietare) in materia. Tra l’altro mentre si invoca la tutela giudiziale, mentre si discute in Conferenza Unificata, mentre si chiudono una ad una tutte le sale per effetto della normativa territoriale esistente, si deve registrare che la Provincia di Bolzano abbia concepito una nuova legge, la Legge Provinciale n. 10/2016, che ha introdotto il comma 1bis dell’art. 5bis della L.P. 13/1992, con cui vengono aggiunti ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli già espulsivi della legge richiamata. Come a dire a Effetto Espulsivo, per quanto si possa, si aggiunge Effetto Espulsivo. Ma come detto, nelle more dell’escalation e della decisione, almeno la sala resta aperta, l’impresa legale non chiude, i dipendenti non vengono licenziati, l’offerta di gioco illegale è arginata, l’offerta di prodotti fuori controllo e pericolosi per la salute e per il risparmio è, questa si, marginalizzata e limitata. Il tutto in attesa della invocata giustizia. Che sia un’idea – quella della sospensione dell’applicazione dell’Effetto Espulsivo e degli orari impossibili – da mettere sul tavolo riguardo alle prolungate esigenze della Conferenza unificata?

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