16 Apr 📍ODCEC | 16 APRILE 2026 | CONVEGNO “LA RIFORMA DEL d.lGS.231/01” | SEDE AREONAUTICA MILITARE – VILLINO DOUHET, ROMA
In collaborazione con la Commissione ResponsabilitĂ degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e Fondazione Telos, nell’ambito del Convegno “LA RIFORMA DEL d.lGS.231/01”, si è svolto oggi un intenso pomeriggio di confronto di altissimo livello sulla riforma del D.Lgs. 231/01, con la partecipazione dei membri del tavolo ministeriale e di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle categorie professionali.
In particolare l’Avv. Cardia ha tenuto un intervento “Redazione del modello negli enti di piccole dimensioni e ruolo dell’Organismo di Vigilanza”, ponendo l’accento su alcuni aspetti della riforma del D.Lgs. 231/2001, la quale non definisce gli “enti di piccole dimensioni”, pur rappresentando il 95% delle imprese italiane (dati ISTAT: 4,4 milioni su 4,47 hanno meno di 9 addetti). L’identificazione si affida a dottrina (coincidenza proprietĂ /direzione), Linee Guida Confindustria (struttura essenziale), ANCE (meno di 10 dipendenti) e Raccomandazione UE (micro <10 dip./<2M€; piccola 10-49 dip./<10M€). Oggi l’art. 6, comma 4 consente all’organo dirigente di svolgere funzioni di ODV.
La riforma introduce: nuovo art. 7 – procedure semplificate per PMI con decreto del Ministero della Giustizia; art. 7-bis – il giudice DEVE valutare la conformità del modello a linee guida, procedure semplificate, norme tecniche e buone prassi (attenzione al lessico: “deve”, “opportuno”, “necessario”). Scompare l’art. 6, comma 4 (organo dirigente = ODV) e il comma 4-bis (collegio sindacale = ODV), ritenuto incoerente.
La riforma punta sulla colpa di organizzazione, superando la distinzione tra violazioni di dipendenti e apicali. Introduce l’art. 12-bis per evitare il bis in idem: negli enti con struttura essenziale (es. società unipersonali) il giudice può modulare la sanzione pecuniaria, lasciando intatte confisca e interdittive. Non si escludono le PMI per ragioni criminologiche (rischi non inferiori) e quantitative (95% delle imprese).
Per l’ODV, la riforma rinuncia a dettagli, richiamando professionalità e risorse adeguate. L’obiettivo è favorire modelli proporzionati (né blandi né sproporzionati) e best practice calibrate sulle dimensioni, investendo su controlli, formazione e cultura della compliance.
Un ringraziamento particolare va anche ai colleghi dell’ODCEC Roma e alla Fondazione Telos per la preziosa attivitĂ organizzativa e per l’elevata qualitĂ del dibattito.