“Conti correnti blindati: STOP ai recessi ingiustificati” (Pressgiochi settembre/ottobre 2025)

Alcune considerazioni sull’approvazione alla Camera dell’obbligo di apertura del conto corrente e del divieto di recesso dai conti in attivo. Per fortuna il divieto di derisking ingiustificato è ben contrastato dall’attuale sistema normativo.

Pochi mesi fa avevamo parlato dei disegni di lege allo studio del Parlamento in merito all’obbligo di apertura di un conto corrente, evidenziandone alcune criticità rispetto all’esistente normativa unionale in materia di antiriciclaggio (“Conti correnti: obbligo di contrarre e divieto di recedere per le banche. Una proposta di legge in bilico in un contesto normativo già vincolante” in Pressgiochi di maggio 2025). Nella formulazione poi approvata alla Camera si tiene conto di tale aspetto anche se non tutte le questioni appaiono risolte. Quel che conta è che le criticità del derisking ingiustificato sono comunque già contrastate dall’assetto normativo esistente, consentendo la difesa delle aperture ed il contrasto ai recessi dei conti correnti se non adeguatamente giustificati.

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Premessa

Sul sito della Camera si può prendere atto che “La Camera dei deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge AC 1091 e AC 1240 in materia di obbligo di contrarre e recesso delle banche nei rapporti di conto corrente. Le proposte di legge, presentate per la prima lettura alla Camera dei deputati  sono state esaminate in sede referente dalla VI Commissione Finanze, che ha predisposto un testo unificato e concluso il suo esame il 16 luglio 2025 in Commissione (VI) Finanze

 

Il testo approvato in Commissione

Il testo approvato in Commissione prevede, per quanto qui di interesse, che: “Nel (…) Codice civile, dopo l’articolo 1857 è aggiunto il seguente: «Art. 1857-bis. – (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) – Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. La banca comunica l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.

La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al comma precedente.»

Sullo stesso sito della Camera è possibile individuare il commento secondo cui con il suddetto articolo si “introduce una nuova norma nel codice civile che stabilisce per le banche l’obbligo di stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l’obbligo di comunicare l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente ed il divieto di recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi sopra indicati.”

Per completezza si precisa che il nuovo testo dell’articolo approvato prevede anche nella sua ultima parte che “2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata.” E sul punto viene precisato che “Viene inoltre abrogata la disposizione che consente, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, al professionista la facoltà di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dal rapporto medesimo dandone immediata comunicazione al consumatore, con ciò comportando la presunzione di vessatorietà di clausole contrattuali con tale contenuto.”.

Il tema della non apertura o chiusura del conto corrente per questioni legate alla normativa antiriciclaggio.

Nel precedente articolo pubblicato a maggio 2025, e citato in apertura, s’era detto delle note depositate da Banca d’Italia ed Abi nei procedimenti di analisi delle proposte di lege.  Abi e Banca d’Italia in sostanza non hanno mancato di evidenziare alcuni aspetti critici posti dalle proposte di legge.

Tra detti aspetti critici si è ricordato quello relativo agli obblighi posti ai soggetti obbligati (tra cui le banche) dalla normativa antiriciclaggio che, lo si è rammentato sinteticamente, prevede che, in caso di presa d’atto dell’esistenza di un’operazione sospetta, la banca sia tenuta:

(i) a non compiere l’operazione (i.e. ad esempio non aprire un conto corrente o esercitare il recesso da un rapporto di conto corrente) e

(ii) a non comunicare all’interlocutore la segnalazione di operazione sospetta che rappresenta la motivazione del recesso, per ovvie ragioni ad esempio di ordine pubblico e di tutela delle indagini.

In particolare, in detta occasione tra l’altro: “la Banca d’Italia ha rilevato (…) che l’obbligo legale a contrarre e il divieto di recesso potrebbero risultare i contrasto sia con alcuni principi dell’ordinamento europeo e costituzionale (…) sia con la normativa antiriciclaggio, precisamente con gli obblighi di astensione e di interruzione del rapporto, determinando una potenziale violazione delle normative unionale e domestica” (dal Dossier n. 328 Schede di lettura 19/7/2024 “Obbligo di contrare e recesso della banca nei rapporti di conto corrente AC 1091, AC 1240”).

E “l’ABI ha rilevato come il diritto di recesso si sostanzi in un istituto strumentale alla tutela dell’intermediario in presenza di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.    Pertanto, l’eliminazione tout court di questo diritto priverebbe l’intermediario di uno strumento per impedire abusi nell’utilizzo del conto corrente quali appunto l’uso con finalità di riciclaggio, riducendo l’efficacia dell’apparato normativo europeo e nazionale posto a presidio della legalità” (dal Dossier n. 328 Schede di lettura 19/7/2024 “Obbligo di contrare e recesso della banca nei rapporti di conto corrente AC 1091, AC 1240”).

Il nuovo testo approvato alla Camera ha recepito la possibilità di non aprire o chiudere un conto corrente, se a imporlo è la normativa antiriciclaggio

Nel testo riformulato e approvato dalla Camera è possibile rilevare che il nuovo obbligo di aprire il conto corrente (o il divieto di chiuderlo se in attivo) prevede espressamente la deroga alla sua applicazione laddove si ponga una questione di antiriciclaggio (i.e. rilevazione di un’operazione sospetta).    La norma è chiara laddove:

(i) nel porre l’obbligo di apertura, specifica “Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;

(ii) nel porre il divieto di chiusura di un conto in attivo, specifica “se non per i motivi di cui al comma precedente”.

Tali specifiche non erano previste nel testo proposto inizialmente nei progetti di legge precedentemente esaminati.

 

Resta il tema della compatibilità con la normativa antiriciclaggio del nuovo obbligo di comunicazione della motivazione della mancata apertura del conto corrente.

Si deve rilevare che, nel fare salva l’applicazione della normativa antiriciclaggio (nella parte in cui appunto la rilevazione di un’operazione sospetta impedisce alla banca di aprire un conto corrente), il nuovo testo approvato impone un nuovo e chiaro obbligo di formalizzare all’aspirante cliente la motivazione del diniego di apertura.

In particolare, è possibile rinvenire tale specifica nel teso dell’articolo richiamato nella parte in cui si specifica che:  “La banca comunica l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.

Tuttavia, per ogni utile confronto con la normativa in materia antiriciclaggio attualmente esistente (si rammenta di origine unionale), sul punto si richiama quanto indicato del D.Lgs. 231/2001 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”) ed in particolare dalla prima parte del comma 1 dell’articolo 39 “Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette” che in particolare prevede che “1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il punto della comunicazione al cliente non si pone invece per l’esercizio del recesso.

A differenza di quanto specificato espressamente dalla nuova formulazione per il caso dell’apertura del conto corrente, per il caso del recesso della banca da un rapporto di conto corrente non è indicato un obbligo di comunicazione della motivazione.

Ed infatti nel testo della nuova formulazione si legge quanto segue in merito al passaggio di interesse: “La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al comma precedente.”.

 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra sembra che si possano sintetizzare le seguenti considerazioni legate alla nuova formulazione approvata in Commissione Finanze della Camera.

Quanto all’obbligo di aprire un conto corrente, il nuovo testo: (i) da un lato, prevede espressamente che comunque la banca potrà negare un’apertura laddove vi siano ragioni derivanti dall’applicazione della normativa antiriciclaggio; (ii) dall’altro, pur prevedendo un obbligo di comunicazione all’aspirante cliente delle ragioni della mancata apertura, dovrà superare il test di compatibilità con l’altrettanto espresso divieto di comunicazione al cliente della segnalazione e della mancata apertura del conto, previsto dalla normativa antiriciclaggio in capo alla banca che rilevi un’operazione sospetta.

Quanto al divieto di recesso da un conto corrente esistente, il nuovo testo (i) da un lato, prevede espressamente che comunque la banca potrà negare la prosecuzione dei un rapporto laddove vi siano ragioni derivanti dall’applicazione della normativa antiriciclaggio; (ii) dall’altro, non prevede alcun un obbligo di comunicazione al cliente che aspira a mantenere in essere il rapporto, delle ragioni del recesso.

In definitiva, se per quanto osservato non sembrano potersi registrare determinanti novità apportate dal nuovo testo in commento all’assetto normativo preesistente, tuttavia va detto che comunque il tema del cosiddetto derisking ingiustificato (che in concreto sta portando all’ingiustificata mancata apertura di conti correnti o ad ingiustificati recessi) resta una pratica non consentita dalla legge, riconosciuta come patologica e da superare tanto dall’EBA quanto dalla Banca d’Italia, come specificato nei precedenti commenti pubblicati.

E pertanto gli strumenti, anche giudiziali, ci sono.

Geronimo Cardia



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