DISTANZIAMENTO SOCIALE E DISTANZIAMENTO ESPULSIVO “È possibile dimenticare la questione territoriale in tempi di Covid-19? L’analisi del procedimento di revocazione che interessa le sentenze del Consiglio di Stato relative al distanziometro della privincia di Bolzano” Geronimo Cardia (Gioconews, giugno 2020)

E’ possibile dimenticare la Questione Territoriale in tempi di Covid-19? L’analisi del procedimento di revocazione che interessa le sentenze del Consiglio di Stato relative al distanziometro della Provincia di Bolzano.

Mentre si combatte sul fronte del Covid 19 per le misure basilari per resistere alla pressione finanziaria e per la riapertura del gioco pubblico con le misure di sicurezza, si continua la gestione del contenzioso sul fronte dei distanziometri espulsivi dei territori. In questi giorni è in fase di conclusione la vicenda relativa al giudizio di revocazione sulla della sentenza del Consiglio di Stato n. 1618/2019, notificata in data 13.3.2019, emessa nel procedimento R.G. 764/2017, riunito ai procedimenti R.G. 176/2017, 943/2017, 1110/2017, 1114/2017, 1133/2017, 1248/2017, 1365/2017, 1474/2017, 2998/2017, tutte relative alla Provincia di Bolzano. Al riguardo si è già avuto modo di precisare le posizioni assunte dagli operatori del gioco.

Ed infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., sono richiamati i presupposti per la revocabilità della Sentenza per “effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”, errore di fatto che in particolare è costituito dal travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

In particolare, l’errore di fatto, perché sia idoneo a mettere in discussione la Sentenza, occorre risponda alle seguenti caratteristiche:   (i) deve derivare da un’errata od omessa percezione del contenuto degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, supponendo l’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa ovvero considerando inesistente un fatto documentale provato (Cass. 16 settembre 2016 n. 16845);   (ii) deve attenere ad un punto non controverso del giudizio;  (iii) deve costituire un elemento decisivo della decisione da revocare (Cass. SU 23 gennaio 2009 n. 1666, Cass. 18 febbraio 2009 n, 3935);  (iv) deve essere evidente ed oggettivo, quindi di immediata e semplice rilevabilità (Cass. 13 agosto 2015 n. 16845);  (v) deve avere carattere autonomo, ossia incidere direttamente sulla sentenza di cui si richiede la revocazione (Cass. 16 settembre 2016 n. 18251).

Ebbene, nel caso della sentenza sul distanziometro di Bolzano, oltre a tutte le criticità che sono state elencate nei precedenti articoli sul tema, vi sono due aspetti che più degli altri si atteggiano come idonei a fondare la domanda di revocazione in quanto rispondenti a tutti i predetti specifici requisiti.

Il primo è il seguente. Nel motivare un giudizio comunque positivo sul distanziometro espulsivo della Provincia, la  Sentenza afferma che risulta  “assodato” che spostare in periferia il gioco pubblico significhi tutelare tutti i giocatori razionali, sebbene la CTU evidenzi l’immunità dal rischio per tali soggetti.   Ebbene, non sfugge come la suddetta argomentazione non risponde ad una valutazione scientifica ma si basa in realtà unicamente su una mera opinione fondata su un postulato di fatto deducibile da quel che si ritiene essere il comune sentire. In particolare,  la Sentenza, andando contro all’opinione della dottrina scientifica in materia, si spinge ad individuare una potenziale, possibile, eventuale debolezza dei giocatori razionali, laddove precisa che “l’introduzione del distanziometro, sotto il profilo della tutela della salute, ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza”.   Come a dire: essere sani è lo stato iniziale della malattia.  Ma il cuore dell’errore che integra tutti i presupposti della revocazione è il seguente: la Sentenza nell’affermare che il distanziometro espulsivo (o marginalizzante) che sposta tutto in periferia è un utile distanziometro perché salvaguarda tutti i giocatori razionali non considera che, azzerando l’offerta di gioco pubblico nel centro e marginalizzandola in periferia, sarebbero forse (e si sottolinea forse) salvaguardati solo i pochi utenti razionali del centro ma, per quel che qui rileva,  sicuramente non i ben più numerosi utenti razionali delle periferie.   Peraltro, la Sentenza non considera che il giocatore razionale che vive in centro ha comunque continue occasioni di gioco, in primo luogo tramite il gioco on line non soggetto alle medesime restrizioni o il gioco illegale comunque esistente, ed inoltre potendo scegliere di allontanarsi dalla propria abitazione per spostarsi in periferia e giocare fuori dagli occhi indiscreti dei concittadini residenti in centro.

Non è un caso che la dottrina scientifica anche di recente abbia confermato tale aspetto (cfr., in particolare, lo studio “Disturbo da gioco d’azzardo, implicazioni cliniche, preventive e organizzative” redatto da studiosi e ricercatori di SOPSI, associazione nazionale di psicopatologia, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Psychopathology n. 1/2020 e disponibile anche sul sito della rivista scientifica al link www.jpsychopathol.it.   In particolare dal suddetto studio emerge che “una parte dei giocatori problematici (mediamente il 10%) spesso scelga di rivolgersi a sale distanti dall’abitazione, proprio per nascondere il disagio che ne può derivare. Doxa (2019) mette in evidenza che la maggior parte dei giocatori non ha alcun problema a scegliere una sala più lontana (…)   Solamente il 12% – emerge dallo studio – smetterebbe di giocare, qualora chiudesse il luogo di gioco abituale. Il divieto praticamente assoluto di gioco in zone urbane potrebbe paradossalmente favorire il soggetto affetto da GD (i.e. Gambling Disorder), determinandone pertanto la concentrazione delle sale in luoghi periferici, isolati dallo sguardo altrui e dallo stigma derivante. Inoltre, le periferie stesse potrebbero finire per essere penalizzate da un’elevata densità di offerta, con una probabile influenza negativa sui giocatori sociali normalmente residenti nelle zone stesse”.

Dello stesso tenore sono poi le considerazioni pubblicate negli studi Eurispes (Osservatorio permanente su giochi, legalità e patologie)   “Gioco pubblico e Dipendenze in Piemonte”, maggio 2019 e “Gioco pubblico e dipendenze nel Lazio”, ottobre 2019, in cui, tra l’altro, si legge che: (i)  “i giocatori fortemente problematici preferirebbero privacy e lontananza dai luoghi dove si vive quotidianamente e si è maggiormente conosciuti. L’assunto secondo cui il “distanziometro” non serve in quanto chi manifesta il disturbo non viene dissuaso dal gioco per la distanza, viene così addirittura ribaltato: il “giocatore problematico” ricerca luoghi lontani che garantiscono privacy e occultano in qualche misura la sua condizione di difficoltà”; (ii) “le imprese del gioco, dovendo mantenere in attivo i propri conti ma operando, per effetto del “distanziometro”, negli spazi marginali e residui (alle periferie dei centri urbani), concentrerebbero inevitabilmente le proprie politiche commerciali sui giocatori “problematici” e “patologici”, i quali finirebbero, così, per costituire l’unica tipologia di clientela per gli esercizi”; “i giocatori problematici e patologici, a fronte della riconosciuta legittimità del “distanziometro”, possano essere lasciati alla mercé delle politiche di marketing aggressive degli operatori, in quanto unici “utenti” affezionati e disposti a rincorrere l’offerta di gioco spostandosi fisicamente”.

La realtà è che il distanziometro sostanzialmente espulsivo perché viziato da errore tecnico non dissuade né cura, da un lato, e addirittura penalizza, dall’altro.  Sono necessarie quindi nuove e diverse strategie preventive, supportate da studi scientifici che ne valutino l’adeguatezza, per poter arrivare ad un’offerta moderata, sana e capillare, unita ad una forte azione di prevenzione per tutti gli utenti ed un’efficace azione per quelli problematici e patologici, siano essi del centro che delle periferie delle città.

Ed ecco che il travisamento integra tutti singoli presupposti per la revocazione: (i) perché è un fatto oggettivo che nelle periferie vivano i giocatori razionali delle periferie (ben più numerosi per le nota maggiore densità abitativa delle periferie) e che questi si troveranno ad incontrare le sale spostate dal centro; (ii) perché il punto controverso è un altro e riguarda il fatto se esiste un divieto sostanzialmente assoluto o no e se questo sia presupposto per ritenere non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate; (iii) perché l’errore costituisce il perno centrale del ragionamento della Sentenza che ha portato a ritenere ben fatto il distanziometro della Provincia di Bolzano; (iv) perché è evidente ed oggettivo che nelle periferie esistano utenti e cittadini e che pertanto i giocatori razionali delle periferie, invece, si trovino ad incontrare le sale spostate dal centro; (v) perché l’errore incide direttamente sulla Sentenza in cui viene operata erroneamente la valutazione della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Il secondo è il seguente. La Sentenza afferma che non esisterebbe Effetto Espulsivo (o marginalizzazione) perché tutte le realtà economiche potrebbero (ancorché in linea meramente astratta, teorica e non dimostrata) spostarsi in periferia senza problemi. Lo spostamento in periferia di tutte le sale per la Sentenza, infatti, sarebbe consentito, da un punto di vista economico, dai maggiori ricavi assicurati alle sale spostate dalle maggiori giocate effettuate dai giocatori problematici e patologici, i quali, si ricorda, solo gli utenti più vulnerabili e che nei luoghi nascosti cercano di celare le proprie debolezze.

Su questo si possono fare due considerazioni preliminari. Da un lato, gli eventuali spostamenti in periferia da parte delle sale non sono affatto così scontati anche perché in conseguenza dell’applicazione delle misure imposte lo spostamento implicherebbe la spesa di ingenti somme che non è detto siano disponibili. Dall’altro, colpisce come il Collegio sposi una teoria di per sé allarmante: l’economia delle sale che riescano a spostarsi in periferia si potrebbe in ogni caso reggere sulle spalle e sulle debolezze dei giocatori problematici e patologici, la cui salvaguardia dovrebbe essere invece oggetto centrale e finalità ultima della norma, ma dei quali inspiegabilmente la Sentenza non sembra preoccuparsi, al contrario affermandone ed accettandone il sacrificio.

Quel che qui rileva ai fini della revocazione è un ulteriore passaggio dove si afferma che i maggiori ricavi generati dalle maggiori giocate dei giocatori problematici e patologici, che nel passaggio immediatamente precedente costituivano il perno centrale della teoria dell’equilibrio dei ricavi e della sopravvivenza delle sale post spostamento, si esaurirebbero in ogni caso nel breve periodo poiché “Trattasi, invero, di effetti negativi nel breve periodo, da affrontare in un momento successivo con interventi adeguati incentrati sulle categorie dei giocatori problematici”.  Delle due l’una:  (i) o non esiste l’Effetto Espulsivo e non vi sono quindi conseguenze negative per le sale a fronte dello spostamento imposto nelle periferie, poiché gli operatori resisteranno e sopravvivranno senza problemi grazie ai maggiori ricavi sempre e comunque assicurati dai giocatori patologici e problematici, come si afferma in un primo passaggio; (ii) oppure al contrario, l’effetto espulsivo esiste con tutte le sue conseguenze negative per le sale costrette all’unica soluzione teorica dello spostamento nelle periferie, non potendo tuttavia gli operatori sopravvivere a tale spostamento poiché i maggiori ricavi dei giocatori problematici e patologici vi saranno solamente nel breve periodo, essendo quindi tali operatori destinati a scomparire, come chiaramente espresso dal CTU e richiamato dalla Sentenza stessa in un passaggio successivo.

Ed ecco che anche questo travisamento sembrerebbe atteggiarsi integrando tutti i singoli presupposti per la revocazione: (i) perché nella Sentenza vi è l’errata percezione che i maggiori ricavi dei giocatori patologici e problematici possano essere registrati per sempre quando invece è oggettivo (e pure affermato nella Sentenza) che le sale possano contare su tali maggiori ricavi solo per il breve periodo; (ii) perché nessuno ha sostenuto che il pregiudizio in capo ai soggetti problematici o patologici in sale spostate in periferia potesse essere di breve o lungo periodo; (iii) perché l’evidenza dell’errore è certificata dalla Sentenza stessa che, nella parte inziale, presuppone l’esistenza di un pregiudizio persistente in capo ai giocatori problematici e patologici idoneo ad assicurare la sopravvivenza alle sale spostate, mentre, nella parte finale, nel dare un giudizio positivo al distanziometro ha precisato che un pregiudizio in capo ai giocatori problematici e patologici sia di mero breve periodo;   (iv) perché  ritenendosi possibile e sostenibile lo spostamento delle sale senza conseguenze sulla sopravvivenza, si legittima la norma di riferimento, si dà dignità alla sostanziale espulsione definendola marginalizzazione in periferia, si passa sopra l’incertezza irredimibile della individuazione dei luoghi sensibili denunziata, si omette di verificare l’impossibilità in concreto di spostamento, si smentisce il fatto che la norma finisca per essere contro lo scopo, si travisa in sostanza la denunzia centrale avanzata dal CTU, si rigettano i ricorsi; (v) perché l’errore incide direttamente sulla valutazione della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Ebbene, è vero che tutto il Comparto sta lottando per la riapertura in sicurezza e per il riconoscimento di misure di sostegno, quasi relegato in terapia intensiva per non soccombere, ma è anche vero che usciti dall’emergenza ci si troverà a doversi confrontare con i problemi altrettanto vitali della Questione Territoriale. E la revocazione in qualche misura può contribuire a sciogliere il nodo ormai inspessito dagli anni che ha vissuto.

Roma, 21 maggio 2020

Geronimo Cardia

 

 

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