GIOCO E BANCHE. IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE – Perché vengono sollevate troppo spesso obiezioni dalle banche in sede di apertura dei conti correnti degli operatori delle filiere del gioco pubblico?  In realtà, per i numerosi adempimenti richiesti al comparto del gioco pubblico, ci sono informazioni rilevanti e gestibili in sede di “verifica rafforzata” delle banche che consentirebbero di superare il problema. GERONIMO CARDIA (GIOCONEWS NOVEMBRE 2021)

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Perché vengono sollevate troppo spesso obiezioni dalle banche in sede di apertura dei conti correnti degli operatori delle filiere del gioco pubblico?  In realtà, per i numerosi adempimenti richiesti al comparto del gioco pubblico, ci sono informazioni rilevanti e gestibili in sede di “verifica rafforzata” delle banche che consentirebbero di superare il problema.

 

Sommario:    1. Premessa.    2. Le possibili origini del problema.    3. Il patrimonio informativo disponibile per i già previsti adempimenti compliance.   4. La riserva statale di legge, il sistema concessorio, le filiere.   5. L’incarico di pubblico servizio.   6. La gestione del contante che rappresenta “risorse statali”.    7. Agenti contabili.   8. Il presidio del profilo soggettivo e del profilo oggettivo.   9. Il decalogo è previsto non solo per le banche ma anche per gli operatori del comparto.   10. La raccomandazione alle banche ed agli operatori è di fare una valutazione complessiva.   11. In particolare lo screening previsto dal decalogo che i concessionari operano sugli operatori del comparto.   12. La filiera parte attiva negli adempimenti antiriciclaggio del sistema concessorio.    13. La mappatura completa delle filiere e l’iscrizione presso pubblici registri: il RIES ed il Registro Unico degli Operatori del Gioco.    14. Le verifiche ulteriori effettuate da Comuni e Questure per il rilascio delle autorizzazioni cosiddette rispettivamente ex art. 86 ed 88 del Tulps.   15. La tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2’10, DL 98/2’11, DL 16/2012.   16.  Contrasto al c.d. match fixing.   17. Gli impianti i video sorveglianza.    18. Una lista esemplificativa di adempimenti di compliance per una delle verticali distributive del gioco pubblico.

  1. Premessa.

Come è noto, le problematiche che sono state registrate attengono essenzialmente al fatto che alcune banche, in sempre più numerose circostanze, evidenziano una dichiarata impossibilità di aprire i conti correnti ad operatori del gioco pubblico che si rivolgano loro a tale scopo per lo svolgimento delle proprie attività.   In altre circostanze, alcune banche si sono spinte a precisare ad operatori già detentori di conti correnti (utilizzati per la gestione dei rapporti in ossequio alla normativa di riferimento oltre che in esecuzione dei contratti con i rispettivi danti causa) l’imminente decisione di procedere con la chiusura del rapporto.

  1. Le possibili origini del problema.

A prescindere dalle peculiarità relative agli specifici casi, si assume che all’origine dei dinieghi possano esservi due ordini di questioni.

Il primo potrebbe attenere alla presenza di vincoli ad erogare servizi nei confronti di determinati settori, tra cui quello dei giochi pubblici, rinvenibili nei codici etici di alcune banche.

Il secondo potrebbe attenere a conseguenze derivanti dall’applicazione in concreto di norme, interpretazioni e procedure in materia di antiriciclaggio che in qualche modo imporrebbero alle banche l’attuazione di verifiche rafforzate nei confronti degli istanti del comparto del gioco pubblico, senza però tenere conto di tutta una serie di circostanze in materia di compliance invece previste dalla normativa di riferimento, ritualizzate da circolari, procedure e contratti, conosciute e conoscibili attraverso banche dati accessibili, oltre che rilevanti ai fini dell’apertura del rapporto di conto corrente.

Riservandosi di tornare sull’argomento in altra occasione per il primo dei due temi (i.e. quello relativo a limitazioni derivanti da codici etici) che pure merita un approfondimento, con specifico riferimento al secondo punto (i.e. quello dell’applicazione da parte delle banche delle norme in materia di antiriciclaggio senza considerare importanti aspetti di compliance del settore) si intende qui mettere in evidenza quanto in realtà in taluni casi i dubbi possano ritenersi superabili solo ricorrendo alle informazioni ed agli strumenti che già oggi l’attuale ordinamento giuridico impone e mette a disposizione.

  1. Il patrimonio informativo disponibile per i già previsti adempimenti compliance.

Riguardo alle problematiche derivanti dall’applicazione in concreto di norme, interpretazioni e procedure in materia di antiriciclaggio che imporrebbero in qualche modo alle banche l’attuazione di verifiche rafforzate nei confronti degli istanti del comparto del gioco pubblico potrebbero tenersi in considerazione diverse circostanze in materia di compliance ed informazioni al riguardo raccolte, previste dalla normativa di riferimento, ritualizzate da circolari, procedure e contratti, conosciute e conoscibili attraverso banche dati accessibili.  Dette informazioni si ritiene possano essere rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto all’apertura ed al mantenimento del rapporto di conto corrente per gli operatori del gioco pubblico, quando ad esempio destinatari di verifiche rafforzate in sede di valutazione da parte delle banche.

Tale patrimonio informativo, attualmente disponibile, si ritiene possa essere messo a disposizione di chi sia tenuto ad operare approfondimenti, senza particolari investimenti.   Anche una banca, che si trovi ad operare la “verifica rafforzata” in capo ad un operatore del gioco pubblico, al fine di testare la possibilità di considerare superata la verifica stessa e di acconsentire senza indugi di aprire un conto corrente per lo svolgimento della propria attività, potrebbe accedervi.

Ciò detto di seguito si elencano solo alcuni degli aspetti centrali che possono essere tenuti in considerazione.

  1. La riserva statale di legge, il sistema concessorio, le filiere.

Sotto il profilo sostanziale va preliminarmente osservato che per l’esercizio dell’attività del gioco pubblico sussiste la riserva di legge statale che viene declinata in concreto attraverso la messa a terra di un sistema concessorio, alimentato con gare pubbliche, che selezionati i concessionari di riferimento prevede e ritualizza la contrattualizzazione di importanti filiere che in virtù del mandato si impegnano sui territori nello svolgimento di parti importanti delle attività concessorie stesse.

  1. L’incarico di pubblico servizio.

L’attività posta in essere dagli operatori del comparto può essere inquadrata nell’ambito della fattispecie del servizio pubblico, essendo tra l’altro gli operatori inquadrati e trattati quali incaricarti di pubblico servizio.  A tal fine si rammenta parte della giurisprudenza che ha più volte trattato la questione (da ultimo e sotto specifico profilo Cass. SU 14697/2019).

  1. La gestione del contante che rappresenta “risorse statali”.

Altro aspetto centrale è quello per il quale la gestione del contante derivante dall’attività di raccolta delle giocate, laddove non vi siano transazioni unicamente via moneta elettronica, si pone in modo strutturale rispetto agli obiettivi posti dalle concessioni e dalle norme di riferimento.   Tale peculiarità determina il fatto che vengono previste dal legislatore diverse e specifiche norme a presidio dell’utilizzo del medesimo in modo corretto, trasparente e tracciato.

Il Legislatore a proposito non manca di evidenziare che si tratta di risorse statali (L. 190/2014).  Di qui la conseguenza che si è formata una giurisprudenza secondo cui in caso di mancato riversamento delle somme il responsabile risponde del reato di peculato (da ultimo cit. Cass. SU 14697/2019).

  1. Agenti contabili

In aggiunta a quanto sopra si tenga conto del fatto che la normativa di riferimento prevede anche il cosiddetto controllo contabile da parte della Corte dei Conti sulle somme relative alla raccolta del gioco pubblico.  Ciò presuppone la predisposizione e la presentazione del cosiddetto “conto giudiziale” da parte degli operatori con concessione qualificati quindi come “agenti contabili” al pari degli agenti della riscossione.

 

  1. Il presidio del profilo soggettivo e del profilo oggettivo.

Le misure che rendono lo svolgimento del servizio stesso monitorato e presidiato in sostanzialmente tutti i suoi passaggi attengono sia al profilo soggettivo (i.e. identificazione dei soggetti operanti nel comparto), sia al profilo oggettivo (i.e. identificazione delle operazioni compiute dai soggetti), declinate in maniera differenziata per le diverse tipologie di verticali distributive del gioco pubblico.

Ad esempio per alcune di esse (tra cui apparecchi ex art 110, comma 6, lettera b), Tulps, scommesse, bingo, online) è previsto che gli operatori si comportino sostanzialmente come le banche (i.e. destinatari del D.Lgs. 231/2007) quando operano con i propri fornitori e quando svolgano l’attività di erogazione del servizio.   In particolare, tecnicamente gli obblighi antiriciclaggio gravano formalmente ex lege in capo ai concessionari delle verticali distributive richiamate e si ripercuotono su ciascuno dei soggetti della filiera affinché sia garantito il funzionamento di raccolta, selezione e segnalazione delle operazioni ritenute sospette.   Ciò è specificamente previsto nell’ambito della sezione dedicata agli operatori del comparto del gioco pubblico del cosiddetto decalogo di cui al paragrafo che segue.

  1. Il decalogo è previsto non solo per le banche ma anche per gli operatori del comparto.

Per questo è vero che esiste da tempo il cosiddetto decalogo UIF della Banca d’Italia per le banche che evidenzia le istruzioni dei monitoraggi richiesti quando intrattengono rapporti con gli operatori del gioco pubblico.

Ma è anche vero, e va ricordato, che esiste accanto ad esso anche il cosiddetto decalogo UIF della Banca d’Italia per operatori del gioco pubblico con il quale vengono declinate le valutazioni richieste a questi ultimi per consentire uno svolgimento ordinato dei propri adempimenti in materia di antiriciclaggio essendo essi stessi chiamati a fare emergere eventuali anomalie alla base delle decisioni di procedere con le segnalazioni di operazioni sospette, quando essi si interfacciano con propri fornitori ovvero quando procedono con operazioni di vendita del servizio pubblico di gioco.

Più in particolare, riguardo al richiamato cosiddetto decalogo UIF della Banca d’Italia in materia di gioco pubblico, si fa riferimento alla Comunicazione dell’UIF dell’11 aprile 2013, nella cui premessa si fanno importanti affermazioni, rivolte sia alla categoria delle banche sia a quella degli operatori del gioco pubblico e riportate qui in nota ([1]).

  1. La raccomandazione alle banche ed agli operatori è di fare una valutazione complessiva.

Il passaggio rilevante che si vuole mettere in luce delle note citate è tra l’altro il combinato disposto di due raccomandazioni declinate nel documento laddove si precisa che: (i) “la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione”; (ii) “il soggetto obbligato valuterà le operazioni da segnalare sulla base un’analisi complessiva dell’operatività rilevata”.  

E ai fini dell’analisi complessiva sono diverse le circostanze che si intende mettere in evidenza e che possono essere tenute in considerazione dalle banche quando valutano gli operatori del comparto.   Di qui l’esigenza del presente memorandum.

  1. In particolare lo screening previsto dal decalogo che i concessionari operano sugli operatori del comparto.

Nel secondo schema del citato decalogo viene richiesto agli operatori di procedere con diverse verifiche finalizzate a comprendere si imponga la segnalazione di un’operazione sospetta che inibisca la conclusione dell’attività (di contrattualizzazione di un soggetto o di compimento di una operazione di gioco ad esempio).

In particolare, sotto il profilo soggettivo, agli operatori del gioco concessionari è richiesto di verificare, al momento della contrattualizzazione della filiera, diversi ed importanti aspetti qui riportati in nota ([2]).

Nel documento UIF della Banca d’Italia allegato si riportano poi le verifiche richieste agli operatori del gioco da fare riguardo alle operazioni di gioco per i profili peculiari del gioco fisico e per il gioco on line.   Ma quel che si vuole qui rappresentare con il richiamo specifico delle verifiche da fare è che ogni operatore della filiera, prima di approcciarsi ad una banca per l’apertura di un conto corrente dedicato al gioco è evidente che sia stato preventivamente valutato, per l’apertura della sua posizione quale operatore della filiera, dal concessionario di riferimento con i criteri indicati da Banca d’Italia.

Ciò avviene in occasione delle operazioni che precedono la sua contrattualizzaione e durante le quali vengono esaminati i requisiti di legge.  Peraltro tale verifica viene ripetuta nel tempo come indicato nella normativa di riferimento per l’attività di gestione del gioco pubblico.

 

  1. La filiera parte attiva negli adempimenti antiriciclaggio del sistema concessorio.

Per le verticali distributive del gioco pubblico ai cui concessionari di Stato è richiesto di implementare il sistema di controllo e presidio antiriciclaggio con processi e procedure specifiche (come detto VLT, Scommesse, Bingo, On Line), viene quindi a crearsi una filiera selezionata controllata anche sotto questo profilo che a sua volta diventa determinante poi nell’azione di contrasto al riciclaggio per le fasi di gioco.

Ed infatti, una volta a bordo, la filiera selezionata viene inserita nei processi e nelle procedure aziendali, ricevendo dai concessionari di riferimento specifici compiti imprescindibili per rendere possibile l’identificazione, la registrazione e la segnalazione delle operazioni sospette cui sono tenuti i concessionari stessi.

  1. La mappatura completa delle filiere e l’iscrizione presso pubblici registri: il RIES ed il Registro Unico degli Operatori del Gioco.

In aggiunta agli adempimenti posti in capo si soggetti del comparto dalla normativa antiriciclaggio, va tenuto in considerazione che gli operatori del comparto di alcune verticali distributive del gioco pubblico sono tenuti ad essere iscritti ad albi pubblici gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.    In particolare, le anagrafiche complete degli operatori autorizzati si trovano sul cosiddetto elenco, operativo da tanti anni, cosiddetto RIES, di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220.

In particolare, il Decreto ADM 2011/31857/Giochi prevede al riguardo espressamente le precisazioni riportate qui in nota ([3]).

Le precisazioni riportate in nota consentono di valutare quante altre verifiche siano effettuate sui soggetti indicati affinché ai medesimi sia consentito di essere iscritti al Ries e dunque di esercitare l’attività di raccolta del gioco pubblico.

Stesse considerazioni potranno essere fatte anche quando il Ries sarà sostituito dal Registro Unico degli Operatori di Gioco, allo stato ancora non entrato in vigore, previsto dal DL 124\2019 e che riguarderà sostanzialmente tutti gli operatori di gioco, non solo quelli relativi alla verticale distributiva degli apparecchi.

In particolare l’articolo 27 al riguardo tra l’altro prevede altre precisazioni qui riportate in nota ([4]).

  1. Le verifiche ulteriori effettuate da Comuni e Questure per il rilascio delle autorizzazioni cosiddette rispettivamente ex art. 86 ed 88 del Tulps

Un’altra importate attività di verifica sul comparto del gioco è quella che viene svolta dai Comuni e dalle Questure ogni qualvolta l’operatore contrattualizzato dal concessionario ed iscritto al Ries si trovi di fronte all’esigenza di esercitare materialmente l’attività sul territorio.

Il sistema di autorizzazioni articolate su base territoriale prevede infatti il coinvolgimento attivo sia degli uffici dei Comuni (ai quali gli operatori per esercitare l’attività nei propri esercizi generalisti o di gestione devono richiedere l’autorizzazione ex art. 86 del Tulps) sia degli uffici delle Questure (alle quali a quali gli operatori per esercitare l’attività nei propri esercizi dedicati al gioco pubblico devono richiedere l’autorizzazione ex art. 88 del Tulps).

Peraltro, quest’ultimo tipo di autorizzazione presuppone la previa verifica dei requisiti soggettivi e della cosiddetta sorvegliabilità dei locali.

A titolo esemplificativo, tra i requisiti soggettivi verificati dalle Questure in sede di rilascio della licenza ex art. 88 Tulps si ricordano quelli previsti dagli articoli 11 e 92 del Tulps qui riportati in nota ([5]).

Per quanto riguarda le licenze ex art. 86 rilasciate dai Comuni, sono richiesti, tra l’altro, gli stessi requisiti di cui agli articoli 11 e 92 Tulps sopra richiamati, oltre ai requisiti morali previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Segnatamente si fa riferimento all’art. 67 commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011 (il “Nuovo codice Antimafia”) che stabilisce che non possono ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio:   “le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II” (comma 1);   “le persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640 bis del codice penale” (comma 8).

Anche da questa specifica disciplina emergono importanti informazioni disponibili in aggiunta alle altre pure raccolte.

 

  1. La tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2’10, DL 98/2’11, DL 16/2012.

Un’altra importante normativa che vede coinvolto in prima linea il comparto del gioco pubblico ed i suoi operatori tutti (dai concessionari direttamente obbligati, agli operatori della filiera gestori, gestori di sala, esercenti, a tutti i fornitori di ogni genere) è quella della cosiddetta tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (dalla quantificazione delle somme immesse dagli utenti con le giocate, ai dettagli delle spese sostenute anche dalla filiera), in considerazione degli adempimenti imposti anche al sistema concessorio dalla L. 136/2010, dal DL 98/2011 e dal DL 16/2012, analogamente a quanto previsto in capo ai soggetti che operano nel contesto degli appalti pubblici.

Detta normativa, come è noto impone agli operatori del comparto di utilizzare strumenti tracciabili di trasferimento di denaro ricorrendo fondamentalmente all’utilizzo di conti correnti dedicati che consentano di apporre, in linea di principio su ciascun pagamento, il cosiddetto CIG, Codice Identificativo Gara, relativo alla concessione di riferimento in modo tale che gli organi inquirenti possano rintracciare con estrema facilità i flussi finanziari in entrata ed in uscita che interessano le singole concessioni.

Al riguardo è stata altresì portata a termine una circolare interpretativa degli obblighi in capo agli operatori del gioco che è stata redatta tenuto conto delle indicazioni raccolte in occasione di incontri mirati sia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia con l’AVCP, l’autorità di riferimento dell’epoca (circ. Federazione SGI CSIT 2/12/2013).   Nell’ambito di detta circolare viene tra l’altro indicato quanto segue.

La disciplina specifica, per i concessionari per la raccolta e gestione di giochi pubblici, in tema di tracciabilità  dei flussi di denaro, è prevista in via esclusiva dalla Legge 44 del 26 aprile 2012 ([6]). Tale norma è stata infatti introdotta dal legislatore con riguardo allo specifico settore dei giochi pubblici, prevedendone una peculiare regolamentazione.

Ai sensi della citata legge, ritiene l’AVCP, è “previsto l’obbligo per tutte le figure operanti a vario titolo nella filiera del sistema di gioco di effettuare “ogni tipo di versamento” senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento, esplicitando che detta prescrizione è funzionale a garantire “obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto”.   Gli obblighi di tracciabilità sono, quindi, estesi a tutti i flussi finanziari movimentati a motivo della concessione, senza distinzione tra flussi in entrata ed in uscita.”

Per tali flussi di denaro, pertanto, oltre all’obbligo di utilizzo dei conti dedicati in esclusiva previsto dalla norma, occorrerà, in adempimento, a quanto indicato dall’AVCP, quale modalità operativa di tracciabilità, provvedere all’identificazione degli stessi mediante applicazione del codice identificato di gara (cd.CIG) sugli strumenti di pagamento utilizzati per la relativa movimentazione (es.: bonifici bancari/postali).

Occorre, altresì, rimarcare quanto segue in considerazione delle pure riconosciute indubbie peculiarità del settore in questione. 

Per i versamenti effettuati dal concessionario allo Stato e all’Ente concedente, ai fini della tracciabilità risulterà sufficiente limitarsi all’utilizzo dei conti dedicati in esclusiva per la movimentazione di detti flussi di denaro, anche senza indicazione del codice identificativo della gara che, ad ogni modo, si ritiene opportuno che sia evidenziato ogni qualvolta gli strumenti di pagamento ammessi lo consentano; per quanto concerne i versamenti in favore del concessionario, da parte di altri operatori della filiera, è opportuno che gli stessi siano effettuati mediante strumenti che rechino l’indicazione del CIG e, qualora siano utilizzati strumenti di pagamento che non ne consentano l’indicazione, è necessario che i relativi versamenti siano registrati nei documenti contabili in modo da consentirne la tracciabilità attraverso il CIG”.

Con riferimento ai flussi di denaro derivanti da pagamenti effettuati in “compensazione”, si precisa che, come indicato nella determinazione della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, l’istituto della compensazione è ammesso quale modalità di pagamento non inficiando il rispetto delle norme sulla tracciabilità. Ciò posto, tali flussi, non comportando altresì alcun movimento materiale di denaro in relazione all’importo oggetto di compensazione, non necessitano di particolari adempimenti ai fini della tracciabilità.

Alla luce di quanto sopra, identificato il concessionario come soggetto destinatario delle norme sulla tracciabilità in quanto percettore di un compenso, la conseguenza è che il medesimo è tenuto a tracciare i pagamenti che effettua in favore della filiera. Pertanto tutte le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi a ciascuna concessione devono necessariamente transitare sui conti dedicati in esclusiva a tale concessione fatta eccezione per i casi di “compensazione” come già sottolineato e come si dirà ancora in seguito.

Ciò comporta la necessità che nessuno dei predetti pagamenti possa transitare su conti differenti da quelli dedicati in esclusiva.

I Concessionari dovranno fornire un’idonea informativa, ai soggetti terzi beneficiari di pagamenti provenienti dai conti dedicati in esclusiva, in merito all’obbligo, che grava su questi ultimi, di utilizzare per eventuali pagamenti di propri sub fornitori i medesimi codici CIG utilizzati dai concessionari, qualora tali pagamenti si riferiscano a prestazioni inerenti o correlate alle prestazioni rese dai primi nei confronti dei concessionari e pagate attraverso i conti dedicati in esclusiva.

La tracciabilità dei flussi  finanziari, attraverso l’associazione del CIG, è opportuna altresì per gli eventuali versamenti che il concessionario effettui – nei limiti di quanto consentito dalla legge e dalle convenzioni di concessione – dai conti correnti dedicati, verso altri propri conti correnti, ovvero verso i conti correnti di soggetti appartenenti al medesimo gruppo a cui appartiene il concessionario, ferma restando la disciplina del c.d. “cash pooling” come prevista dalla determinazione della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 ([7])…Restano invece completamente esclusi dalle norme sulla tracciabilità i pagamenti fatti ai giocatori per le vincite ottenute dalla partecipazione ai giochi pubblici, in quanto il giocatore non è parte della filiera, ma è considerato un utente non operatore, ferma restando la vigente normativa antiriciclaggio con i limiti di pagamento in denaro contante individuati dal D.lgs n. 231/07.

L’obbligo di utilizzo dei conti dedicati in esclusiva trova applicazione nei confronti di tutti gli operatori che gestiscono con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Per gli operatori che gestiscono differenti tipologie di giochi pubblici, l’obbligo di cui sopra è limitato all’utilizzo di conti dedicati anche non in esclusiva.

Alla luce di quanto sopra, al fine di fornire un’evidenza esemplificativa dell’applicazione di quanto riportato nella presente, si evidenziano le modalità operative di applicazione della normativa sulla tracciabilità ai rapporti giuridici inerenti i soggetti facenti parte della filiera di raccolta di gioco degli Apparecchi da intrattenimento, modalità che analogamente troveranno applicazioni anche alle altre convenzioni di raccolta e gestione dei giochi pubblici:

  1. a) Pagamenti dal concessionario all’ente concedente: devono essere effettuati utilizzando il conto dedicato che il Concessionario avrà attivato, anche prescindendo dal codice identificativo della gara (CIG);
  2. b) i pagamenti dal gestore, gestore di sala e esercente al concessionario: devono essere effettuati tramite versamento sui conti dedicati, anche prescindendo dal codice identificativo della gara (CIG) prevedendone la registrazione nei documenti contabili con indicazione del CIG, rendendo pertanto ammissibile l’effettuazione di tali trasferimenti di denaro attraverso lo strumento RID bancario;
  3. c) la “compensazione” tra concessionario e gestore, gestore di sala ed esercente: la compensazione non inficia il rispetto delle norme sulla tracciabilità, è ammessa ai fini delle medesime e, non comportando alcun movimento di denaro, non necessita di particolari adempimenti ai fini della tracciabilità, se non quanto già detto in merito al fatto che si dovranno utilizzare i conti dedicati in esclusiva;
  4. d) pagamenti da parte del Concessionario al gestore, al gestore di sala e all’esercente (fatto salvo quanto sopra riportato in merito all’istituto della compensazione): i pagamenti dovranno essere effettuati tramite i conti dedicati e gli strumenti di pagamento utilizzati dovranno riportare l’indicazione del CIG.

Per quanto riguarda il pagamento tra i soggetti operanti nella filiera di raccolta del gioco occorrerà che ciascuno di tali pagamenti avvenga nel rispetto del divieto della corresponsione in denaro contante

Nell’ipotesi in cui, nel caso di specie degli apparecchi da intrattenimento, gli importi residui presenti in tali apparecchi venissero prelevati congiuntamente (cd. scassettamento congiunto) dal gestore e dall’ esercente, ognuno per la parte di propria competenza, tra i due soggetti non si porrebbe in essere alcuna forma di pagamento e pertanto il prelievo in contanti risulterebbe conferme al disposto di legge.  Il gestore o l’esercente che prelevasse anche la parte di spettanza dell’erario e del concessionario non potrà versare in contanti al concessionario tale importo.

Va inoltre precisato, per quanto riguarda i titolari di esercizi commerciali che, oltre ad offrire il gioco, svolgano anche altre attività non soggette agli obblighi di tracciabilità (ristorazione, edicole, bar, tabacchi, etc), che i medesimi dovranno “tracciare” solo i fornitori di beni e servizi relativi all’attività di gioco e non altri.”

Da quanto sopra emerge non solo che ogni azione finanziaria degli operatori del comparto del gioco pubblico risponde all’esigenza di essere tracciabile da parte delle autorità di riferimento a partire da quelle investigative attraverso gli strumenti riconosciuti dalla suddetta normativa come idonei a svolgere il compito loro assegnato, ma anche e soprattutto che la disponibilità di un conto corrente per un operatore diventa non più solo utile per esercitare l’attività ma essenziale.  Il mancato rilascio della possibilità di apertura di un conto corrente (così come la chiusura di un conto corrente) rende impossibile l’adempimento ad obblighi di legge specificamente previsti ed impedisce quindi lo svolgimento dell’attività.

  1. Contrasto al c.d. match fixing

Ed ancora, va ricordato che gli operatori del comparto del gioco e segnatamente della verticale distributiva delle scommesse sono impegnati quotidianamente nei controlli utili e nei rapporti informativi conseguenti relativi al contrasto al c.d. match fixing, consistente nel fenomeno della manipolazione dei risultati degli eventi sportivi da parte dei partecipanti, che – nelle scommesse regolamentate, registrate istantaneamente sui sistemi centrali dell’Agenzia Dogane e Monopoli – può emergere tramite il monitoraggio in tempo reale dei flussi di scommesse accettate nei punti vendita e nel gioco online.  Al riguardo si fornisce la seguente sintesi (fonte Agimeg):

L’esistenza di reti pubbliche ove il gioco viene tracciato e regolato consente (…) di avere la possibilità di esercitare taluni controlli, anche in chiave preventiva rispetto al match fixing.

I flussi di gioco che transitano nella rete ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono “tracciati” e “monitorati” perché affluiscono al totalizzatore nazionale. (…) ad esclusione del nominativo del giocatore, ogni scommessa viene registrata dal totalizzatore (su cosa si è puntato, quanto si è puntato, dove si è puntato, la quota offerta dai concessionari, data ora e luogo di vendita, quanto si è perso, quanto si è vinto, sia in riferimento al singolo concessionario sia in riferimento a una data area geografica, fino alla singola agenzia di scommessa). ADM, tramite il partner tecnologico (SOGEI), possiede il totale della raccolta sulla rete italiana ufficiale ed è, quindi, in grado di controllare ogni singola giocata.

Il sistema di monitoraggio ADM del gioco anomalo sulle scommesse sportive (GASS, che fa parte dell’UISS, l’organismo costituito in seno al Ministero dell’Interno, cui partecipano anche le Forze di Polizia e gli Organismi sportivi) verifica in tempo reale, ogni quarto d’ora (notte esclusa) e per ogni avvenimento su cui è stato raccolto gioco, che:    – la quota minima raccolta su ogni esito di ogni tipo scommessa non si discosti troppo da quella iniziale;    – la raccolta complessiva su ciascun esito di ogni scommessa sia superiore ad una determinata soglia minima.   Se entrambe le condizioni si verificano, il sistema invia in automatico un “allert” e si effettuano ulteriori controlli. Nel caso in cui dalla combinazione dei diversi fattori si evidenzia una possibile anomalia, l’Agenzia invia una apposita segnalazione all’UISS. Questa attività è condotta anche in stretta collaborazione con i concessionari della rete legale, che segnalano eventuali anomalie registrate sui propri sistemi   .

Insomma, il controllo contro il match fixing avviene grazie alla sinergia tra lo Stato ed i concessionari, perché l’alterazione dei risultati sportivi e, quindi, la produzione di vincite “illecite” tende a danneggiare anche dei concessionari.”

 

  1. Gli impianti i video sorveglianza.

Un ulteriore patrimonio informativo che viene messo a disposizione delle autorità investigative è rappresentato dai dati e dalle informazioni raccolte dalle immagini registrate all’interno dei locali specializzati attraverso gli impianti di videosorveglianza obbligatori previsti dalle convenzioni di concessione.

  1. Una lista esemplificativa di adempimenti di compliance per una delle verticali distributive del gioco pubblico.

A titolo esemplificativo si propone un prospetto riepilogativo di alcuni degli adempimenti e verifiche in materia di compliance richieste ai concessionari e che per i profili di competenza presuppongono il coinvolgimento delle filiere e che in particolare riguardano una verticale distributiva del gioco pubblico e segnatamente quella relativa agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulps solo per inquadrare il livello di dettaglio delle informazioni disponibili dalle autorità di controllo.

(i) Determinazione delle informazioni dei dati e della contabilità sulle attività di gioco. Trasmissione al sistema di controllo AWP e al sistema di controllo VLT di ADM i seguenti dati relativi all’attività di gioco: a) numero totale dei punti vendita presenti sul territorio nazionale distinti per regione e provincia di ubicazione;  b) numero totale di punti vendita presenti sul territorio nazionale, distinti per regione e provincia di ubicazione, che nel corso del mese di riferimento hanno cessato l’attività, sono stati ceduti a terzi o hanno sospeso la raccolta, con indicazione delle causali analitiche. Cadenza trimestrale (S.C. Art. 8, comma 2, Decreto 1861/2011);

(ii) Determinazione delle informazioni dei dati e della contabilità sulle attività di gioco. Trasmissione al sistema di controllo AWP e al sistema di controllo VLT di ADM le seguenti contabilità relative all’attività di gioco: a) utile di esercizio complessivo; b) utile di esercizio distinto per tipologia di gioco; c) utile di esercizio distinto per regione e provincia di riferimento; d) ricavo complessivo globale; e) ricavo distinto per tipologia di gioco; f) ricavo distinto per regione e provincia di riferimento. Cadenza trimestrale (S.C. Art. 8, comma 2, Decreto 1861/2011);

(iii) Determinazione delle informazioni dei dati e della contabilità sulle attività di gioco. Comunicazione ad ADM degli estratti conto dei movimenti finanziari relativi a tutti i conti correnti della Società HBG Connex secondo il modello comunicato da ADM. Gli estratti conto evidenziano le seguenti informazioni: a) flussi finanziari relativi al PREU;   b)flussi finanziari relativi al canone di concessione; c) flussi finanziari relativi al deposito cauzionale;  d)flussi finanziari relativi alle vincite erogate;  e) flussi finanziari relativi agli importi a qualunque titolo derivanti dalla raccolta di gioco e riconosciuti a terzi e al compenso del concessionario ai sensi della Legge di contabilità generale e del relativo Regolamento. Cadenza trimestrale (S.C. Art. 12, commi 6 e 7 All.3 Fl. Fin. – par. 6);

(iv) Comunicazioni Antiriciclaggio. Comunicazione ad ADM del Report riepilogativo delle operazioni con rilevanza antiriclaggio. Cadenza semestrale (S.C. Art. 5, comma 2, lettera K);

(v) Antimafia. Invio ad ADM di apposite autocertificazioni attestanti i requisiti per i soggetti di cui all’art.5, comma 4 (decreto legislativo 6/9/2011 n. 159). Cadenza Annuale (S.C. Art. 5, comma 4, Decreto Legislativo del 6 luglio2011 n. 98, Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 Art. 67);

(vi) Antimafia. Invio ADM dichiarazioni sostitutive per verifiche antimafia. Cadenza semestrale (S.C Art. 5, comma 3);

(vii) Indici di solidità patrimoniale. Comunicazione ad ADM delle eventuali variazioni del Quadro Informativo Minimo, per la parte relativa ai dati economici e finanziari (sui dati relativi all’ultimo periodo dell’esercizio precedente). Cadenza trimestrale (S.C. Art. 8, comma 3, D.I. 1845 Art. 3 comma 2, S.C. Art. 30, comma 2, lettera m);

(viii) Rendicontazioni contabili. Consegna ad ADM delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative al concessionario e alle società dallo stesso controllate, accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile, iscritta nell’albo speciale tenuto da Consob.  Cadenza trimestrale (S.C. Art. 8, comma 1, lettera c) S.C. Art. 30, comma 2 lettera h));

(ix) Conto giudiziale. Trasmissione ad ADM del Conto Giudiziale secondo il modello comunicato da ADM.  Cadenza Annuale (S.C. Art. 14, comma 7, lettera m) All.3 Fl.Fin. – par. 7);

(x) Conferma requisiti bando di gara. Comunicazione annuale ad ADM persistenza requisiti bando di gara. Cadenza annuale (S.C. Art. 5, comma 6);

(xi) Indici di solidità patrimoniale. Trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo che riporta i seguenti dati: – dati economici: valore della produzione, ricavi; costi della produzione, proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie, proventi e oneri straordinari, imposte, utile o perdita di esercizio;   – dati finanziari: attività fisse, attività correnti, attività totali, passività fisse, passività correnti, passività totali, capitale netto, capitale proprio, capitale investito, mezzi di terzi, disponibilità liquide, fondi, ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi;  – dati tecnici: operatore di rete, ubicazione del centro di Elaborazione Dati, disponibilità del Centro Elaborazione Dati in esclusiva o in condivisione con altri soggetti;   – dati gestionali: contatti e riferimenti; livelli di servizio, anagrafica dei titolari degli esercizi dove si commercializza il gioco, altre attività, sedi estere. Cadenza annuale (S.C. Art. 8, comma 3, S.C. Art. 30, comma 2, lettera m), D.I. 1845 Art. 3 comma 2);

(xii) Indici di solidità patrimoniale. Comunicazione ad ADM delle eventuali variazioni del Quadro Informativo Minimo, per la parte relativa ai dati economici e finanziari. Cadenza trimestrale (S.C. Art. 8, comma 3, D.I. 1845 Art. 3 comma 2, S.C. Art. 30, comma 2, lettera m);

(xiii) Compensi filiera. Invio ad ADM delle informazioni relative ai compensi corrisposti ai soggetti abilitati contrattualizzati (report estratto conto). Cadenza Annuale (S.C. Art. 14, comma 7, lettera n)).

***

([1])  “Al fine di agevolare la collaborazione attiva dei soggetti obbligati e la valutazione dei comportamenti anomali connessi con il settore dei giochi e delle scommesse, a integrazione degli indicatori specifici già previsti [i.e. l’indicatore 6.3 del Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 e il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 febbraio 2011 come modificato dal Decreto del 27 aprile 2012], si forniscono – ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. n. 231 del 2007 – gli allegati schemi operativi, elaborati sulla base dell’analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate.  

Il primo schema si applica all’attività di tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, fatta eccezione per quelli di cui all’art. 14, comma 1, lettere d), e) ed e-bis). In particolare, le banche, Poste italiane s.p.a., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento sono esposti a rischi operativi, legali e di reputazione nel caso in cui vengano in contatto – soprattutto nella gestione di servizi di pagamento – con operatori di gioco o con giocatori che operano con modalità irregolari. 

Il secondo schema si applica, invece, esclusivamente all’attività svolta dagli operatori di gioco di cui al citato art. 14, lettere d), e) ed e-bis) del d.lgs. n. 231/2007, tenuto conto delle rispettive peculiarità operative, e descrive possibili anomalie riconducibili, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, al comparto del gioco fisico e/o a quello del gioco on-line, in presenza delle quali è richiesta la collaborazione attiva.

Nella prassi alcune anomalie possono essere riscontrate in entrambi i settori del gioco fisico e on-line; in tal caso il soggetto obbligato valuterà le operazioni da segnalare sulla base un’analisi complessiva dell’operatività rilevata. Gli schemi risultano complementari, poiché possono rappresentare distinte fasi di un complesso unitario di attività criminali. 

Come è noto, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti negli schemi operativi; dall’altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario che i soggetti le segnalino con la massima tempestività, specificando il fenomeno in questione nell’apposita sezione della segnalazione, conformemente a quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della segnalazione di operazioni sospette.

([2])   Sotto il profilo soggettivo

1- gestore o esercente i cui soci o amministratori sono sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione, ovvero notoriamente contigui a soggetti con tali caratteristiche;

2- gestore o esercente che effettua ripetute o improvvise modifiche nell’assetto proprietario, manageriale o di controllo;

3- gestore o esercente controllato o amministrato da nominativi che appaiono come meri prestanome, specie se si tratta di società di recente costituzione ;

4- esercente privo di autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dagli artt. 86 e 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

5- gestore, esercente o giocatore – soprattutto se identificato a distanza – che all’atto dell’identificazione fornisce una documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contenente  informazioni incoerenti o riconducibili ad altri soggetti (individuati, ad esempio, sulla base dei dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza, dell’indirizzo mail, ecc.);

6- gestore, esercente o giocatore che modifica frequentemente le informazioni per la sua identificazione o che non consente una corretta verifica dei dati relativi alla sua identificazione;

7- esercente o giocatore che rifiuta o si mostra riluttante a fornire informazioni necessarie alla sua identificazione;

8- divergenza tra giocatore identificato all’atto della giocata e soggetto che procede alla riscossione della vincita;

9- giocatore che richiede la riscossione della vincita con titolo privo di uno o più elementi relativi alla giocata (ad esempio numero unico identificativo, data e ora, importo, quote oggetto della scommessa, vincita potenziale, estremi identificativi del concessionario o della concessione.

Sotto il profilo oggettivo

1- operatività sovradimensionata rispetto al profilo economico del gestore/esercente per frequenza, volumi e modalità;

2- improvviso incremento dei volumi delle giocate da parte del medesimo giocatore;

3- attività di gioco particolarmente concentrata presso un medesimo gestore o esercente;”

4- improvvisi incrementi di attività di gioco presso un medesimo gestore o esercente;”

5- improvvisi incrementi di attività di gioco in un breve lasso di tempo, presso gestori situati in aree limitrofe;”

6- improvviso incremento dei volumi delle vincite da parte del medesimo giocatore, specie se seguite da riscossioni in contante presso l’operatore di gioco;

7- concentrazione di titoli vincenti presso il medesimo gestore o esercente, specie se per importo rilevante o in un arco temporale limitato;

8- richiesta di trasferire vincite di importo rilevante in favore di soggetto diverso dal giocatore, specie se in Paesi o territori a rischio”

9- richiesta di pagamento delle vincite in località diverse da quella di residenza o di operatività del richiedente, in mancanza di adeguata giustificazione, specie se in Paesi o territori a rischio”

([3])   (i) art. 1: “2. L’elenco è unico a livello nazionale, ed è suddiviso in Sezioni, e sottosezioni.”; “3. L’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

(ii) art. 2: “Al fine di assicurare la pubblicità legale, il predetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: www.aams.gov.it con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione “Giochi” – “Apparecchi da divertimento””; “3. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita”.

(iii) art. 3: “1. L’elenco consta di tre Sezioni, in cui sono, rispettivamente, iscritti: Sezione A – Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S.;  Sezione B – Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., e successive modificazioni; Sezione C – Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.”

(iv) art. 4: “1. L’iscrizione all’elenco è disposta dagli Uffici Regionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti: a)    licenza di cui all’articolo 86 o 88 del T.U.L.P.S. [rilasciate rispettivamente da Comuni e Questure], e successive modificazioni;  b)    certificazione antimafia prevista  dalla  legge  31  maggio  1965  n.  575  e successive modificazioni ed integrazioni;   c)    quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216”;  “5. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i richiedenti sono tenuti ad esibire prova dei requisiti all’atto della richiesta”.

(v) art. 5: “1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto elenco, di cui all’art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni:    a)    di  misure  cautelari,  provvedimenti  di  rinvio  a  giudizio,  condanne  con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per:    reati collegati ad attività di stampo mafioso;  delitti contro la fede pubblica;   delitti contro il patrimonio;   reati di natura finanziaria o tributaria;   reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;    b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;    c)    di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di Preu;   d) di provvedimenti di cancellazione dall’elenco per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione;   e)    per soggetti diversi da quelli della Sezione B, di contratti stipulati con soggetti non iscritti all’elenco”;   “2. (…) è altresì necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per: violazioni  previste  dall’art.  110,  comma  9,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;    violazioni amministrative previste dall’articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con legge 15 luglio 2011 n.111;   altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.”;    “5. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella Sezione A, sottosezioni “c” e “d”  e nella Sezione C di cui all’art. 3 del presente decreto, qualora svolgano, a qualunque titolo, attività di raccolta del gioco e di messa a disposizione dell’importo residuo:    a) non essere incorsi nell’arco dell’anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente previsti, dell’importo residuo dovuto a titolo di PREU.     b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a €1.500,00 (euro millecinquecento/00) per apparecchio, posseduto o detenuto o di cui è proprietario, e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto. La garanzia è prestata a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale ed è relativa al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a  scadenze  concordate, dell’importo dovuto al concessionario e all’erario.”   “6. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella Sezione C, sottosezione “a” di cui all’articolo 3 del presente decreto:    a) l’insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio,condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 615 quater c.p. e 617 quater c.p.”.

([4])  (i) “1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del  gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto  sul  territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il  Registro unico degli operatori del gioco pubblico.”

(ii) “2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo  per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in  esso previsti”.

(iii) “3.  Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:      a) i soggetti:  1) produttori;  2) proprietari;    3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo  degli apparecchi e  terminali  di  cui  all’articolo  110,  comma  6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la  predetta Amministrazione rilascia,  rispettivamente,  il  nulla  osta  di  cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  il codice  identificativo  univoco  di  cui  al  decreto  del  Direttore generale dell’Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  22 gennaio 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9 febbraio 2010;      b) i concessionari per la gestione della  rete  telematica  degli apparecchi  e  terminali  da  intrattenimento  che   siano   altresì proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all’articolo  110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;      c) i soggetti:  1) produttori;    2) proprietari;    3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli  apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;    d) i concessionari del gioco del Bingo;   e) i concessionari di scommesse su eventi ippici,  sportivi  e  non sportivi e su eventi simulati;    f) i titolari di punti  vendita  dove  si  accettano  scommesse  su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonche’ i titolari dei  punti  per  la  raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell’articolo  1,  comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  dell’articolo  1,  comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti  di raccolta ad essi collegati;   g)  i  concessionari  dei  giochi  numerici  a  quota  fissa  e   a totalizzatore;  h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e  dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;    i) i concessionari del gioco a distanza;    l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;    m) i produttori delle  piattaforme  dei  giochi  a  distanza  e  di piattaforme per eventi simulati;    n) le societa’ di corse che gestiscono gli ippodromi;    o) gli allibratori;   p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di  rapporti  contrattuali  continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo,  qualsiasi  altra  attivita’ funzionale o collegata  alla  raccolta  del  gioco,  individuato  con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l’importo, in coerenza  con  quanto  previsto  dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui  al  presente comma.

(iv) “4. L’iscrizione al Registro e’ disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei  richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonche’  dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a (…)”

(v) “9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio  delle  attivita’  di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.  In  caso di violazione  del  divieto  e’  dovuta  la  sanzione  amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e’ risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione  nell’arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   della concessione.

(vi) “10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro  di  cui  al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e’ abrogato.

([5])  (i) Articolo 11: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:  1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;  2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.   Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 52), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta.).  Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

(ii) Articolo 92: “Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

([6])  Detta norma prevede che:

  • a-bis) all’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011,   98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  “1-bis Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento“.
  • a-ter) all’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 è inserito il seguente: “27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere

([7]) Secondo detta Determina, sul punto si precisa, tra l’altro, che “Con riferimento a tali ipotesi si segnala quanto segue:

– con riguardo agli incassi e pagamenti effettuati a valere sui conti delle singole società nei confronti di soggetti esterni al gruppo, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l’inserimento del CIG/CUP e l’utilizzo di conti bancari/postali dedicati deve essere pienamente assicurato;

– nel caso di movimentazioni tra le stesse società del gruppo, può essere utilizzato il sistema del cash pooling qualora la società capogruppo si assuma espressamente la responsabilità della corretta ricostruibilità delle singole operazioni finanziarie effettuate per ciascun affidamento. Nel caso in cui la società del gruppo sia una stazione appaltante, è comunque necessario acquisire il CIG anche per gli affidamenti infragruppo al fine di assicurarne la puntuale ricostruibilità (cfr. Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 maggio 2011).

Le informazioni che consentono la ricostruibilità delle singole operazioni effettuate devono essere conservate per 10 anni e devono essere esibite a richiesta degli organismi deputati ai controlli.

Si ribadisce, inoltre, che la società affidataria appartenente al gruppo, qualora affidi a terzi lo svolgimento di parte della prestazione, deve assicurare la piena tracciabilità di ciascuna movimentazione finanziaria mediante l’apposizione del CIG.”

Geronimo Cardia



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