23 Feb “Indici di anomalia antiriciclaggio, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette” GERONIMO CARDIA, JAMMA – febbraio 2026
I soggetti obbligati, e con essi le rispettive filiere, sono tenute a segnalare le operazioni, ritenute sospette all’esito di un processo valutativo che parte dall’analisi della ricorrenza degli indici di anomalia, passa per un’eventuale verifica rafforzata e, solo dopo una valutazione complessiva dell’operazione, si conclude con una decisione finale. E’ bene però lasciare traccia di tale processo decisionale, soprattutto se al termine dell’iter la decisione è quella di escludere la natura sospetta. Ciò risulta fondamentale anzitutto per difendere il buon funzionamento del processo valutativo in sede di ispezioni o verifiche da parte delle autorità.
Cliccando qui puoi scaricare il PDF del documento
Premessa
Spesso si discute dell’adeguato assetto organizzativo della funzione e delle procedure adottate dai soggetti obbligati antiriciclaggio e delle loro filiere sui territori, mentre solo in alcuni casi si approfondisce il tema dell’iter logico seguito per compiere la valutazione della natura sospetta delle operazioni che occorre analizzare.
In realtà, tale passaggio è centrale proprio perché è alla base del corretto funzionamento del sistema antiriciclaggio. Ed infatti è pacifico che non segnalare un’operazione sospetta (impedendo le indagini su essa) così come segnalare un’operazione che in realtà non è sospetta (ingolfando le attività di indagini) di fatto significa intralciare il buon esito del meccanismo di contrasto al riciclaggio messo in piedi dal Decreto Legislativo 231/2007, notoriamente di derivazione unionale.
Inoltre, un passo falso nella valutazione della natura sospetta o meno di un’operazione, espone il soggetto obbligato a responsabilità sanzionatorie previste dalla stessa normativa.
La posizione delle Autorità di vigilanza: gli indici di anomalia sono un punto di partenza non di arrivo dell’iter logico per la valutazione della natura sospetta dell’operazione. Ma occhio a documentare le valutazioni operate.
Nel recente documento della Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 18 dicembre 2025 dal titolo “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette” si affronta il tema, con l’indicazione di principi e strumenti per affrontare l’argomento, “considerata l’esigenza di agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione”.
In questa prospettiva si aggiunge alla necessità della “corretto” adempimento, l’ulteriore importante principio della condivisa necessità dell’efficienza da assicurare al sistema dei controlli (che dunque rappresenta un valore) così come quello dell’omogeneità di comportamento che deve ritenersi riferita non solo al pure complesso panorama delle operazioni che un soggetto obbligato possa trovarsi di fronte ma anche ai comportamenti di diversi soggetti obbligati, tenendo presente il sempre vigente concetto di proporzionalità.
Partendo da tale assunto, il documento tra le altre informazioni ricorda che “La segnalazione di operazione sospetta (…) rappresenta l’esito di un processo valutativo condotto a partire dall’individuazione di anomalie, soggettive ed oggettive, che i destinatari analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti”.
Il passaggio interessante che viene qui esplicitamente ribadito è che gli indici di anomalia, pure razionalizzati con il provvedimento UIF 12/3/2023, rappresentano un punto di partenza, non di arrivo dell’iter decisionale finalizzato alla valutazione della natura sospetta dell’operazione. E ciò in quanto al soggetto obbligato la normativa chiede di verificare se “esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti”. Solo nel caso di sospetto confermato, dunque, la segnalazione è d’obbligo e non farla esporrebbe il soggetto obbligato alle note responsabilità per mancato assolvimento ai doveri indicati dal decreto.
Il principio relativo alla necessità di operare approfondimenti è talmente sentito che nelle note viene ulteriormente messo in rilievo che “Nel processo valutativo sono evitati automatismi e approcci cautelativi, per esempio fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime, sulla ricezione di richieste di informazioni o sui controlli delle autorità”.
In questo passaggio è esplicitato il concetto secondo cui se, da un lato, la standardizzazione dei processi è un viatico per la valorizzazione della “discrezionalità tecnica” della valutazione (perché limita ipotesi erronee di ragionamenti meramente arbitrari, non omogenei o addirittura ipotesi patologiche come quelle di parte o in mala fede), tuttavia, dall’atro, l’appiattimento delle decisioni su mere soglie numeriche, richieste di informazioni ricevute o esistenza di altri controlli operati dalle autorità, rischia di ingolfare le attività investigative con segnalazioni che all’esito di una semplice analisi correttamente meditata sarebbero potute essere scartate.
La conclusione proposta nel documento in commento in merito alla descrizione del principio in questione è chiara “Il processo di valutazione può legittimamente concludersi con l’esclusione del sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a indicatori di anomalia, qualora in esito all’analisi complessivamente condotta il (…) [soggetto obbligato] non lo reputi sussistente; in tal caso non ricorre l’obbligo di segnalazione.”
Dunque in questo passaggio si smonta in modo chiaro l’equazione (s)comoda secondo cui “indice di anomalia = obbligo di segnalazione”.
Viene in definitiva valorizzato (ed incentivato) il lavoro di approfondimento del soggetto obbligato che, di fronte ad un alert proposto dall’indice di anomalia implementato nei propri sistemi, non si appiattisce sull’alert ma, all’esito di un “analisi complessivamente condotta”, si convinca della “esclusione del sospetto” e dunque non proceda con una segnalazione.
Peraltro il documento suggerisce anche la modalità con cui affrontare l’analisi delle operazioni allertate (per eventualmente superare il dubbio posto dalla configurazione dell’indice di anomalia) laddove ricorda che “In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina in materia di adeguata verifica, il destinatario esamina nel continuo la complessiva operatività dei soggetti con i quali intrattiene rapporti continuativi. Nel caso di operatività ripetute con lo stesso destinatario al di fuori di rapporti continuativi, in particolare se in un arco di tempo circoscritto, assume rilievo la complessiva conoscenza che il (…) [soggetto obbligato] può aver maturato sul soggetto.”
In questo passaggio è molto importante il fatto che viene valorizzata, tra le informazioni utilizzabili per la valutazione di esclusione del sospetto e che sono nella disponibilità del soggetto obbligato, anche “la complessiva conoscenza che (…) può aver maturato sul soggetto”.
Questo significa che il dato esperienziale maturato in concreto e valutato dal soggetto obbligato in merito al rapporto quotidiano col cliente, non solo può ma, come confermato anche da queste istruzioni, deve consentire di superare, legittimamente e correttamente, il sospetto, così mettendo il soggetto obbligato nelle condizioni, a questo punto non negoziabili né sindacabili, di non procedere con la segnalazione.
Nei controlli a posteriori è rilevante far emergere e documentare l’iter logico seguito che ha portato ad escludere il sospetto ed a non procedere quindi con la segnalazione.
Il documento in commento della Banca d’Italia – UIF, dopo avere rappresentato i principi sopra richiamati, si affretta poi ad aggiungere che “Il (…) [soggetto obbligato], quando ritiene che il sospetto non sussista, adotta a propria tutela accorgimenti volti ad agevolare la ricostruzione a posteriori delle valutazioni effettuate. In tal senso, è di ausilio la conservazione di una traccia delle predette valutazioni, anche in forma sintetica o con rinvio a eventuali documenti consultati, per avere contezza a distanza di tempo delle ragioni considerate sufficienti per escludere il sospetto.”
Da come posto il suggerimento di documentare e conservare l’iter logico di esclusione del sospetto, quindi, emerge con chiarezza la conferma del fatto che non segnalare un’operazione allertata dagli indici di anomalia significa per il soggetto obbligato assumersi una responsabilità rilevante da far valere poi in caso di controlli delle autorità investigative e di vigilanza.
Quindi, da un lato, come esposto nel paragrafo precedente vi è un chiaro invito a non fermarsi agli indici di anomalia ma, dall’altro, in quest’ultimo passaggio viene ricordato quanto sia delicata ed importante la posizione di responsabilità del soggetto obbligato, da difendere in sede di controlli.
Il tutto con la conseguenza che è fondamentale l’archiviazione documentata delle scelte operate in sede di valutazione della natura sospetta o meno delle operazioni tutte, a maggior ragione per quelle allertate dagli indici di anomalia.
Un caso giunto all’attenzione della Corte di Cassazione ne è la prova (Cass. Civile, Sez. 2, Ordinanza n. 29391/2024, pubblicata il 14/11/2024).
Nella sentenza si legge, tra l’altro, che «si può utilmente richiamare il seguente principio di diritto: in tema di disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione, (…), non è subordinato all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore (…) di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad un’azione delittuosa, ma [è subordinato] ad un giudizio obiettivo sull’idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio».
Questo principio appare in linea con quanto indicato nel documento della Banca d’Italia – UIF in commento, ed in fatti sembra precisare che non basti un mero “personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad un’azione delittuosa”, bensì occorra “un giudizio obiettivo sull’idoneità (…) [delle operazioni valutate] ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”. In sostanza, la sentenza sembrerebbe ribadire che l’esclusione di un sospetto su un’operazione (anche se allertata aggiungiamo) deve fondarsi su giudizio obiettivo, ossia oggettivamente condivisibile (anche a posteriori aggiungiamo).
Il punto è che poi, nel prosieguo della sentenza, quel che viene proposto sembra discostarsi dal principio in commento secondo cui l’analisi degli indici di anomalia sia il punto di partenza e non quello di arrivo.
«La condotta del cliente (…) nella fattispecie è stata ritenuta tale da determinare oggettivamente l’obbligo di segnalazione, visti gli elementi di sospetto o di anomalia complessivamente considerati. Peraltro, l’apprezzamento circa le “caratteristiche, entità, natura” dell’operazione che, “tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita”, inducono a ritenere “che il danaro, i beni o le utilità oggetto” dell’operazione possano “provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter c.p.” attiene ad un giudizio di fatto che, in quanto tale, non è sindacabile da questa corte se non nei ristretti limiti previsti dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., o per violazione di legge. (…) La Corte d’Appello (…) anche mediante l’ausilio dei suddetti indici di anomalia ha ritenuto in concreto con valutazione sufficientemente argomentata il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 41 d.lgs. n. 231/2007 nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie e tale valutazione non presenta profili di violazione di legge né viene dedotto un fatto decisivo oggetto di discussione che la Corte d’Appello ha omesso di valutare».
In realtà, il fatto decisivo non considerato è che nel caso di specie il soggetto obbligato aveva prima rilevato l’esistenza di alert (i.e. lo sforamento di alcuni indici di anomalia) sull’operazione (o meglio sulle operazioni perché in effetti son state più operazioni).
E poi aveva operato la valutazione attenta della fattispecie (giustamente evitando di appiattirsi sulla ricorrenza degli alert), analizzando nel continuo le attività svolte dal soggetto controllato e, trattandosi “di operatività ripetute (…) al di fuori di rapporti continuativi” (…) in un arco di tempo circoscritto” (proprio come indicato nel documento in commento) aveva dato rilievo alla sua (del soggetto obbligato) “complessiva conoscenza che (…) [aveva] maturato sul soggetto” (destinatario dei controlli).
Il soggetto obbligato aveva così escluso ogni sospetto di riciclaggio ed aveva escluso ogni intento di aggirare le norme antiriciclaggio da parte del soggetto controllato, concludendo per non procedere con la segnalazione.
Nel caso di specie in particolare il soggetto obbligato aveva, infatti, ripetutamente valutato in modo oggettivo nel compimento delle operazioni da parte del soggetto osservato una serie di atti concreti di consumo effettivo del prodotto acquistato. Consumo effettivo che ha portato ad esaurire le risorse impiegate nelle operazioni, così escludendo in nuce qualsiasi intento di reimpiegare il denaro con obiettivo di riciclaggio.
Conclusioni
Non appiattirsi sul risultato di un indice di anomalia o sulle valutazioni automatizzate significa contribuire in modo positivo al sistema Paese antiriciclaggio. Ma significa anche assumersi la responsabilità come i maggiori oneri di valutare più approfonditamente e quindi correttamente il sospetto, presupposto delle segnalazioni.
Ma allo stesso tempo, per evitare di essere penalizzati dalle difficili scelte operate a seguito dei maggiormente onerosi approfondimenti, è fondamentale stabilire e rispettare un processo documentato di conservazione degli iter decisionali e delle relative conclusioni che consenta ricostruzioni a posteriori utili nel confronto con le autorità di riferimento, per evitare di incorrere in sanzioni anche importanti.
Geronimo Cardia