Decreto di accoglimento del Consiglio di Stato che ha sospeso la chiusura della sala nel comune di San Martino Siccomaro

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9150 del 2017, proposto da:
Gamefree S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;

contro

Comune di San Martino Siccomario non costituito in giudizio;

nei confronti di

Scuola Secondaria di Primo Grado “Marie Curie”, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 01590/2017, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI ANCHE MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

a) dell’atto prot. 13554 del 4.11.2017 notificato dal Comune di San Martino Siccomario avente ad oggetto “ordinanza di inibizione dell’attività di sala giochi mediante apparecchi ex art. 110, comma 6 del TULPS esercitata presso i locali di Via Mameli 11”

b) l’atto presupposto Regolamento comunale per l’apertura e la gestione del gioco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.9.2010, tra l’altro nella parte in cui prevede l’autorizzazione comunale con rispetto del distanziometro e del requisito demografico (articoli 4 e 5 lettere a) e d)

c) ogni altro eventuale ulteriore atto analogo, relativo, presupposto e conseguente, e comunque connesso

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che i motivi di appello vadano apprezzati in riferimento alla preesistente apertura dell’esercizio, non potendosi escludere prima facie la sussistenza del fumus boni iuris relativamente a questo profilo;

ritenuto che l’inibizione totale dell’attività dia luogo ad una situazione di urgenza che consente la concessione della richiesta misura cautelare monocratica;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e per l’effetto sospende l’ordine di inibizione dell’attività di sala giochi mediante apparecchi ex art. 110, comma 6 del TULPS esercitata presso i locali di Via Mameli 11.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 25 gennaio 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 dicembre 2017.

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