“La Corte non prenda le distanze – Il distanziometro della Legge Puglia è viziato da effetto espulsivo, la Consulta prima o poi dovrà occuparsene” ( Gioconews.it, scritto dall’Avv. Geronimo Cardia – 03/04/2018 )

Apprendiamo che il Tar Puglia, con ordinanza del 20 marzo scorso (N. 00142/2018 Reg.Prov.Cau. N.00177/2018 REG.RIC.) ha ritenuto di rigettare un’istanza sospensione dell’attività di un operatore del gioco legale per effetto del distanziometro della Legge Puglia “non risultando adeguatamente dimostrata l’allegata impossibilità materiale di insediare un’attività di raccolta scommesse nel territorio del Comune di Galatone, dove invece risultano tuttora operanti ben due sale da gioco”, da un lato, e ritenendo “in ogni caso, anche manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale (…) considerata la ragionevole prevalenza attribuita dalla norma regionale in parola, attraverso la previsione di una distanza minima dei centri raccolta scommesse dai luoghi cd “sensibili”, alla tutela della salute dei cittadini ed al contrasto della ludopatia, prevalenza assolutamente compatibile con il sistema di valori tutelato dalla Costituzione che, infatti, all’art. 41 riconosce e tutela la libertà di iniziativa economica privata, che tuttavia “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, dall’altro. LE PERIZIE DEI COMUNI – Riguardo il primo punto, secondo cui non risultando adeguatamente dimostrata l’allegata impossibilità materiale di insediare un’attività di raccolta scommesse nel territorio del Comune di Galatone, dove invece risultano tuttora operanti ben due sale da gioco” deve rappresentarsi quanto segue. Anche da perizie pubblicate (cfr., in particolare, Tavola 06 relativa al Comune di Bari a pagina 161 in “La QuestioneTerritoriale Il probizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale”, Gc, edito da GnMedia) emerge che il distanziometro della Legge Puglia determini quello che si è definito effetto espulsivo del gioco legale interessato dal provvedimento in questione. Le percentuali di interdizione del territorio sono vicine al 99 percento anche per i comuni di minore estensione territoriale. Negli elaborati peritali prodotti dai ricorrenti nei giudizi di solito si evidenziano, non solo le aree di interdizione generate dalle superfici individuate dai luoghi sensibili e dai raggi imposti dalla legge regionale di turno, ma anche tutte le residuali o “zone extraurbane”, in cui potrebbero sembrare potenzialmente insediabili le attività di gioco legale per assenza dei cosiddetti luoghi sensibili. Ebbene, tali analisi rilevano che, in realtà, all’interno dei suddetti ambiti sono presenti divieti di installazione intrinseci previsti dalla normativa urbanistica di riferimento per i più disparati motivi (come nel caso delle aree rurali libere periurbane, dei territori di valore paesaggistico e panoramico, delle aree protette, delle fasce di rispetto geomorfoligico, dei boschi, uliveti, frutteti, seminativi e zone agricole eterogenee, cone archeologiche, degli insediamenti produttivi agricoli). Il risultato finale delle analisi, quindi, mostra chiaramente che i territori interessati dalle perizi risultano totalmente interdetti. La prova dell’interdizione e dell’effetto espulsivo, dunque, va fatta applicando le regole imposte dalla norma regionale, individuando tutti i luoghi sensibili, aprendo i raggi di interdizione previsti, e verificando negli spazi residui di territrio se vi siano o menoaltri divieti intrinseci di aperture o installazione. GIOCO LEGALE E TERRITORIO – A nulla serve, invece, valutare se, all’atto dell’esame peritale o dell’esame ingiudizio, sul territorio esistano comunque delle realtà di distribuzione del gioco legale operanti. Si tratterebbe di una deduzione errata e certamente infondata. E vediamo perché. In primo luogo, potrebbero essere presenti realtà che distribuiscono giochi legali che non sono interesate dal divieto della legge regionale in questione. Ci sono, infatti, tanti distanziometri che riguardano solo le Awp nei bar e tabacchi e non anche le Awp che si trovano all’interno di sale dedicate o di sale scommesse o ancora di sale bingo. E ancora, ci sono, infatti, tanti distanziometri che riguardano solo le Awp nei bar e tabacchi e, e non anche altre tipologie di giochi, sempre legali. In questo caso l’effetto espulsivo va valutato, e censurato si badi, riguardo al divieto assoluto di distribuzione imposto per il distanziometro in questione che nell’esempio riguarda le Awp presso bar e tabacchi e non in generale. Per intendersi, l’ordinamento giuridico dei giochi è strutturato su regole si ferree ma anche differenziate perché imposte per singolo gioco e singolo canale distributivo. Si pensi, infatti, ad esempio che le regole che attengono al funzionamento, alle regole di distribuzione, alle regole di autorizzazione, alle regole fiscali etc sono diverse se riguardano le scommesse distribuite da concessioni online o se distribuite attraverso diritti su rete fisica. Dunque un distanziometro deve essere studiato riguardo alla tipologia di gioco ed alla tipologia di distribuzione fisica che lo riguarda. Ma non è tutto, perchè anche ove si trattasse dello stesso gioco legale, tante volte altre realtà analoghe potrebbero risultare ancora esistenti sul territorio, pur in presenza del dimostrato effetto espulsivo, per il particolare regime di entrata in vigore del distametro di turno tante volte, infatti, le aministrazioni locali decidono di dare un periodo di grazia alle realtà esistenti, anche differenziato a seconda del tipo di gioco e canale distributivo (si pensi al caso della Regione Piemonte che ha espulso il gioco delle Awp distribuito in bar e tabacchi dal 20 novembre 2017 ma ha lasciato le Awp nelle sale a cui ha dato più tempo per rimanere in esercizio; si pensi ancora alle proroghe concesse dalla Provincia di Bolzano nel 2016 e fino al 2018, al alcuni canali distributive, pur in pendenza dei giudizi). E poi ci sono tutti i casi in cui le realtà sono ancora aperte anche solo perchè magari nelle more dei giudizi alcuni operatori hanno ottenuto la sospensione dei provvedimenti di chiusura (come nei casi numerosi della Provincia di Bolzano). Infine, vi possono essere i casi patologici di autorizzazioni illegittime in violazione dei distanziometri espulsivi stessi. Tutto questo per dire che l’esistenza di un operatore legale sul territorio certamente non rappresenta la prova dell’inesistenza dell’effetto espulsivo. Per verificarne l’esistenza, bisogna simulare in vitro l’applicazione tecnica della legge. Veniamo al secondo punto, secondo cui “in ogni caso, anche manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale (…) considerata la ragionevole prevalenza attribuita dalla norma regionale in parola, attraverso la previsione di una distanza minima dei centri raccolta scommesse dai luoghi cd “sensibili”, alla tutela della salute dei cittadini ed al contrasto della ludopatia, prevalenza assolutamente compatibile con il sistema di valori tutelato dalla Costituzione che, infatti, all’art. 41 riconosce e tutela la libertà di iniziativa economica privata, che tuttavia “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. LE CONSEGUENZE DELL’EFFETTO ESPULSIVO – Qui gli operatori del gioco legale spesso portano all’attenzione un concetto semplice ma forte di cui occorre tenere conto nelle valutazioni in questione. In primo luogo, l’effetto espulsivo cancella l’impresa e i suoi lavoratori e non ne chiede un ridimensionamento proporzionato rispetto alle esigenze di tutela. In secondo luogo ,la salute non è tutelata dall’effetto espulsivo anche secondo le valutazioni desumibili dalla comunità scientifica gia esaminate (cfr., in particolare, “Tra scienza e giurisprudenza”, GC in Gioco News dicembre 2017) e ciò semplicemente perchè il giocatore problematico ed il giocatore patologico certamente non subiscono un disincentivo a cedere alla propria dipendenza da gioco d’azzardo patologico se devono affrontare solo 500 metri di distanza o se devono spostarsi con la macchina, in caso di effetto espulsivo presso il commune limitrofo, magari privo del divieto. Proibire radicalmente è controprodecente, invece. Dunque, nessun bilanciamento di interessi sembra palesarsi. I PRINCIPI COSTITUZIONALI – Va precisato poi una volta per tutte, che ad essere in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione e con il principio dell’affidamento non è un distanziometro regionale in sè, quanto piuttosto l’effetto espulsivo da cui il medesimo è viziato. E l’effetto espulsivo deve essere visto come un errore tecnico della legge regionale che, nell’intento dichiarato in atto di ulterimente regolamentare la distribuzione del gioco legale, in realtà scientemente o no di fatto vieta completamente. La menomazione radicale dell’impresa a fronte di una “non tutela” come puà rappresentare quell’invocato bilanciamento di interessi? Come può giustificarsi la soppressione dell’impresa (soppressione, non contenimento) a fronte di una misura non chiaramente idonea? Tale aspetto è stato anche bene evidenziato dalla Corte Costituzionale proprio in occasione della valutazione di altri profili di legittimità della stessa Legge Regione Puglia che ha previsto il distanziometro. Nella sentenza n. 180/2017, la Corte ha, infatti, chiarito di non potersi pronunciare sull’effetto espulsivo perché non proposto nella ordinanza di rimessione, e si è presa l’onere di descrivere perfettamente la fattispecie dell’effetto espulsivo e di dare utilissimi suggerimenti per individuare e focalizzare i vizi del medesimo, individuandoli nella lesione dell’impresa e del principio dell’affidamento. In particolare, i passaggi in cui la Corte afferma di non potersi occupare dell’effetto espulsivo ma si preoccupa di evidenziarne i vizi sono i seguenti: “le parti private costituite assumono che l’art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, per come è congegnato, più che tutelare le ‘fasce deboli’ della popolazione rispetto al rischio della ludopatia, produrrebbe un vero e proprio ‘effetto espulsivo’ del gioco d’azzardo lecito dal territorio regionale. La distanza minima prevista (cinquecento metri per il percorso pedonale più breve) e l’ampiezza del catalogo dei luoghi ritenuti ‘sensibili’ renderebbero, infatti – secondo le stesse parti private – praticamente impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità dei comuni della Puglia, compreso il suo capoluogo. (…) Al legislatore pugliese si rimprovera, in sostanza – segnatamente dalle parti private – di aver emanato una norma eccedente lo scopo e idonea a paralizzare le iniziative imprenditoriali nel settore del gioco lecito, ledendo anche l’affidamento di chi aveva in esso investito. Tali profili esulano, tuttavia, dall’odierno thema  decidendum, non essendo la Corte chiamata a verificare la conformità della norma impugnata a parametri diversi da quelli attinenti a profili di competenza”. Questo inciso sembrerebbe ad alcuni suonare come un invito a formulare un’ordinanza di rimessione in tal senso. Ed ancora, contro l’effetto espulsivo si è spinto anche il Governo, con le stesse Regioni, ed il legislatore recente. In proposito basti ricordare che l’intesa raggiunta in data 7 settembre 2017 in sede di Conferenza Unificata ha certificato che la normativa locale deve: intervenire per una distribuzione del gioco, non per un’espulsione; intervenire per una distribuzione del gioco che sia “equilibrata” e che non determini una marginalizzazione; intervenire avendo cura e la responsabilità di tutelare contemporaneamente salute pubblica e la pubblica sicurezza; tenere “anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti”. Inoltre la Legge di Stabilità 2018, ha imposto alle Regioni di adeguare
“le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico” ai precetti dell’Intesa (art. 1, comma 1049, della Legge di Stabilità 2018). Per tutte queste ragioni si palesa il fatto che è l’effetto espulsivo (e non il legittimo ed ordinato esercizio dell’impresa dell’operatore del gioco legale) ad essere e ad atteggiarsi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. E allora perchè ancora contrastare il presidio del territorio con l’offerta legale, controllata e regolamentata?

 

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