A QUANDO LA PROSSIMA PUNTATA ? (GIOCONEWS OTTOBRE 2012)

A QUANDO LA PROSSIMA PUNTATA ? (GIOCONEWS OTTOBRE 2012)

i Tribunali continuano a dire la loro pronunziandosi sui ricorsi degli operatori  del gioco che in prima  linea si trovano  a subire  le conseguenze dei provvedimenti limitativi posti  dagli enti locali. Tra quelle più recenti, vale la pena oggi fare il punto sulla pronunzia  relativa al provvedimento del comune di Pioltello del Tar Lombardia, secondo cui appare dubbia la competenza dei comuni in mancanza di una puntuale base normativa, e sulla pronunzia relativa al comune di Rivoli del Tar Piemonte, che ha ritenuto di sollevare una que- stione di legittimità costituzionale di alcune norme.

Ma procediamo con ordine.  Qualche giorno  fa, e prima  ancora  che circolasse il testo del decreto  Balduzzi, il Tar Lombardia aveva dato ragione al- l’operatore del gioco ricorrente emet- tendo  un’ordinanza di accoglimento della richiesta sospensiva  in merito ad  un  altro  provvedimento cosiddetto  ‘antislot’, riservandoci un’im- portante motivazione che vale la pena  condividere  nelle  sue  sfumature.  Il provvedimento è particolarmente  interessante per le due affermazioni  contenute. Da un lato, sembra  si possa registrare un nuovo punto a favore della giurisprudenza in cui crediamo, secondo cui “appare dubbia  la sussistenza della  competenza delle Amministrazioni comunali ad adottare (…) appositi regolamenti recanti previsioni di ca- rattere  limitativo all’insediamento delle viste attività, in difetto  di una puntuale base normativa”. E la con- vinzione  sale soprattutto se si tiene conto del fatto che tale affermazione giunge proprio dopo avere nei ricorsi passato  in  rassegna  le disposizioni che solitamente vengono  adottate dagli  enti  locali  per  l’emanazione delle delibere,  ivi incluso  quell’articolo  50 comma  7  del  Tuel  oggetto dell’ordinanza del Tar  Piemonte di seguito  analizzata. Dall’altro, nell’ordinanza  si ribadisce  la dubbia  competenza  delle  Amministrazioni  comunali “quantunque in tema  di regolamentazione dell’attività delle sale da gioco, la giurisprudenza costitu- zionale abbia valorizzato la possibile, concorrente tutela  dei ‘soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché  bisognosi di cure  di tipo  sanitario o socio  assistenziale’, e ciò per “prevenire  forme di gioco cosiddetto compulsivo” (sentenza n. 300 del 2011)”. Ed a ben vedere, con questa precisazione si contribuisce a chiarire la portata  e il peso della richiamata sentenza della Corte Costituzionale al punto da di- sinnescarla nel caso di provvedi menti di comuni privi di una puntuale base normativa. Tale circostanza rappresenta un altro piccolo passo nella direzione che condividiamo, secondo  cui l’ordina mento giuridico attuale (anche prima dell’uscita del  decreto  Balduzzi) a gran voce si esprime invocando che anche sul territorio il fenomeno sia gestito  rispondendo a esigenze  di unitarietà senza che possano  crearsi zone in cui imperversi un incontrol- lato proibizionismo dai risvolti  non prevedibili anche  sul piano  dell’or dine pubblico.

Venendo  poi alla pronunzia del Tar Piemonte, val la pena  rammentare che è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale delle norme del Tuel ed in materia  di liberalizzazioni laddove le medesime non  prevedano  una  competenza degli  enti locali in materia  di giochi  per arginare il fenomeno della ludopatia.  Ma l’aspetto  che credo debba essere valorizzato è che in tutte le premesse dell’ordinanza il Collegio, da un lato, riconosce che allo stato  non  vi è la competenza  degli   enti   locali   per molte delle ragioni  che di solito  eccepiamo nelle impugnazioni di cui ci occupiamo (e che dunque ripropor- remo  con  ulteriore convinzione) e, dall’altro, prende atto della ormai co- piosa giurisprudenza in materia  (ritrovando  numerosi provvedimenti che ci hanno interessato).

Detto questo, l’impressione è che, a differenza di quanto si legge nell’ordinanza,   l’ordinamento  giuridico, da  un  lato,  abbia  a cuore  il  tema della ludopatia e se ne occupi in os- sequio  al principio costituzionale relativo alla salute e, dall’altro, abbia scelto per esigenze di unitarietà contemplate dalla  costituzione di conferire allo Stato la gestione  del fenomeno. Il  tutto,  peraltro, bene evidenziato   dal  legislatore  anche con il recente  decreto  Balduzzi. Di questo   potrà   discutersi  anche   a breve in procedimenti analoghi  in cui si chiederà  la sospensiva  dei dinieghi   proprio perché   nelle  premesse il Collegio medesimo ha riconosciuto la bontà  dei motivi  di impugnazione e la giurisprudenza a favore consolidata. Ma per gli esiti di  questi  ulteriori tentativi   e  per l’evolversi della giurisprudenza evidentemente occorre attendere la prossima puntata.

 

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