Legge Piemonte e Ue: Cardia ‘Resta da valutare effetto espulsivo’ (Gioconews.it,1 marzo 2018 Scritto dall’Avvocato Geronimo Cardia)

La Commissione Ue del Parlamento europeo dà il suo parere sulla petizione di Alberto Cirio (Fi) in relazione alla legge piemontese sul gioco. Resta da valutare l’aspetto dell’effetto espulsivo.Occorre fare chiarezza sulla recente notizia apparsa sui media del settore inerente gli sviluppi della petizione presentata alla Commissione Petizione del Parlamento Europeo relativamente agli effetti distorsivi della concorrenza della Legge Piemonte in materia di giochi.Va preliminarmente chiarito a scanso di equivoci che le considerazioni che sono circolate non riguardano il punto di vista della Commissione Petizioni adita, bensì le valutazioni espresse dalla Commissione Ue interpellata dalla Commissione Petizioni stessa per raccogliere i pareri necessari per la costruzione di un’istruttoria adeguata che metta poi in condizione i componenti della Commissione Petizione di operare le proprie valutazioni. Non sono pochi i casi in cui quest’ultima commissione abbia poi operato proprie e differenti valutazioni anche a seguito della raccolta di pareri contrari (che si atteggiano come pareri meramente consultivi).Ciò detto, ed entrando nel merito delle valutazioni formalizzate dalla Commissione Ue, si deve rilevare che esse sono riconducibili a consolidati e condivisibili orientamenti della Commissione riservati a valutazioni di carattere generale ed astratto, che ineriscono a principi generali dell’ordinamento comunitario altrettanto consolidati e condivisibili.Ed infatti, non esistendo una normativa Ue specifica sul gioco, è pacifico che (i) gli Stati membri siano autonomi nel modo in cui regolano le loro attività di gioco; (ii) l’autonomia degli Stati possa spingersi sino al punto (ma quindi non oltre) la circostanza che le disposizioni siano in linea con le norme sul mercato interno stabilite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e come interpretate dalla Corte di giustizia delle l’Unione Europea (Cgue); (iii) gli Stati possano limitare il gioco con l’obiettivo di perseguire obiettivi di politica pubblica, che tra questi vi siano la protezione di consumatori, di minori, di giocatori, la lotta contro la dipendenza, la frode e il riciclaggio; (iv) le regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del Tfue si applicano in linea di principio al comportamento delle imprese; (v) solo in circostanze eccezionali la legislazione di uno Stato membro può violare le regole di concorrenza, in combinazione con altre disposizioni del Tfue.Altrettanto pacifica sembra la conclusione secondo cui “nel caso in esame, non vi sono indicazioni che evidenziano che dall’adozione della legge regionale nel perseguimento di obiettivi di politica pubblica identificati, lo Stato membro falserebbe la concorrenza all’interno del mercato interno”.E la conclusione si palesa come pacifica per il fatto che alla Commissione Ue (come alla Commissione Petizioni) vanno date le indicazioni del caso secondo cui la doglianza di tutti gli operatori del mercato è legata non al fatto in sé dell’esistenza di una legge regionale, potendosi essa pacificamente collocare in un contesto normativo nazionale in materie del genere. La doglianza degli operatori è legata all’effetto espulsivo del distanziometro che in concreto la legge regionale produce a differenza dell’intento della medesima che non è quello di vietare completamente ma quello di ulteriormente regolamentare una distribuzione.Peraltro la stessa Commissione Ue, quando sarà resa edotta dell’effetto espulsivo, dovrà necessariamente valutare, anche con la Commissione Petizioni, se esso sia coerente con i principi altrettanto pacificamente esistenti, pure rappresentati con il parere in commento, secondo cui le restrizioni comunque, devono essere proporzionate, giustificate e non discriminatorie e secondo cui gli Stati devono dimostrare che le regole costituiscono una parte essenziale di un approccio coerente e sistematico e che le misure proteggono effettivamente i giocatori e il pubblico in generale dai pericoli associati al gioco.Ebbene, da anni si tenta di rappresentare che: (i) il divieto assoluto dell’effetto espulsivo è in contrasto col concetto di proporzione invocato; (ii) il vantaggio dato ad aziende di altri Stati o territori limitrofi con il divieto assoluto, il blocco del mercato e l’espulsione delle aziende esistenti determinati dall’Effetto Espulsivo sono in contrasto col divieto di discriminazione; (iii) il divieto assoluto imposto su ampi e numerosi territori regionali non persegue lo scopo di prevenire il gioco d’azzardo patologico e non rispondono ad un approccio coerente e sistematico.Fatta chiarezza da tempo ed in lungo ed il largo, è arrivato il momento di trovare dei riscontri giudiziali o normativi, basta che siano tempestivi. Nell’interesse primario degli utenti che hanno diritto ad una legislazione coerente ed effettivamente tutelante.Cliccando qui puoi scaricare il PDF del documento

 



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