Reverse convertible bond: profili civilistici e fiscali (Rivista Tributi del Ministero delle Finanze – 2001)

Parallelamente all’interesse manifestato dai mercati finanziari domestici, si è determinata l’esigenza di focalizzare il regime di tassazione oggi riservato in Italia ai proventi derivanti dai cosiddetti Reverse Covertible Bond emessi in Italia da soggetti residenti in Italia (da ora anche “Bond”), con particolare riferimento alla determinazione delle basi imponibili.    A tale scopo, trattandosi di titoli non espressamente disciplinati dall’ordinamento giuridico italiano, si ritiene opportuno inquadrare:    preliminarmente (i) la fattispecie, le tipologie di Bond e le forme di controllo (cfr., in particolare, §. 1.); e successivamente    (ii) le relative implicazioni fiscali (cfr., in particolare, §. 2.).

 

  1. La fattispecie, le tipologie di Bond e le forme di controllo.

 

  • La fattispecie.

Si tratta di titoli di debito a cedola fissa e di breve durata (in genere da 6 mesi a 2 anni), emessi da banche (da ora anche “Banca” e/o “Emittente”) in favore del pubblico dei risparmiatori (da ora anche “Investitore”), collegati ad un titolo azionario quotato ed al suo andamento di borsa (da ora anche “Azioni”).

I Bond possono definirsi titoli cosiddetti strutturati: infatti, a fronte di un rendimento elevato rispetto ai tassi offerti da obbligazioni omologhe, alla Banca è consentito, a determinate condizioni, attraverso il meccanismo della put option, di restituire la quota capitale alternativamente in denaro ovvero in Azioni.   Ciò che, quindi, per certi versi sembra ritenersi assimilabile sostanzialmente ad un’obbligazione alternativa, ex artt. 1285 e ss. codice civile italiano.    Il Convertible Bond è, quindi, Reverse per il fatto che il diritto di conversione del prestito da denaro in Azioni è un dritto dell’Emittente, della Banca quindi, e non dell’Investitore, come nelle obbligazioni convertibili tradizionali o nei warrant.

Peraltro le Azioni non necessariamente sono titoli rappresentativi del capitale dell’Emittente, piuttosto, solitamente si tratta di azioni rappresentative del capitale di altre società.

Va chiarito, inoltre, che la put option avente ad oggetto le Azioni, può essere, però, esercitata dalla Banca, solo al verificarsi di una o più condizioni.    In base alle caratteristiche di dette condizioni, la prassi conosce diversi tipi di Bond.

  • Le tipologie di

 

I Reverse Convertible Bond in senso stretto sono obbligazioni a cedola fissa pagabile a scadenza, il rimborso della cui quota capitale avviene come segue:    (i) in contanti, e per l‘intero valore facciale del Bond, a condizione che il valore di mercato delle Azioni sia, alla data della scadenza, superiore, o uguale, ad un importo prefissato (“Strike Price”);    (ii) in contanti, ovvero in Azioni, a condizione che il valore di mercato delle Azioni sia, alla data della scadenza, inferiore allo Strike Price.    Vi sono, poi, i Reverse Convertible Knocked-in Bond, che corrispondono ai Reverse Convertible Bond in senso stretto, in cui però affinché l’Emittente possa esercitare la put option devono verificarsi congiuntamente due condizioni: il valore di mercato delle Azioni deve essere inferiore allo Strike Price, sia alla data della scadenza sia in almeno un giorno della durata del prestito.

In tutte le tipologie di Bond, verificatasi la condizione per l’esercizio della put option, in ipotesi di esercizio della medesima, l’Emittente è tenuto ad assegnare all’Investitore un numero di Azioni pari al rapporto tra il valore nominale del prestito sottoscritto dall’Investitore e lo Strike Price.    E’ di tutta evidenza che ben potrebbe verificarsi che il valore di mercato delle Azioni assegnate sia in realtà inferiore al valore nominale del prestito da rimborsare con la conseguenza che i Bond non garantiscono l’integrale rimborso a scadenza del capitale.

  • Le forme di controllo.

Le emissioni dei Bond, sono soggette ai controlli:    (i) della Banca d’Italia, con finalità di vigilanza prudenziale e di stabilità del mercato finanziario;    (ii) della Consob, ispirato ad esigenze di trasparenza e di correttezza dei comportamenti.    Da un lato, infatti, la raccolta obbligazionaria bancaria va considerata una forma di raccolta del risparmio tra il pubblico e, pertanto, sottoposta alla vigilanza della Banca d’Itala (articolo 11 del D.Lgs. 385/93): le banche sono tenute ad affiggere in ogni locale aperto al pubblico un avviso sintetico contenente le condizioni praticate per le principali operazioni e a redigere “fogli informativi analitici” contenenti informazioni sulle operazioni medesime, quali la descrizione del soggetto emittente, le caratteristiche dell’emissione ed i rischi dell’operazione (provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 1999).    Dall’altro, considerato che i Bond possono implicare l’acquisizione di azioni, le relative emissioni sono soggette alla disciplina oltre che sul prospetto informativo, anche sull’offerta fuori sede (cfr. in particolare artt. 100, comma 1, lett. f) e art. 30, comma 9, del D.Lgs. 58/98, nonché comunicazione n. DIS/98066302 del 13 agosto 1998).

  1. Profili fiscali.

Ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile ai Reverse Convertible Bond, occorre qualificare i medesimi come:    (i) titoli similari alle obbligazioni;    ovvero alternativamente (ii) titoli atipici.    In proposito, va rilevato che ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle obbligazioni i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa (articolo 41, comma 2, lettera c), del D.P.R. 917/86).    Nel caso specifico, mancando la garanzia di un rimborso integrale del capitale, i Bond devono considerarsi titoli atipici.

Si precisa che v’è chi ha contestato tale impostazione sostenendo che ai fini fiscali i Reverse Convertibile Bond devono considerarsi titoli assimilati alle obbligazioni, in quanto il rimborso del capitale è comunque garantito ed i titoli similari alle obbligazioni sono fiscalmente anche quei titoli con riferimento ai quali il capitale di cui viene garantito il rimborso non necessariamente coincide con il valore del finanziamento: infatti, la norma di riferimento parla genericamente di obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata sul titolo e tale somma non necessariamente coincide con il valore di sottoscrizione (che può essere più elevato).    Ad ogni buon conto, conformemente all’orientamento assunto dalla Banca d’Italia con riferimento alle precedenti emissioni, i Bond vengono considerati e trattati alla stregua dei titoli atipici.

  • Tassazione dei redditi di capitale (interessi e scarto di emissione).

Sono considerati redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da titoli atipici (articolo 41, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/86).    In particolare, i redditi di capitale del tipo in esame sono assoggettati a ritenuta del 27% da applicarsi ai proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione    (cfr., in particolare, articolo 5 del D.L. 512/83, come modificato dall’articolo 12, comma 8, del D.Lgs. 461/97).

Nel caso di specie, dunque, sono soggetti alla ritenuta del 27% sia gli interessi corrisposti a scadenza, sia il cosiddetto scarto di emissione positivo, pari alla differenza positiva tra:    (i) la somma rimborsata all’Investitore, ovvero il valore delle Azioni assegnate a scadenza in luogo dei contanti; ed    (ii) il prezzo di emissione.    Ai fini del calcolo del valore delle Azioni eventualmente assegnate occorre fare riferimento alla media dei prezzi di listino degli ultimi trenta giorni se si tratta di Azioni quotate in mercati regolamentati (cfr., in particolare, articolo 9, comma 4, lettera a) del D.P.R. 917/86).    Occorre precisare che in caso di scarto di emissione negativo (i.e. valore di rimborso inferiore alla somma impiegata in sede di sottoscrizione), da un lato, non v’è reddito di capitale tassabile; dall’altro, si pone l’esigenza di valutare una minusvalenza, come indicato nel successivo paragrafo 2.4.

  • (segue) applicazione della ritenuta del 27%.

La ritenuta del 27% sui redditi di capitale, come sopra definita, è effettuata a titolo di acconto nei confronti di:    (i) imprenditori individuali per Bond acquistati nell’ambito dell’impresa;    (ii) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 917/86;    (iii) società di capitali;    (iv) enti commerciali;    (v) stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (cfr., in particolare, articolo 5, comma 1-bis) del D.L. 512/83).    Viceversa, la ritenuta è effettuata a titolo di imposta:    (a) in tutti i casi diversi da quelli sopra indicati nei precedenti punti da (i) a (v);    nonché (b) nei confronti di soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche (cfr., in particolare, articolo 5, comma 1-bis lettera d) del D.L. 512/83).    La ritenuta del 27% è applicata dai soggetti emittenti i Bond, ovvero dai soggetti che intervengono nell’effettuazione dei pagamenti (cfr., in particolare, articolo 5, comma 1, primo e secondo periodo, del D.L. 512/83).

  • Tassazione dei redditi diversi (scarto di negoziazione e differenziali).

 

Inoltre, il cosiddetto scarto di negoziazione (cioè quello che si materializza in caso di cessione del Bond nel corso della durata dell’emissione) e gli eventuali differenziali positivi su valute, come di seguito descritto, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50% (cfr., in particolare, articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 461/97).    Sono, infatti considerate redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei Bond, diverse da quelle conseguite nell’esercizio dell’attività di impresa e che non rientrano nell’ambito dei redditi di capitale sopra evidenziati (cfr., in particolare, articolo 81, comma 1, lettera c-ter) del D.P.R. 917/86).

Dette plusvalenze corrispondono alla differenza tra:    (i) il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, e    (ii) il costo o valore d’acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione (cfr., in particolare, articolo 82, comma 5, del D.P.R. 917/86).    Nel caso di specie, dunque, sono soggette a tassazione anche le plusvalenze maturate in occasione delle cessioni dei Bond nel corso della durata del prestito.    Inoltre, al fine di determinare la base imponibile da    assoggettare a imposta    sostitutiva del 12,50% occorre:    (i) sottrarre l’importo dei redditi di capitale come sopra definiti al paragrafo 2.2. che siano maturati e non riscossi (cfr., in particolare, articolo 82, comma 6, D.P.R. 917/86) che, però, nel caso dei Bond, non dovrebbero configurarsi in presenza di scarto di emissione negativo;    (ii) tenere in considerazione anche eventuali redditi che comunque emergono dal rimborso, corrispondenti, per esempio, a differenziali derivanti dall’oscillazione della valuta estera nella quale sia espresso il Bond al netto di eventuali perdite conseguenti a commissioni sostenute in sede di sottoscrizione e di rimborso nonché al netto di perdite per restituzioni di capitale inferiori a quello impiegato (cfr., in particolare, articolo 81, comma 1-quater, del D.P.R. 917/86, cfr. altresì, circolare ministero finanze 207/E del 1999).

Alla luce di quanto sopra, in caso di rimborso inferiore, l’eventuale minusvalenza che emerga da tale calcolo deve considerarsi deducibile.    L’utilizzabilità della minusvalenza varia in base al regime prescelto dal contribuente: la minusvalenza ha rilevanza immediata nei regimi cosiddetti della dichiarazione (cfr., in particolare, articolo 5 del D. Lgs. 461/97) e amministrato (cfr., in particolare, articolo 6 del D. Lgs 461/97); viceversa la minusvalenza avrà rilevanza al momento della determinazione del risultato di gestione, nel regime cosiddetto gestito (cfr., in particolare, articolo 7, D. Lgs. 461/97).    Per quanto concerne, invece, le plusvalenze ovvero le minusvalenze conseguite nell’esercizio dell’attività di impresa, esse concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa, secondo le regole ordinarie poste dal D. P. R. 917/86.

  • Un esempio.

A titolo esemplificativo, si pensi ad un Bond, detenuto fino alla scadenza dallo stesso soggetto sottoscrittore persona fisica che agisce al di fuori dell’attività di impresa, con prezzo di sottoscrizione pari a 1000, con un interesse a scadenza pari a 180 ed un rimborso che viene effettuato in Azioni il cui valore corrisponde a 900.

Ebbene:    (i) l’interesse pari a 180 va assoggettato a ritenuta del 27% (articolo 5 del D.L. 512/83,);    (ii) non v’è scarto di emissione in quanto il rimborso non assicura una somma superiore alla somma impiegata in sede di sottoscrizione (articolo 5 del D.L. 512/83);    (iii) non vi è uno scarto di negoziazione perché il Bond non è ceduto a terzi ma è portato a scadenza dal medesimo sottoscrittore iniziale (articolo 81 del D.P.R. 917/86);    (iv) lo scarto negativo (900-1000) costituisce una minusvalenza (articolo 81 del D.P.R. 917/86) utilizzabile in base al regime prescelto dal contribuente della dichiarazione, amministrato o gestito, articoli (articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 461/97);    (v) 900 costituisce il cosiddetto valore fiscale delle Azioni ricevute che verrà utilizzato per valutare l’eventuale plusvalenza derivante da una successiva cessione delle medesime Azioni;    (vi) non v’è scarto di negoziazione perché il titolo non è stato ceduto nel corso della durata del prestito.

 

Carlo Geronimo Cardia

 

 

 

 

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