MAXI PENALI NEW SLOT: AVV. CARDIA, “CONCESSIONARIO SERVITORE DELLO STATO NON NEMICO” (GIOCONEWS NOVEMBRE 2011)

Contestualizziamo: stiamo parlando dei concessionari, che sono dei servitori dello Stato, non dei nemici, che stanno operando anche oggi e mdto bene con la stessa concessione del 2004 portando in media 30nilioni  mese di Preu nelle casse dello Stato. Stiamo parlando dei concessionari che hanno operato e stanno operando per realizzare l’obiettivo posto dal legis!àore di contrastare il gioco illegale di assicurare ai giocatori apparecchi leali, con precise regole di funzionamento.

Maxipenali slot, la sentenza della Corte dei Conti fra due mesi

Queste le parole usate ieri dall’avvocato Geronimo Gardia nell’aula della Corte dei Conti durante l’udienza sulle maxipenalì inflitte ai ccncessonari  di rete per il tardato collegamento alla rete delle newslot nella primafase del loro avvio. Il legale, intervenuto in difesa del concessionario Codee ma partecipante al processo anche oome consulente per Hbg, ha spiegato  come la concessione è datata a metà 2004 ed è ancora in vigore nel pieno rispetto delle regole e che, anche stando all’impianto accusatorio, l’arco temporale in cui si sarebbero verificati problemi è circoscritto a circa  10/12 mesi tra la fine del 2004 e la fine del 2005. “Dunque, anche volendo stare alla tesi accusatoria, si tratterebbe problemi di avviamento  del sistema circoscritti ad un arco temporale di poco tempo rispetto al funzionamento a regime  che ormai da anni è garantito sul mercato proprio grazie all’opera dei concessionari

Come sottolineato da Cardìa, “i punti cardine del merito attengono al fatto che ìl Qillegìo ha chiesto al perito di verificare se vi siano stati questi problemi, se vi siano state caise oggettive esterne che abbiano inciso sui ritard e se il tutto potesse essere prevenuto. Ebbene il  perito bmisce numerosi elementi  per chiarire  che le circostanze oggettive hanno avuto un impatto determinante ed a tal fine è necessario che sia data lettura nm solo delle oondusioni del perito ma anche della narrativa che le precede. Nella narrativa, infatti, emerge che lo stesso perito precisa che poteva evìtarsi il problema della contrattualizzazione anche intesa come esecuzione dei gestori attribuendo  poteri maggiori ai concessionari,  che le linee di mmunicazione Adsl Gp-s nel 2004 presentavate  profili problematici, che l’istallazione dei pda è statadifficoltosa dovendcsi apprezzare, ! diciamo noi, quanto di importante abbiano fatto i cmcessìonarì dalle loro sedi centrali affinché  ciò accadesse effettivamente sul erritorio e che sussisteva la problematica delle porte di comunicazione. E sulla prevenibilità  di eventuali dìsfunzkn! ci ha pensato proprio il legislatore ancor prima che l’amministrazione o i concessionari:   il legislatore ha posto  a tutela di tutti il preu a fafait: l’apparecchio non si legge per qualche problema funzionale? Il concessionario paga il forfait! Il legislatore dice di più, il concessionario paga comunque il forfait, anche se non ha ircassato nulla dagli apparecchi non letti. L’apparecchio si legge? Il Concessionario paga l’effettivo! Se poi l’apparecchio viene letto suocessivamente il concessionario paga di più se riailta che l’apparecchio abbia giocato più dell’importo forfetario previsto dalla legge”.

L’avvocato Cardia ha poi analizzato l’aspetto relativo al dannq e alla sua quantificazione, tenendo conto che lo stesso Collegio avrebbe indicato quale parametro il confronto del Preu versato nei primi semestri con il Preu dei semestri successivi . ‘Ebbene, è evidente che, laddove emerga da tale analisi un’omcgeneità di crescita legata naturamente all’incremento degli appaecchì che via via nel tempo sono stati collegati, non potrebbe che condudersi  con la presa d’atto dell’assenza dì un danno”

Quanto all’elemento soggettivo nel corso, dell’udienza Carda ha sottolineato come appaiano determinanti tutte le considerazioni che il perito mette chiaramente in luce in ordine  all’assenza di una colpa nella fama grave dovendosi viceversa ritenere la medesima lieve se non inesistente.

“Anche per queste ragioni si deve ooncludere per l’assoluzione, per l’assenza di responsabilità del coocessionario e comunque per l’assenza di un danno erariale”

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