“Un luogo per essere sensibile deve avere tutte le autorizzazioni di legge per operare” GERONIMO CARDIA, JAMMA – marzo 2026

Quando ad una sala viene negato il diritto di apertura per la violazione della norma sul distanziometro applicabile, tra le altre circostanze è necessario verificare che il luogo asseritamente sensibile sia dotato di tutte le autorizzazioni di legge per operare. Diversamente ci si troverebbe di fronte al paradosso di riconosce una tutela legale rafforzata agli utenti di un’attività non legittimata a prestare servizi. Ciò vale anche quando si tratta di luoghi deputati all’istruzione.

 

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Premessa
Anche questa volta viene in soccorso una giurisprudenza che ha salvaguardato l’apertura di una sala dopo avere accertato nel corso del giudizio la non legittimazione ad operare del luogo ritenuto sensibile dall’amministrazione comunale resistente. Il fatto peraltro riguarda il complesso insieme degli istituti riconducibili al sistema scolastico ma deve ritenersi applicabile ad ogni foma di attività mappata come sensibile dai distanziometri regionali.

Il mondo dei luoghi dedicati all’istruzione non contempla l’asilo nido.
In alcuni distanziometri regionali (come quello della Lombardia) continuano ad essere presenti tipologie di luoghi sensibili riconducibili a “istituti scolastici di ogni ordine e grado”.
Più volte è stato ribadito che fanno parte di questa categoria le superiori (i licei), le medie (oggi secondarie), le elementari (oggi primarie), le materne (oggi scuole di infanzia) ma certamente non gli asili nido.
Su tale ultimo aspetto ad esempio il Tar Lazio n.  12998/2020 ha espressamente affermato, nell’ambito di un giudizio avverso la regolamentazione riferita al distanziometro del Lazio, i due pilastri della esclusione degli asili dal novero dei luoghi sensibili: (i) una ragione sostanziale, secondo cui i frequentatori degli asili di infanzia non possono essere quali ficati come giovani (e se l’obiettivo dei distanziometri è tutelare i giovani ecco che un asilo non può essere un logo sensibile); (ii) una ragione formale, secondo cui gli asili non fanno parte del novero degli istituti scolatici  perché sono estranei al “sistema educativo di istruzione e di formazione”. Nella sentenza si legge infatti che “la potestà regolamentare del Comune risulta aver ampliato l’elenco dei luoghi sensibili, includendovi (…)  i nidi d’infanzia [i.e. asili nido]”. Tale scelta (…) non appare al Collegio coerente con la ratio sottesa alla normativa primaria, statale e regionale, in tema di contrasto alla ludopatia, arrecando altresì un sacrificio eccessivo al principio di libertà dell’iniziativa economica privata, nella parte in cui tali servizi educativi vengono posti sullo stesso piano degli istituti scolastici e degli altri istituti frequentati dai giovani. Ed infatti, la necessità di rispettare una distanza minima dei centri scommesse rispetto a tali ultimi luoghi risponde all’esigenza di evitare che i soggetti più giovani vengano a contatto con il fenomeno del gioco d’azzardo. Tale esigenza non può certo riguardare i frequentatori dei nidi d’infanzia, che non possono essere considerati “giovani”. Peraltro, anche su di un piano ordinamentale, i nidi d’infanzia [i.e. asili nido] non possono essere ricompresi nell’ambito degli istituti scolastici. (…)  la ricomprensione degli asili nido nel novero dei luoghi sensibili, oltre a esorbitare dalla ratio giustificatrice della normativa primaria statale e regionale in tema di contrasto alla ludopatia, non si giustifica nemmeno alla luce della normativa del settore scolastico, che non consente di ricomprenderli nel novero degli “istituti scolastici”. Ed Infatti,  ai sensi dell’art. 2 della legge nr. 53/2003 “d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale; e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria”.

I luoghi in ogni caso devono avere le autorizzazioni di legge per operare.
Una volta fatta chiarezza sulle tipologie di luoghi riconducibili a quelli aventi natura sensibile, il passaggio successivo, non meno importante, è quello dedicato alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge che legittimino l’operatività del luogo individuato come sensibile.
Un’altra sentenza (di qualche tempo fa, segnatamente la sentenza del Tar Lombardia numero 1068/2017, rilasciata nel procedimento 1073/2016) è molto chiara infatti nel porre il principio secondo cui “allorquando il diverso corpus delle disposizioni regionali (…) individua i siti fisici definiti “sensibili”, rispetto ai quali applicare il rispetto della distanza di 500 metri per l’istallazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito – detta individuazione non possa che riguardare strutture perfettamente legittime e in regola con la normativa che ne prevedono l’esistenza, l’attivazione e il funzionamento”.
Ad esempio nel caso concreto è stata rilevata nel corso del giudizio la mancanza della “indispensabile agibilità” che ha messo in dubbio che “la presenza e l’operatività della struttura (…) sia conforme alle vigenti disposizioni di legge e possa, dunque, essere legittimamente considerata un luogo sensibile rispetto al quale fare osservare la distanza minima di 500 metri per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”.
Il principio generale di riferimento che presuppone la “regolarità” del luogo sensibile affinché possa essere considerato meritevole della tutela distanziale si fonda sul canone dell’effettività dell’attività amministrativa. Perché un sito (come uno studio medico ad esempio) possa imporre vincoli limitativi e distanziali ad attività terze (come le sale), esso deve possedere una legittimazione giuridica piena, derivante dal rispetto di tutti i requisiti di legge e delle autorizzazioni necessarie per il suo esercizio.
L’ordinamento giuridico non può accordare protezione a una situazione di fatto che si pone in contrasto con le sue stesse norme. Se ad esempio uno studio medico è abusivo (privo di SCIA sanitaria, autorizzazione all’esercizio o in violazione delle norme urbanistiche), o se una scuola non è autorizzata ad operare come scuola, è possibile parlare di un illecito, certamente amministrativo e talvolta penale (si pensi ai casi di esercizio abusivo della professione).
I livelli di autorizzazioni sono molteplici.
Ad esempio per uno studio medico c’è un primo livello amministrativo / professionale volto a verificare il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, l’iscrizione all’albo, la dotazione di assicurazioni. C’è un livello urbanistico e catastale che riguarda la destinazione d’uso dei locali, la conformità edilizia, l’esistenza di barriere architettoniche. Ce n’è un altro sanitario / strutturale che riguarda i requisiti minimi strutturali, le dimensioni, la gestione dei rifiuti, l’igiene e la sicurezza. Così come un livello tecnologico ed amministrativo che riguarda le certificazioni e le apparecchiature impiegate, la privacy ed il trattamento dei dati.
Ed ancora ad esempio per una scuola di infanzia c’è un livello di autorizzazione amministrativa al funzionamento rilasciata dal Comune, un riconoscimento di paritaria o non paritaria riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, ci sono albi ed elenchi ad evidenza pubblica, ci sono dei titoli di studio che devono essere detenuti dai docenti. C’è un livello requisiti urbanistici ed edilizi che riguarda la destinazione d’uso specifica, l’agibilità ed abitabilità, le barriere architettoniche. C’è anche qui un livello di sicurezza e prevenzione incendi a seconda del numero degli ospiti, ci sono le misure di sicurezza dei DVR, così come un livello di requisiti igienico sanitari che presuppone un parere della ASL fondato sull’analisi delle superfici minime, dei rapporti aeroilluminanti, dei servizi igienici dedicati. In alcuni casi ancora l’autorizzazione sanitaria per la mensa.
Ora, un tema può riguardare la valutazione della rilevanza di alcune irregolarità minori. Ma certamente in mancanza dell’autorizzazione ad operare la questione si pone in tutta la sua chiarezza.
Riconoscere ad una struttura non autorizzata o non legittimata ad operare la qualifica di “luogo sensibile” e far applicare ad essa le tutele delle leggi sulle distanze significherebbe premiare un comportamento contra legem e creare un cortocircuito giuridico in cui un’attività illegale si pone come idonea a limitare l’esercizio di un’attività autorizzata.
Peraltro non è possibile far rientrare un luogo irregolare nel novero della tutela concreta, neanche invocando ragioni di natura sostanziale per protezione dei soggetti frequentatori poiché è la frequentazione stessa che è irregolare. Diversamente si legittimerebbe anche la negligenza o connivenza di chi faccia ricorso a servizi non autorizzati o irregolari.

Conclusioni
Una volta verificata la riconducibilità di una tipologia di servizio alle categorie di riferimento delle leggi regionali, in ogni caso non può prescindersi da una valutazione puntuale e concreta della verifica della effettiva sussistenza in capo al luogo che rivendica tutela distanziale di tutte le autorizzazioni di legge che ne legittimino l’esistenza e l’operatività.

Geronimo Cardia



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