IL GIOCO LEGALE NON FA MALE (GIOCONEWS GIUGNO 2012)

Bisogna dirlo, i giudici del Tar  Umbria hanno reso giustizia alle migliaia di operatori che operano nella  legalità nel  mondo del  gioco  e perché  no anche  allo Stato, troppe volte ingiustamente da alcuni media accusato di essere ‘biscazziere’. E ciò non tanto  e non  solo per il fatto che hanno ritenuto di annullare una delibera comunale limitativa dell’uso degli apparecchi sul territorio quanto soprattutto per le motivazioni che i giudici  mdesimi  hanno ritenuto di utilizzare. Ma vediamo perché.

La sentenza (Tar  Umbria,  20 aprile 2012)  ha ad oggetto  l’annullamento dell’ordinanza sindacale del Comune di Bastia Umbra  con cui non  solo si disponeva    una  limitazione dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali  dedicati  al gioco  legale ma si imponeva lo spegnimento degli apparecchi di cui all’art.110  per  un  certo numero di ore durante il periodo di apertura dei locali (come i bar) in cui i medesimi apparecchi sono installati. Superfluo dire che tali limitazioni hanno un impatto negativo importante sulla raccolta del  gioco  lecito  con  tutte le conseguenze che  gli  operatori del settore  conoscono: dal calo di fatturato per l’intera filiera (concessionario,    gestore   ed    esercente)    alle conseguenze sul territorio in termini occupazionali, dalla riduzione del gettito erariale oggi più che mai sotto la lente di ingrandimento allo spazio lasciato al gioco illegale, senza contare il fenomeno ormai  noto  del cosiddetto micro-turismo-esodo da gioco (perché in comuni limitrofi il gioco non è limitato).

Detto questo le ragioni  di diritto per l’annullamento sono numerose, ma vale la pena  qui rammentare quelle che nel caso in esame i giudici hanno ritenuto di condividere.

Sin  dall’inizio  del  contenzioso, in sede cautelare,  è stata  accolta la ri- chiesta  di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale   ritenendo che “nella comparazione degli interessi in gioco, prevale il pregiudizio grave ed irreparabile, di carattere non solo  patrimoniale, conseguente all’esecuzione dell’ordinanza impu- gnata”.  Per  cui  è  rilevante  e confortante che  i giudici  abbiamo operato un bilanciamento degli inte- ressi riconoscendo come prevalente e da tutelare quello di non pregiudi- care gli interessi, attenzione, anche di carattere  non  patrimoniale come ad esempio quelli  sopra  ricordati. Con l’udienza di merito,  confermando la decisione assunta nella fase cautelare, è stato accolto il ricorso con la preci- sazione che la ludopatia è da ritenere una patologia  collegata al gioco d’azzardo  e non  al gioco lecito  che, in- vece, rappresenta il frutto  di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore statale. E qui va sotto- lineata la consacrazione della distinzione tra il gioco d’azzardo illegale, da un lato, ed il gioco legale, dall’altro.  Il gioco  d’azzardo illegale  non controllato e in mano  a soggetti  che operano nella illegalità  è idoneo,  tra l’altro, a determinare danni  e patologie   (può  generare   ludopatia  con premi sconsiderati o con poste senza limiti,  può minare la sicurezza pubblica etc.). Il gioco legale no. Il gioco legale è controllato, è limitato, è vietato ai minori, è concepito dal legi- slatore che, con la prudenza richiesta dal caso, lo contorna da regolamentazione  e presidi attenti a tutelare utenti, giocatori  e non. Per questo  il gioco legale non è idoneo, in quanto tale, a generare  patologie  quali la lu- dopatia (e si aggiunge problemi di si- curezza pubblica).

Altro principio che emerge  è che lo Stato legislatore, proprio perché in pos- sesso degli strumenti per effettuare  il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, è il solo a poter intervenire in materia  e tutte  le volte in cui lo Stato consenta ad altri soggetti (ad esempio ai Comuni)  di  intervenire  sull’argomento, è richiesto a questi ultimi, spe- cialmente se l’intervento è limitativo degli interessi degli operatori del settore, uno sforzo motivazionale importante   imponendo  una   motivazione “intensa e penetrante, idonea a rappresentare  una  situazione problematica, enucleativa dei gravi pericoli”. Lo sforzo motivazionale  deve  essere   impor- tante, quindi, e anche convincente. Inoltre, anche volendo ridurre la questione  alla possibilità per il Comune di regolamentare gli orari degli eser- cizi commerciali sulla base del potere concesso  ai  sindaci   dall’art. 50 del TUEL, detto  articolo  attribuisce sì al sindaco un potere di “coordinamento e riorganizzazione degli  orari  degli esercizi commerciali e dei servizi pub- blici” ma tale potere deve essere esercitato  sulla  base degli  indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri  eventualmente indicati dalla Regione, ciò al fine di garantire la massima collegialità  nell’assunzione di decisioni che possano incidere sugli interessi della colletti- vità. E a titolo esemplificativo, anche a tutela della riserva di legge statale, “La diffusione degli apparecchi da gioco lecito non costituisce di per sé una ragione sufficiente per intervenire al di là dell’ordinaria distribuzione delle competenze”. Le risultante della sen-tenza si aggiungono a quelle  di una serie  di  precedenti,  a volte  contrastanti, e per questo rappresentano un importante contributo a fare  chia- rezza sulla  materia  per  le ovvie esi- genze di certezza del diritto e di omogeneità sul territorio nazionale

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