Un segnale di consapevolezza dalla giurisprudenza: vanno verificati il criterio del raggio, l’eventuale cospicua contrazione del segmento di mercato e un eventuale effetto espulsivo. Sullo sfondo c’è la salute degli utenti che viene effettivamente tutelata? GERONIMO CARDIA, JAMMA – aprile 2025
L’illegittimità di un distanziometro passa anzitutto per la sua capacità di rendere impraticabile la sostanziale totalità del territorio: il vero focus non è la verifica dell’esistenza di un effetto espulsivo in senso stretto (ossia il 100%) ma l’accertamento di anche solo “una cospicua contrazione del segmento di mercato”. Ed ancora il problema di un effetto espulsivo è anzitutto il fatto che non rappresenta uno strumento di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo. Ciò anche (ma non solo) per colpa del criterio individuato dalla norma per il calcolo della distanza (raggio o percorso pedonale?).
28 Aprile, 2025 Pubblicazioni