Le impugnazioni delle delibere comunali limitative di orari: Milano, Padova, Pavia, Reggio Calabria, Torino e Bergamo (ASTRO NOVEMBRE 2014)

Le impugnazioni delle delibere comunali limitative di orari: Milano, Padova, Pavia, Reggio Calabria, Torino e Bergamo (ASTRO NOVEMBRE 2014)

Può esser utile un veloce riepilogo delle iniziative di impugnazione che stiamo portando avanti per operatori / gestori di area Confindustria ‎contro le ordinanze dei Comuni di Pavia, Padova e Reggio Calabria in aggiunta a quanto già effettuato avverso l’ordinanza del Comune di Milano, pure richiamata. Stiamo monitorando anche le evoluzioni nell’ambito delle città di Torino e Bergamo.

  1. In data 23.10.2014 il Comune di Pavia ha emesso l’ordinanza n. 57459 (qui allegata) avente ad oggetto la “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del t.u.l.p.s. r.d. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” pubblicata sull’Albo pretorio in pari data anch’essa allegata.

L’ordinanza prevede:  (a) limitazione orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 tulps dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00;  (b) limitazione orari funzionamento Apparecchi ex art. 110, comma 6 tulps dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, con la specifica previsione che gli Apparecchi nelle ore di non funzionamento debbano essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

La suddetta ordinanza è impugnabile dinanzi al Tar Lombardia nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio, dunque entro il 23.12.2014.

  1. In data 04.11.2014, il Comune di Padova ha emesso l’ordinanza n. 46 (questa ordinanza non è allagata perché è necessario fare una specifica richiesta al Comune per averne copia e ho già provveduto) avente ad oggetto la “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del t.u.l.p.s. r.d. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” pubblicata sull’Albo pretorio in data 05.11.2014 e qui allegata.

L’ordinanza prevede: (a) limitazione orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 tulps dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00;   (b) limitazione orari funzionamento Apparecchi ex art. 110, comma 6 tulps dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00, con la specifica previsione che gli Apparecchi nelle ore di non funzionamento debbano essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

La suddetta ordinanza è impugnabile dinanzi al Tar Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di emanazione, dunque entro il 05.01.2015.

  1. In data 12.09.2014 la Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria (qui allegata) ha emesso l’ordinanza n. 53 avente ad oggetto la “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del t.u.l.p.s. r.d. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” pubblicata sull’Albo pretorio in pari data anch’essa allegata.

L’ordinanza prevede:   (a) limitazione orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 tulps dalle ore 9.00 alle ore 24.00; (b) limitazione orari funzionamento Apparecchi ex art. 110, comma 6 tulps dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

La suddetta ordinanza è impugnabile dinanzi al Tar Calabria nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. Non essendo specificato se si intende la pubblicazione sull’Albo Pretorio, ho preso prudenzialmente in considerazione la data del 12.09.2014, dunque il termine scadrà l’11.11.2014. In ogni caso si potrebbe valutari ogni singolo caso sopposto.

  1. Inoltre, si rammenta chel’ordinanza del Comune di Milano è la n. 63 del 15.10.21014 (qui allegata) avente ad oggetto la medesima disciplina.

In particolare, prevede:  (a) limitazione orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 tulps dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00; (b) limitazione orari funzionamento Apparecchi ex art. 110, comma 6 tulps dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, con la specifica previsione che gli Apparecchi nelle ore di non funzionamento debbano essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

A seguito delle impugnazioni dell’ordinanza il Tar ha emesso n. 4 decreti inaudita altera parte con cui ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza sindacale ed ha fissato l’udienza cautelare per la valutazione della sospensione, per il 19 novembre p.v.. Tra le motivazioni evidenziate dal Tar Lombardia nei richiamati decreti si evidenziano le seguenti: (i) la riserva statale in materia di prevenzione della ludopatia, ai sensi dell’art. 14 della Legge delega 11.03.2014, n. 23; (ii) l’inapplicabilità dell’art. 50, 7° comma del D.lgs. n. 267/2000 alla disciplina del funzionamento degli apparecchi per i giochi leciti, concernendo detta norma esclusivamente gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi; (iii) l’assenza di un’adeguata istruttoria ed il difetto di motivazione, non potendosi intendere aprioristicamente lesi gli interessi pubblici di cui all’art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011.

Si ricorda che sotto il profilo della competenza/incompetenza le impugnazioni sono di esito fortemente incerto posto che la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio apre le porte in maniera importante alla possibilità dei Comuni di usare l’art. 50 comma 7 del Tuel anche in materia di giochi.  Per questo stiamo tentando di spostare il tiro delle contestazioni dalla incompetenza ad altri e diversi profili quali l’inadeguatezza della misura (con il parere legale dell’esperto che abbiamo acquisito / stiamo acquisendo), l’impossibilità di usare l’articolo richiamato per accensione e spegnimento degli apparecchi, ‎l’inadeguatezza dell’istruttoria (per le varie ragioni già esposte nel ricorso di Milano) e la possibilità che la misura impatti sulla probabilità di rispettare i livelli di servizio posti in convenzione ed imposti a cascata su base contrattuale sugli operati soggetti abilitati gestori di sala, gestori ed esercenti.

Avv. Geronimo Cardia, Consulente Legale AS.TRO


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