L’ERRORE TECNICO DI ESPELLERE (Articolo Gioconews ottobre 2018)

Anche la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna (la n.5 del 4/7/2013) prevede un distanziometro, secondo cui i locali per le “Sale Gioco” e “Sale Scommesse” non possono trovarsi entro una distanza pedonale di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come: a) istituti scolastici di qualsiasi grado; b) luoghi di culto; c) impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario e strutture ricettive per categorie protette. Peraltro, le “Modalità applicative del divieto alle Sale Gioco e Sale Scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” contenute nella deliberazione approvata dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna del 12 giugno 2017 n. 831 hanno espressamente previsto un termine di sei mesi per i Comuni perla mappatura dei luoghi sensibili e per la comunicazione dell’eventuale mancato rispetto del distanziometro .Diverse sono le perizie portate a termine da operatori per dimostrare che anche in questo caso sussiste un errore tecnico a monte non calcolato in sede di concepimento normativo secondo cui per l’eccessiva numerosità dei luoghi sensibili o per le eccessive distanze di interdizione, la norma finisce per far sovrapporre le numerose aree vietate al punto da rendere sostanzialmente inesistenti o minimamente marginali zone o punti in cui sia tecnicamente possibile insediare o mantenere punti di erogazione del gioco legale. E tenendo conto delle zone che per loro natura non si prestano né tecnicamente né giuridicamente allo scopo (come i prati, i parchi etc), anche in questo caso le aree di interdizione finiscono per spingersi al 99 percento dell’area di interi comuni quali quello di Bologna. Per come è strutturata anche questa norma, tutte le realtà esistenti si stanno trovando da dicembre 2017 a dover fare i conti con il divieto sostanzialmente assoluto, al punto che non trovandosi nessuna in luoghi consentiti, e non potendo quindi di fatto decidere al limite uno spostamento, l’offerta di gioco legale viene sostanzialmente espulsa dal territorio. Peraltro, laddove in astratto esista un’ipotesi di spostamento, laddove l’operatore decida ed abbia la forza economica di “delocalizzarsi”, l’operatore stesso potrebbe comunque trovarsi a dover fare i conti con il sopraggiunto insediamento di un nuovo dei moltissimi tipi di “luoghi sensibili” individuati dallo stesso art. 6 L.R. n. 5/2013. E infatti, la deliberazione di giunta regionale n. 831/2017 prevede che “Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse […] i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa”. I provvedimenti di chiusura meritano, quindi, di essere valutati nel merito, per il vizio che a monte caratterizza l’atto normativo di riferimento consistente nel denunziato errore tecnico che distorce e deforma il distanziometro al punto da determinare il cosiddetto “effetto espulsivo” del gioco legale, in contrasto con i principi costituzionali evidenziati più volte. Peraltro, va anche detto che i tempi di giustizia di accertamento dell’effetto espulsivo rendono palesemente irreversibili, irrisarcibili e irreparabili i danni da chiusura e da licenziamento del personale che nelle more della decisione i ricorrenti potrebbero soffrire. Si pensi infatti che, per l’accertamento tecnico dell’errore, i giudici chiedano una perizia (basti ricordare i casi di Bolzano e Domodossola), e i tempi di accertamento tecnico sono in effetti non brevi(basti ricordare che la Ctu ancora da discutere per Bolzano sia stata disposta a giugno 2017). Per questo appare condivisibile invocare la misura cautelare, nonostante una non condivisibile ordinanza contraria: nelle more della definizione della Ctu in passato sono diversi i casi in cui sono state concesse le misure cautelari agli operatori destinatari di provvedimenti di chiusura nelle more degli accertamenti tecnici dell’errore (cfr., in particolare Consiglio di Stato ordinanze n. 4706/2017, n. 3309/2017, n. 3214/2017, n. 1951/2017, n. 1148/2017, n.1144/2017, n. 1142/2017, n.1141/2017, n. 1140/2017, n.1138/2017, n. 1137/2017, n. 609/2017 e da ultimo Consiglio di Stato ordinanza n. 5467/2017 e numero 4130/2018). Peraltro, i pericoli che accompagnano il pregiudizio irreversibile della chiusura sono anche di interesse chiaramente generale, per i riflessi che l’errore tecnico che vizia il distanziometro è in grado di generare- per ora – a livello regionale (tra sui l’espansione dell’offerta illegale, la presenza sul territorio di prodotti non regolamentati e quindi per definizione nocivi, la perdita di gettito erariale, la perdita di posti di lavoro).

L’ERRORE DELL’INTERDIZIONE – Sotto il profilo del merito, come ampiamente rappresentato in più occasioni per gli errori tecnici che viziano altri distanziometri, anche per l’Emilia Romagna può dirsi che la sostanzialmente totale interdizione del territorio, in luogo della pure annunciata mera restrizione, è idonea a palesare come non manifestamente infondate diverse questioni di illegittimità costituzionali. In particolare, l’effetto espulsivo colpisce le imprese degli operatori del settore che operano a vario titolo nella filiera (esercenti, gestori, gestori di sala e concessionari) fino a determinare la chiusura di alcuni di essi. Pertanto l’effetto espulsivo si pone in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione che garantisce la libertà di iniziativa economica, evidentemente frustrata dall’impossibilità oggettiva e totale (non proporzionata) di consentire l’uso del gioco legale sull’intero territorio. Per la valutazione di tale questione di illegittimità costituzionale è centrale tenere in considerazione la totale mutilazione (non riduzione) del comparto sul territorio di interesse, nonostante la norma nazionale consenta e regolamenti la relativa distribuzione. Per questo la totale interdizione del gioco legale collide apertamente con il principio di proporzionalità e ragionevolezza. L’effetto espulsivo risulta illegittimo, inoltre, in quanto in contrasto con il principio del cosiddetto “legittimo affidamento” sulla conservazione dei diritti dell’impresa, che viene espressamente definito come “parte dell’ordinamento giuridico comunitario” dalla Corte di Giustizia (sentenza 3 maggio 1978, in causa 112/77 e sentenza 30 novembre 1983, in causa 353/82). L’effetto espulsivo è, inoltre, palesemente sproporzionato ed in contrasto con l’art. 1 prot. 1 della Cedu, che tutela i diritti di aspettativa economica, risolvendosi in una sorta di “esproprio” illegittimo di diritti economici, non accompagnato da alcun indennizzo, rilevante anche ai sensi dell’art. 42 Cost. (cfr., in particolare, sentenze Tre Traktorer/Svezia del 1989, Pine Valley/Irlanda del 1991, Oneryildiz/Turchia del 2002, in cui la Corte qualifica la posizione dei ricorrenti proprio come aspettativa legittima). L’effetto espulsivo, inoltre, viola i livelli essenziali imposti dai principi regolatori nazionali che prevedono, da un lato, una riduzione del gioco legale ma allo stesso tempo, dall’altro, impongono una presenza sul territorio nazionale in maniera capillare ed equilibrata. Oltre a tutto quanto sopra detto, è necessario, altresì, evidenziare l’illegittimità dell’effetto espulsivo per violazione dell’art. 32 Costituzione. E ciò, non solo perché gli studi scientifici provano che il distanziometro è inutile perché il giocatore patologico e problematico sono disposti a percorrere più di 300 o 500 metri per giocare, ma anche perché la totale inibizione del territorio, provocata dal più grave effetto espulsivo, ne aumenta la compulsività (Studio effettuato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, o per un riepilogo di studi scientifici, cfr., anche “A prova di espulsione” di G. Cardia in Gioconews, settembre 2017). Per quanto sopra e per le conseguenze sulla compulsività, l’effetto espulsivo è in contrasto con il principio della tutela del risparmio, in questo caso di utenti giocatori, di cui all’articolo 47 della Costituzione. Come sì è avuto modo di affermare più volte, in molti casi i distanziometri viziati dallo stesso errore tecnico ma imposti dai Comuni (e non  da Leggi Regionali) hanno già ricevuto censure di annullamento che rappresentano a loro volta chiari spunti valutativi per la decisione di rimettere alla Corte Costituzionale le suddette questioni di legittimità sollevate perché riferite a distanziometri imposti da Leggi presupposto (regolamenti comunali di Bologna – prima versione -, Livorno, Bolzano, Massa, Castegnato, Borgo San Dalmazzo e Monza, come risulta da varie pronunce (Consiglio di Stato, Sentenza n. 578 del 10.02.2016, R.G. 4452/2015 (Bologna), Consiglio di Stato, Sentenza n.579 del 10.02.2016, R.G.4718/2015 (Bologna), Tar Lombardia, Sentenza n. 1068 del 23.08.2017, R.G. 1073/2016 (Castegnato), Tar Piemonte, Sentenza n. 837 del 11.07.2017, R.G.168/2017 (Borgo San Dalmazzo), Tar Toscana, Sentenza n. 715 del 18.05.2017, R.G. 24/2017 (Livorno), Tar Lombardia, Sentenza n. 411 del 17.02.2017, R.G. 1877/2016 (Monza), Tar Bolzano, Sentenza n. 301 del 31.10.2016, R.G. 76/2016 (Bolzano), Tar Bolzano, Sentenza n. 302 del 31.10.2016, R.G. 80/2016 (Bolzano), Tar Toscana, Sentenza n. 1415 del 26.10.2015, R.G. 642/2015 (Massa), Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 407 del 27.04.15, R.G. 1055/2014 (Bologna), Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 396 del 27.04.15, R.G. 839/2014 (Bologna). Per questo può dirsi che anche il territorio della Regione Emilia Romagna, così come i cittadini, i lavoratori e le imprese dell’Emilia Romagna, hanno diritto ad una regolamentazione che sia seria, coerente ed efficace, dunque priva di errori tecnici.

 

Cliccando qui puoi scaricare il PDF del documento



Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulle attività dello Studio