LA BANCA CHE AZZARDA CONTRO L’AZZARDO (GIOCONEWS OTTOBRE 2014)

LA BANCA CHE AZZARDA CONTRO L’AZZARDO (GIOCONEWS OTTOBRE 2014)

Si è parlato a lungo, in questi giorni, della notizia di una banca che avrebbe “inibito le carte di credito” per le operazioni di gioco. In un articolo pubblicato dal quotidiano Avvenire, in particolare, viene richiamato il principio della ‘responsabilità sociale d’impresa’ e la scelta di una banca “‘di dare un segnale educativo’ inibendo le 480mila carte di credito del gruppo dalle operazioni di pagamento presso esercizi o siti Internet classificati nella categoria commerciale ‘gambling’ (gioco d’azzardo), con l’eccezione di alcune decine di carte di credito black, riservate a clienti facoltosi”. Le ragioni dell’iniziativa, descritte nell’articolo, sono il “peso eccessivo” del settore dell’azzardo, “l’aumento della spesa pubblica in ambito sanitario per curare le dipendenze, in crescita”, la crescita dei “numeri di chi gioca online o su dispositivi mobili, perdendo molto”, il “contrasto della (…) patologia perché può avere conseguenze gravi per il giocatore e per chi gli vive accanto”. Nell’articolo si legge anche che non è intenzione della banca assumere un “atteggiamento di condanna verso i giocatori o verso chi opera nel settore, ma di contrasto della sua patologia“, tuttavia le seguenti riflessioni spingono a meditare sulla reale portata dell’iniziativa e sulle sue effettive conseguenze.

L’iniziativa delle carte di credito determina effetti diversi da quelli dichiarati: incentivazione del gioco illegale e penalizzazione dei giocatori.

Dalla lettura dell’articolo sembrerebbe potersi dedurre che l’iniziativa, in realtà, sia idonea a garantire l’inibizione dell’utilizzo delle carte di credito dei clienti della banca solo sui siti di gioco – online ma forse anche fisici – rientranti nel circuito legale. Infatti l’inibizione, si legge, opererebbe con riguardo a operazioni di pagamento presso esercizi o siti internet che sono stati classificati nella categoria merceologica ‘gambling’. Conseguentemente tale modalità tecnica di attuazione dell’iniziativa parrebbe non assicurare l’esclusione di tutti quei siti di gioco che sfuggono alla classificazione di gambling. Ed è evidente che possono sfuggire alla classificazione gambling i siti che non fanno parte del circuito legale in quanto, pur rivolgendosi a clientela di giocatori sul territorio dello Stato italiano, non sono da questo autorizzati. Circostanza questa che, tra l’altro, consente ai prodotti di gioco così distribuiti di sfuggire al rispetto delle regole dello Stato italiano, tra cui quelle poste a tutela del giocatore, a tutela del presidio del rischio relativo alla ludopatia. Con la conseguenza che per un giocatore accedere al circuito illegale di gioco significa, oltre che consentire la violazione della legge, anche acquistare un prodotto del tipo indicato, rischioso e pertanto per definizione potenzialmente idoneo a coinvolgerlo in pratiche e meccanismi di gioco, questi sì, a rischio di ludopatia. In altre parole, l’inibizione delle carte di credito opererebbe certamente sui prodotti di gioco relativi al circuito legale ma non necessariamente su quelli del circuito illegale, consentendo, favorendo, incentivando in qualche modo il ricorso dei clienti giocatori della banca a quest’ultimo, con tutte le possibili conseguenze legate al rischio ludopatia. Dunque, l’iniziativa descritta nell’articolo, se così strutturata, potrebbe essere in realtà idonea a determinare effetti opposti a quelli dichiarati e desiderati.

La tutela dei clienti della banca, invocata a sostegno dell’iniziativa, risulterebbe non mirata, parziale e, dunque, inefficace, in deroga al pure richiamato principio della responsabilità sociale di impresa.

Dalla lettura dell’articolo si deduce il richiamo al principio della Responsabilità sociale di impresa (da intendersi, secondo la Comunicazione Ue n. 681 del 2011, come “responsabilità delle imprese per gli impatti che hanno sulla società”). In realtà, tale principio sembra non potersi ritenere applicato se si guarda all’interesse asseritamente tutelato. Si pensi alla decisione della banca di non applicare l’iniziativa di blocco a tutti i propri prodotti (e dunque a tutti i propri clienti). Se l’articolo riflette bene i contorni dell’iniziativa, viene messo in luce che l’inibizione non sia rivolta alla generalità dei clienti, ma solo a quelli diversi dai clienti possessori di carte di credito cosiddette ‘black’. In sostanza, sarebbero liberi di accedere al gioco solo i clienti che non hanno limiti di spesa. Ma la domanda, direbbe qualcuno, sorge spontanea: per questi clienti può escludersi che non vi sia la medesima esigenza di tutela? E ancora: il principio della responsabilità di impresa risulta bene applicato con l’iniziativa adottata? A maggior ragione detti quesiti si imporrebbero nel caso in cui, da ulteriori approfondimenti in merito ai contorni dell’iniziativa, emergesse che tra i clienti non destinatari dell’inibizione vi siano altre tipologie di titolari di carte, come ad esempio i clienti titolari di carte prepagate. In realtà, a ben vedere, qualcun potrebbe sostenere che la selezione operata dalla Banca sembra più rispondere a esigenze diverse: la categoria alla quale la banca ha ritenuto di non dare un ‘segnale educativo’, e che dunque può continuare a giocare, non né quella ritenuta meno bisognosa di tutela, bensì semplicemente quella che tecnicamente non pone problemi di valutazione della solvibilità del titolare.

In altre parole, l’azione di selezione operata dalla banca dei clienti da educare non risponde ai criteri dichiarati (‘contrasto della (…) patologia’) posto che di gioco patologico possono soffrire o cominciare a soffrire anche i clienti più facoltosi e, ove mai risulti verificato l’esempio sopra riportato i clienti che usano la carta prepagata. Pertanto, la tutela dichiarata risulterebbe non mirata, parziale e, dunque, inefficace.

Possibile violazione delle disposizioni contrattuali tra la Banca e il cliente ove l’inibizione sia riconducibile alla fattispecie del blocco della carta di credito.

L’articolo di riferimento non consente di entrare nel merito dei rapporti contrattuali tra banca e proprio cliente e non consente di escludere che le modalità tecniche di attuazione dell’inibizione possano essere considerate un vero e proprio blocco dell’utilizzo delle carte di credito. Tuttavia, è bene rammentare che le norme di riferimento prevedono che il contratto tra l’Istituto e il cliente che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti, può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento solo al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza dello strumento; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. Ed è di tutta evidenza che l’effettiva esistenza di dette circostanze andrebbe poi verificata nel concreto.

Non ci guadagna il cliente-giocatore, che invece viene esposto a rischi maggiori ove gli sia consentito l’accesso al solo gioco illegale e chi ci rimette è lo stato di diritto, il gioco legale, gli operatori del gioco legale e l’erario.

In conclusione, se si capiscono ed interpretano bene le stringate informazioni desumibili dall’articolo, va precisato che l’iniziativa va valutata con attenzione nell’interesse di tutti.

Prima di tutto occorre fare chiarezza nell’interesse dei clienti-giocatori. E ciò per due ragioni. Da un lato, occorre comprendere se le modalità tecniche di attuazione dell’iniziativa effettivamente escludono l’accesso al solo gioco legale o principalmente al gioco legale o se comunque non inibiscono l’accesso al gioco illegale. Dall’altro, occorre fare chiarezza sul perimetro dei clienti che effettivamente sono bisognosi della tutela educativa di cui parla la banca. Occorre, poi, fare chiare nell’interesse degli operatori del settore legale. Ove l’interruzione del servizio e l’inibizione all’accesso al solo gioco legale esca dalle maglie delle iniziative legittime, chi rifonderà dei danni subiti dagli operatori del settore legale? Per dare evidenza della magnitudo del problema, i soggetti danneggiati sono molteplici. Basti pensare che i soggetti esclusi dall’iniziativa possono essere indistintamente i concessionari del gioco online, i concessionari del bingo, i concessionari della rete fisica delle scommesse, i concessionari della rete fisica degli apparecchi (Awp e Vlt), i gestori di sala sul territorio delle Vlt, i gestori delle Awp. La misura del danno naturalmente passa per la quantificazione dei mancati ricavi legati ai volumi di raccolta: dati di non difficile individuazione in quanto, trattandosi di circuito legale, essi sono generati e tracciati in modo trasparente oltre che a disposizione delle autorità di riferimento. Infine, non può certamente omettersi un’analisi della legalità dell’iniziativa e delle sue modalità tecniche anche per valutare la risarcibilità, allo Stato, del danno procurato alla collettività consistente sia nella perdita di gettito erariale sia nella incentivazione della diffusione del gioco illegale ove esse effettivamente si configurino. A tal fine, anche per avere contezza dell’effettivo perimetro dell’iniziativa, risulterebbe estremamente utile conoscere i dettagli tecnici dell’iniziativa, anche in considerazione dell’appello invocato in calce all’articolo ‘chi vuole copiarci ben venga’ e delle eventuali conseguenze del medesimo.

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