A Bolzano c’è poco da giocare (GiocoNews Giugno 2016)

Si sta verificando quanto  è stato da tem­po  paventato.  Via via una  dopo  l’altra le realtà  del  gioco  legale  di Bolzano stano subendo provvedimenti di deca­ denza dall’autorizzazione ad esercitare l’attività. Si tratta delle  sale preesistenti alla entrata in vigore del distanziometro imposto dalla legge  provin­ ciale n. 13/2010 che ha modificato la legge provinciale n. 13/1992, alle quali inizialmente è stata concessa un’auto­rizzazione quinquennale  a far data dal primo  gennaio 2011, come  previsto  dall’art. s/bis della suddetta L.P. n.13/1992. Si tratta di realtà, dunque, le cui autorizzazioni ormai  sono in scadenza e di fronte all’esigenza di pro­ porre un rinnovo si scopre che ciascuna realtà  si trova in  un’area  interdetta dal  richiamato  distanziometro. Gli operatori legali  lo predicano da anni:  la normati­ va provinciale  e comunale in questione  è  illegittima perché determina l’effetto espulsivo, rendendo di fatto impossibile, a causa  del distanziometro imposto, l’in­ sediamento o lo spostamento di realtà legali sull’intero territorio del Comune. Ma il Comune,  in modo  de­ ciso, avanza, comunicando agli  interessati  la pronun­ cia di  decadenza dell’auto­ rizzazione   alla  raccolta di giocate  e ordinando la restituzione della  licenza  e la chiusura. Di fronte  al rischio di chiusura gli operatori interessati  dai provvedimenti hanno di nuovo  propo­ sto le impugnazioni al Tar di riferimento,  denunzian­ do l’effetto espulsivo  delle misure territoriali ed il fatto che lo stesso sia causativo  di sollevazioni  di questioni di  legittimità  costituzionale. La normativa  locale  an­ ziché regolamentare  la distribuzione sul territorio  del gioco legale (e, dunque, anziché  individuare aree circo­ scritte di divieto di distribuzione del gioco legale come annunciato  nei  provvedimenti   stessi)   di  fatto   vieta sull’intera area interessata.  Per l’ampiezza del raggio di interdizione (300 metri) e/o per la numerosità dei luo­ ghi sensibili individuati dalla stessa normativa non vi è alcuna  via o area in cui possa  essere  esercitata l’attivi­ tà del gioco legale). Questo aspetto apre due temi: uno relativo  al difetto  di istruttoria in  sede di applicazione dei provvedimenti ed uno relativo alla impossibilità di apporre di fatto  il divieto  assoluto del gioco legale  su sostanzialmente  l’intero  territorio  comunale.  La giu­ risprudenza amministrativa  ha  cominciato  a  esigere un’adeguata  motivazione e un’approfondita  istruttoria che  prevengano casi di ‘proibizionismo  di fatto'”   Eb­ bene, da registrare  sono, in prima battuta,  due  decreti presidenziali  di marzo  2016 (N.  00045/2016  Reg.  Prov. Cau. N. 00076/2016 Reg.Ric.  e N. 00046/2016 Reg. Prov. Cau. N. 00080/2016 Reg. Ric.) che sostanzialmente han­ no assicurato a due  operatori del gioco legale la tutela inaudita  altera parte, concedendo la  sospensione  dei provvedimenti di chiusura, “Ritenuto sussistente il re­ quisito  dell’estrema gravità e urgenza richiesto dall’art. 56  c.p.a. per  l’adozione di una misura cautelare provvi­ soria fino alla data dell’udienza in camera di consiglio”. Pur  non  potendosi  leggere dalla  motivazione la reale portata  della  visione del  giudice,  tuttavia si  è trattato del primo   segnale di  sospensione legato ad un ricor­ so avente ad oggetto la denunzia dell’effetto  espulsivo. Successivamente,   vanno   ricordate  le  due   ordinanze storiche  che  hanno  confermato  la  sospensione  con­ cessa  dai  richiamati provvedimenti  presidenziali (N. 00052/2016   Reg.  Prov.  Cau.  N.  00080/2016   Reg. Rie  e 00051/2016  Reg.  Prov.  Cau.  N.  00076/2016  Reg,  Rie.). Nelle  ordinanze viene precisato che  la sospensione è così motivata: “Considerato che, ad un primo somma­ rio esame, non può escludersi la fondatezza del ricorso e  che  il pregiudizio lamentato  sussiste,  tenuto conto che si tratta di una pronuncia di decadenza dell’autoriz­zazione”, Perché si tratta di ordinanze storiche? Perché in  effetti i ricorsi cui  si riferiscono fanno leva unica­ mente sull’effetto espulsivo della normativa provinciale e comunale. Ora si tratterà di affrontare il merito. Nel merito occorrerà valutare  se la denunziata espulsione sia ritenuta provata o occorra un accertamento peritale nelle  aule  del tribunale. Certo è che il giudice  sembra dimostrare di volerci vedere chiaro.

La questione territoriale verso la fine? 

Tali aspetti sono  stati  ampiamente trattati nel  libro “La questione territoriale. Il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale” e le due ordinanze sono state richiamate in occasione del convegno per la presentazione del libro proprio per mettere a fuoco la loro  portata generale. Non a caso, in tale occasione, il sottosegretario all’Economia e alle Finanze  Pier Paolo Baretta ­ autore della  premessa del libro ­ ha tenuto a precisare che il libro è utile  al regolatore perché rap­presenta un aiuto per chi scrive le regole per le attività che  porteranno  a una regolamentazione del  gioco le­ gale che sia giusta e dunque non proibizionistica. Ma se non porteranno a buoni risultati gli sforzi voluti dal legislatore nazionale di trovare una quadra tra Stato, da un lato,  e Regioni,  Province  e  Comuni,  dall’altro, nell’ambito  della   Conferenza  Unificata  voluta  dalla legge  di Stabilità  2016,  ecco  che  la normativa  proibi­ zionistica territoriale rischia di  capitolare nei giudizi con effetto domino, come  sembra emergere dalle pure recenti pronunzie del giudice amministrativo (dr. or­ dinanze  del Tar  Bolzano,  ma  anche  del Consiglio di Stato),  ferma  restando  l’imminente  pronunzia  della Corte Costituzionale. Il libro  contiene tutti i motivi di impugnazione e di doglianza che  qualsiasi  operatore del gioco legale possa  presentare per invocare  l’annul­ lamento della  normativa territoriale proibizionistica. Motivi raccolti in oltre cinque  anni  di denunzie con­ tro i distanziometri (con oltre 20 tavole a colori delle città che proibiscono  invece  di regolamentare  quali Napoli, Bari, Genova, Firenze, Trento, Bolzano, Milano, Vicenza,  Vigevano,  Sulmona,  Lodi,  Pioltello,  San  Mi­chele, Riva del Garda, Mori, Mezzo­ lombardo,  Mezzocorona,  Condino, Campitello  di Fassa,  Recco,  Borgo Valsugana),  le  limitazioni di  orari e i divieti di pubblicità.   TI volume rappresenta,  in  effetti,  un manife­ sto   contro   il  proibizionismo  in­ flitto al gioco legala  da parte  della normativa  territoriale.  La  denun­cia  è  utile ai clienti  giocatori che hanno diritto ad avere un’offerta di, gioco legale  e regolamentata e che rispetti e tuteli in primis  la salute di chi  si avvalga del servizio  e che poi metta al sicuro le categorie deboli  ed a rischio ma in modo effettivi  ed  efficace.  Proibire  significa,  infat­ ti, lasciare la domanda di gioco in pasto all’offerta del circuito  parallelo e  del  circuito illegale  senza regole e senza tutele che  offre prodotti senza regole  e senza limiti e che per definizione si prestano  a far male  ed a nuocere. La denunzia è  utile  ai cittadini  per la tu­tela dell’ordine pubblico. Proibire significa alimentale l’offerta illegale. La denuncia è utile  allo  Stato per le esigenze di gettito pure meritevoli di tutela. Proibire significa azzerare le entrate  dello  Stato.   La denuncia è utile agli  operatori legali  del gioco  siano essi con­cessionari, gestori, esercenti, gestori di sala, bar, ta­baccai,  di ogni tipologia di gioco che hanno diritto di confrontarsi con regole ­ statali e territoriali ­ chiare  e omogenee sul territorio. Proibire significa polverizza­ re un comparto industriale

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