DISTANZIOMETRI E LIMITI ORARI, SERVE UNA SVOLTA “Sulla questione territoriale del gioco pubblico: il coraggio di dare una soluzione in giurisprudenza al problema delle limitazioni di orari eccessive sarebbe preziosissimo per l’interesse pubblico se fosse messo in campo anche per mettere la parola fine al tema dei distanziometri espulsivi” Geronimo Cardia (Pressgiochi, settembre 2020)

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Sulla questione territoriale del gioco pubblico: il coraggio di dare una soluzione in giurisprudenza al problema delle limitazioni di orari eccessive sarebbe preziosissimo per l’interesse pubblico se fosse messo in campo anche per mettere la parola fine al tema dei distanziometri espulsivi.

Si fa riferimento ai due grandi temi che caratterizzano la cosiddetta Questione Territoriale del gioco pubblico.  In particolare, si tratta dei provvedimenti dei Comuni che limitano gli orari di apertura dei canali distributivi a terra del gioco pubblico (adottati esercitando i poteri conferiti ai sensi dell’art. 50 comma 7 del Tuel) ed alle leggi regionali che impongono, sempre ai canali distributivi a terra del gioco pubblico, distanziometri di fatto espulsivi (adottate esercitando i poteri in materia di salute ai sensi del Titolo V della Costituzione).

Riguardo alle limitazioni orarie di fatto esageratamente restrittive, dopo una giurisprudenza che tendenzialmente non ha ritenuto di valutale la mancanza di proporzione né di istruttoria e che ha ritenuto non vincolante l’Intesa Stato Regioni (formalizzata ma non attuata per mancanza di decreto del Mef), secondo la quale i limiti orari non possono essere superiori a sei ore giornaliere complessivamente calcolate, il Consiglio di Stato ha rilasciato recentemente al Mef un parere, nell’ambito di un procedimento inerente ad un Ricorso al Presidente della Repubblica, secondo cui il ricorso (contro il provvedimento di limitazioni esagerate di un comune) deve essere accolto per due ragioni specifiche.

Da un lato, l’istruttoria dei provvedimenti va valutata e verificata nel merito focalizzando la contestualizzazione rispetto al territorio di riferimento ed al problema della dipendenza da gioco d’azzardo, al fine di verificare il fondamento della misura imposta, dall’altro, i principi dell’Intesa Stato/Regione adottati in Conferenza Unificata devono ritenersi vincolanti benché non sia ancora stato adottato il regolamento attuativo del Mef.

Inoltre, nel parere del Consiglio di Stato, si cita altresì la relazione istruttoria del Mef medesimo in cui si conclude per la fondatezza di due motivi del ricorso inerenti ai medesimi temi sopra citati relativi all’istruttoria ed all’Intesa (cfr. in particolare, parere del Consiglio di Stato 1418/2020 del 18/8/2020).

Come si è avuto modo di precisare in altre occasioni: (i) l’istruttoria è stata considerata più volte l’elemento centrale da verificare e si pensi ad esempio ai casi trattati dal Tar Toscana, Sentenze n. 453/2018 e 454/2018, dal Tar Brescia, Ordinanza cautelare n. 151/2018 del 20/4/2018 e la successiva conforme n. 969/2018 del 7/12/2018, nonché il parere del Consiglio di Stato numero 449/2018 del 20/2/2018, tutti commentati e divulgati (sul puto da ultimo cfr. “L’occhio pigro di chi non vuol vedere. Le misure limitative di orari non sono efficaci e ciò risulterebbe dimostrato se solo si facesse un’adeguata istruttoria”, GC gennaio 2019); (ii) così come l’Intesa è stata in passato già considerata vincolante nei suoi principi benché non attuata dal decreto del Mef e si pensi ad esempio ai casi trattai dal Tar Lazio Sez. II-bis, Sentenza n. 1460 del 5/2/2019 nonché dalla Circolare dell’Ufficio per gli Affari di Polizia Amministrativa e Sociale, protocollo 557/PAS/U/015223/12001(1), anchesse commentate e divulgate (sul punto da ultimo cfr. “La nota del Ministero dell’Interno sulla valenza cogente dell’Intesa si applica, oltre che alle limitazioni orarie eccessive anche ai distanziometri espulsivi o marginalizzanti.” GC, dicembre 2019).

Già da allora ci si domandava se l’orientamento potesse ritenersi consolidato nel tempo, esprimendo l’auspicio del prevalere del buonsenso con il riconoscimento dell’inefficacia delle limitazioni di orari eccessive e senza addentellati concreti al territorio di riferimento e soprattutto individuando misure veramente idonee ad arginare il fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo.

Venendo ora alle leggi regionali che impongono distanziometri di fatto espulsivi del gioco pubblico, tra l’altro perché caratterizzati da metrature esagerate e/o elenchi di tipologie di luoghi sensibili eccessivi su cui tanto si è detto, va ricordato che, dopo una giurisprudenza che tendenzialmente non ha ritenuto di valutare direttamente l’illegittimità del cosiddetto effetto espulsivo o di quella che più moderatamente viene definita marginalizzazione in concreto generati, molti contenziosi in essere, analoghi per contenuti e relativi anche ad altri territori, risultano allo stato destinatari di rinvii in attesa che si pronunci il Consiglio di Stato relativamente al distanziometro espulsivo o marginalizzante che dir si voglia della Provincia di Bolzano.

In particolare si tratta del giudizio di revocazione (Consiglio di Stato, sez. VI, R.G. 4067/2019) della precedente sentenza di rigetto emessa sempre dal Consiglio di Stato (la n. 1618/2019 dell’11.3.2019), in cui gli operatori del territorio sostengono che nelle valutazioni contestate siano stati compiuti almeno due travisamenti della Consulenza Tecnica d’Ufficio che integrano tutti presupposti di legge richiesti dalla norma di riferimento che consente di chiedere la revocazione della sentenza (art. 395 n. 4 c.p.c).

A seguito della discussione nella Camera di Consiglio del 27/6/2019 il Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari formulate dagli operatori, confermando la sospensione dell’efficacia della sentenza già disposta inaudita altera parte con un decreto dettagliatamente motivato, ritenuto che “sussiste verosimilmente il requisito del pregiudizio eccezionalmente grave e irreparabile, ispessito dalle ragioni di estrema gravità ed urgenza” e “considerato e ritenuto, rispetto alla sentenza oggetto di revocazione, che le ragioni del dedotto vizio revocatorio consistente nell’errore di fatto, rispetto all’esame di tali vizi o vizi-motivi, ad una delibazione sommaria propria della attuale fase, non paiono immeritevoli di positiva valutazione”.

Al momento, dunque, le sale dei ricorrenti sono aperte ma in attesa della fissazione dell’udienza di merito per un’interruzione del giudizio occorsa nei mesi scorsi.

Anche per questi contenziosi si è avuto modo di precisare in altre occasioni quanto fossero centrali per la soluzione dell’ormai annosa questione territoriale (sul punto, da ultimo cfr “Ci vorrebbe il VAR.   In Provincia di Bolzano l’effetto espulsivo c’è eccome, anche se il Consiglio di Stato non lo vede.” Parte I e Parte II, GC aprile e maggio 2019).

Oggi, il pensiero non può non andare al fatto che anche per i distanziometri espulsivi e nel relativo giudizio richiamato esisterebbe concretamente lo spazio logico, giuridico, temporale e processuale per una presa di posizione di svolta analogamente a quanto registrato in materia di orari.

Ciò rappresenterebbe un’importante segnale di normalizzazione del comparto del gioco pubblico oggi afflitto altresì dalle conseguenze economico finanziarie nefaste dello specifico prolungamento del lockdown per il contenimento del Covid 19 che tra l’altro porta sul tavolo delle valutazioni anche l’imprescindibile esigenza di una proroga delle concessioni (tutte) per uno svolgimento piano ed ordinato delle gare.

Geronimo Cardia

 



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