Elenco degli approfondimenti chiesto dall’EBA, ulteriore passo avanti per gli operatori del gioco pubblico. GERONIMO CARDIA (JAMMA Aprile 2023)

In attesa dei provvedimenti ufficiali da parte delle istituzioni di riferimento, in Italia le banche potrebbero comunque, con consapevolezza, affrontare intanto il tema e autonomamente cominciare a seguire la strada del contrasto al de-risking ingiustificato riconquistando un rapporto ordinato con gli operatori del gioco.

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In questo articolo si mette in evidenza quanto le indicazioni date dall’EBA alle banche per evitare le chiusure ingiustificate dei conti correnti alle aziende non profit siano preziose per il comparto del gioco pubblico. Mentre si attende dalle istituzioni l’estensione formale dei principi anche al gioco pubblico, le banche ben possono attivarsi applicando gli stessi metodi suggeriti per le aziende non profit in ragione della normativa esistente che regola il comparto

Le linee guida dell’EBA per non chiudere ingiustificatamente i conti correnti del non profit possono essere prese come spunto per il comparto del gioco pubblico.

Torniamo sul documento dell’EBA del 6 dicembre 2022 per entrare nel merito delle linee guida poste dalla European Banking Authority (“LG”) affinché venga contrastato il fenomeno del de-risking ingiustificato in danno delle organizzazioni non profit che comporta chiusure o negazioni di aperture di conti correnti. E lo facciamo con il chiaro intento di osservare in parallelo se i medesimi principi possano essere applicati anche a tutela degli operatori del comparto del gioco pubblico, vittime dello stesso tipo di malfunzionamento della normativa in materia di contrasto al riciclaggio.

In presenza di una situazione di rischio di carattere generale va seguito un protocollo ad hoc per individuare il reale e specifico grado di rischio associato all’operatore.

Come primo punto le LG prevedono espressamente che se un’organizzazione non profit (“NPO”) è notoriamente un’organizzazione le cui attività sono pubblicamente note per essere associate all’estremismo o alle simpatie terroristiche, se agisce con trasferimenti di grandi quantità di fondi verso giurisdizioni associate a rischi di riciclaggi, prima di negare l’apertura di un conto corrente le banche son tenute ad applicare criteri di verifica specifici previsti nell’allegato all’uopo predisposto.
Ed è evidente che lo scopo è quello di portare le banche a fare una verifica più approfondita prima di negare il servizio quando si trovano in una chiara situazione di rischio. Stessa condizione riguarda il comparto del gioco pubblico qualificato come settore attenzionato dai provvedimenti della Banca d’Italia per i potenziali rischi di riciclaggio. Pertanto anche per il comparto del gioco pubblico potrebbe predisporsi un allegato specifico con elenco di verifiche ad hoc per individuare il reale tasso di rischio associato all’operatore, al di là del fatto che appartenga al comparto stesso.

Gli operatori non presentano lo stesso rado di rischio solo per il fatto di essere appartenenti ad una medesima categoria.

Le LG proseguono specificando gli approfondimenti da operare. Ed in particolare nel valutare il profilo di rischio per la prima volta “le imprese devono assicurarsi di ottenere una buona comprensione della governance (…) di come viene finanziata, delle sue attività, di dove opera e di chi sono i suoi beneficiari. Non tutte le NPO sono esposte allo stesso modo al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e le imprese dovrebbero adottare misure sensibili al rischio per capire una serie parametri”.

Primo approfondimento: controllo e beneficiari.

Le banche sono tenute a verificare per le NPO “chi controlla il cliente e chi sono i suoi beneficiari. A tal fine, le imprese devono identificare gli amministratori o i membri equivalenti dell’organizzazione non profit, l’organo direttivo e qualsiasi altra persona che abbia il controllo o l’influenza sull’organizzazione non profit. A tal fine, le imprese devono fare riferimento a informazioni quali lo status giuridico della NPO, una descrizione dell’assetto di governance della NPO e/o un elenco dei rappresentanti legali”.
Nel comparto del gioco pubblico tutte queste informazioni sono disponibili e già raccolte a monte, da un lato, per i requisiti imposti dalla convenzione di concessione in sede di contrattualizzazione dei terzi incaricati della raccolta e, dall’altro, per gli adempimenti di accreditamento per l’esercizio dell’attività sul piano amministrativo nazionale (iscrizione al pubblico registro degli operatori del gioco pubblico, Ries) e sul piano amministrativo locale (con le domande al comune ex art. 86 tulps ed alla questura ex art. 88 Tulps).

Secondo approfondimento: fonti di finanziamento e tracciabilità dei flussi finanziari.

L’EBA chiede alle banche di verificare per le NPO “le modalità di finanziamento della NPO (donazioni private, fondi governativi, ecc.). A tal fine, le aziende dovrebbero fare riferimento a informazioni sulla base dei donatori, sulle fonti di finanziamento e sui metodi di raccolta fondi, come relazioni annuali e rendiconti finanziari”.
Nel comparto del gioco pubblico l’esercizio è facilitato dal fatto che il sostentamento degli operatori di origine reddituale è previsto espressamente dalla convenzione di concessione, è erogato mediante compensazione da concessionari selezionati dallo Stato, da questi rendicontato al centesimo con cadenza infrannuale all’autorità di governo del comparto (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre che disponibile per l’Agenzia delle Entrate) e soprattutto è tracciato ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto per gli appalti pubblici dalla L. 136/2010.

Terzo approfondimento: la mission dell’operatore e le operazioni di incaricato di pubblico esercizio che compie nella gestione del contante raccolto con gli apparecchi.

Le LG nell’allegato riservato alla NPO proseguono indicando alle banche che occorre verificare “quali sono gli obiettivi delle operazioni del cliente. A tal fine, gli studi dovrebbero fare riferimento a informazioni quali la dichiarazione della mission del cliente, l’elenco dei programmi e dei relativi bilanci, le attività e i servizi forniti”.
Per gli operatori del gioco pubblico la mission è chiara e perfettamente legittima devono svolgere attività di incaricati di pubblico esercizio nell’ambito delle funzioni delegate dal concessionario per la raccolta del gioco. Ad esempio sono tenuti a prelevare dagli apparecchi che si trovano negli esercizi commerciali le somme di denaro contante immesse dagli utenti per accedere al servizio ed a riversarle al concessionario per gli adempimenti di legge di riversamento imposte e canoni.

Quarto approfondimento: i beneficiari dell’operatore, lo Stato.

Le LG chiedono poi alle banche di verificare: “chi sono i beneficiari delle attività del cliente. La documentazione raccolta a questo scopo può includere dichiarazioni di mission o documenti relativi alle campagne”.
Nel caso del comparto del gioco pubblico l’operatore può esibire sia i contratti con il concessionario di riferimento, a beneficio del quale svolge l’attività di incaricato della raccolta conformemente al dettato della convenzione di concessione, sia la documentazione di carattere amministrativo che legittima la presenza dei requisiti per lo svolgimento della sua attività (come l’inscrizione al Ries o le autorizzazioni comunali ex art. 86 Tulps o delel Questure ex art. 88 Tulps). Peraltro la funzione di incaricato di pubblico esercizio può chiaramente mettere in evidenza quanto il beneficiario principale dell’attività dell’operatore del gioco pubblico sia propriamente lo Stato.

Quinto e sesto approfondimento: evidenza delle attività a rischio.

Le LG per le NPO chiedono alle banche di verificare quali siano le transazioni tipiche “in base ai suoi obiettivi e al suo profilo di attività, compreso il pagamento del personale o dei fornitori distaccati all’estero, e la frequenza, l’entità e la destinazione geografica previste di tali transazioni”. E chiedono anche di approfondire “dove la NPO conduce i suoi programmi e/o le sue operazioni, in particolare se la NPO conduce le sue attività solo a livello nazionale o anche in altre giurisdizioni associate a maggiori rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e in paesi terzi ad alto rischio”.
In questo caso, fermo restando che l’operatore del comparto del gioco pubblico opera sul territorio italiano, quel che si nota è che le LG chiedano alle banche di conoscere se vi siano attività programmate astrattamente riconducibili a fattispecie a rischio. E la richiesta è ovviamente finalizzata a conoscere bene il tipo di rischio e ad individuare i giusti presidi controllo.
Ebbene nel comparto del gioco pubblico l’operatore certamente può rappresentare alla banca quanto i continui versamenti in banca di rilevanti importi in contanti (per le attività sopra accennate di cosiddetto scassettamento degli apparecchi e riversamento al concessionario) più che rappresentare fattispecie a rischio da contrastare, costituiscono esattamente la funzione pubblicistica al medesimo ascritta dagli accordi contrattuali, dalle norme di riferimento e dalle autorizzazioni amministrative ricevute.

Conclusioni

Con l’elenco degli approfondimenti chiesto dall’EBA alle banche da farsi sulle NPO è stato fatto certamente un ulteriore passo avanti a favore degli operatori del gioco pubblico.
In attesa dei provvedimenti ufficiali da parte delle istituzioni di riferimento, in Italia le banche potrebbero comunque con consapevolezza intanto affrontare il tema ed autonomamente cominciare a seguire la strada del contrasto al de-risking ingiustificato riconquistando un rapporto ordinato con gli operatori.

Geronimo Cardia



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