GIOCHI, PER LA QUESTIONE DEI CONTI CORRENTI LA SOLUZIONE E’ A UN PASSO. GERONIMO CARDIA (JAMMA NOVEMBRE 2022)

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Con il termine della legislatura si sono conclusi anche i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
Tra gli atti parlamentare della Commissione non secretati e di maggior rilievo è possibile consultare quelli contenenti i resoconti delle principali audizioni che sono state condotte sull’annoso tema delle chiusure / non aperture ingiustificate dei conti correnti registrate da tanti operatori delle filiere del comparto del gioco pubblico.
In particolare, di seguito si analizzano le audizioni: (i) del 19 aprile 2021 del Direttore generale dell’Associazione Bancaria Italiana; (ii) del 17 maggio 2021 di alcuni rappresentanti di vertice di Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro e ICCREA Banca.

L’audizione dell’Abi

L’ABI nella sua audizione ha fondamentalmente ricordato di avere verificato con i propri associati che il tema può avere origine nell’applicazione specifica delle norme antiriciclaggio, negli esiti delle adeguate verifiche rafforzate, peraltro richieste in special modo in settori come quello del gioco pubblico qualificati a rischio dal sistema normativo.
In particolare nel documento depositato dall’Associazione si legge che “laddove l’intermediario non sia messo nelle condizioni di procedere all’adeguata verifica, anche rafforzata, ha l’obbligo di astenersi dall’avviare (o dal proseguire) un rapporto continuativo (quale è, per definizione, il conto corrente) (…) ed a valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria – UIF a norma dell’articolo 35 del D.Lgs 231/2007. Se non si adempie a questo obbligo normativo l’intermediario è passibile di pesanti sanzioni”.
Nell’intervento l’Abi fa anche riferimento alle ipotesi di de-risking ingiustificato pure denunziato dall’EBA e definito fenomeno di dimensione europea (su cui tanto si è avuto modo di dire in precedenti scritti).
Nell’audizione l’Associazione conclude affermando che ha “avviato da tempo (…) i confronti con le associazioni rappresentative delle aziende che cooperano nel comparto del gioco le-gale. Abbiamo avuto una serie di incontri per rappresentare sia il contesto di riferimento normativo, sia per comprendere le dimensioni, l’entità del fenomeno che è stato segnalato. Lo abbiamo fatto soprattutto nella logica di individuare dei percorsi comuni che possano portare a individuare, all’interno del quadro regolamentare esistente, delle soluzioni alle problematiche evidenziate. In questo contesto abbiamo, ovviamente, anche interloquito con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è l’autorità di vigilanza sul settore dei giochi, per individuare, nell’ambito delle modalità operative consentite dal quadro regolamentare, possibili soluzioni che, assicurando un adeguato tracciamento di tutti i flussi finanziari, consentano di superare le difficoltà che a oggi il quadro normativo pone. In questo contesto da parte dell’Associazione c’è la massima disponibilità a collaborare e ad individuare soluzioni tecniche che possano portare a risolvere questi casi che sono stati rappresentati ma ovvia-mente il tema fondamentale è quello di trovare soluzioni che siano compatibili con gli obblighi stringenti del quadro normativo europeo e quindi anche quello nazionale”.
Successivamente, dopo gli interventi dei presenti l’ABI ha ulteriormente precisato che “occorre trovare una soluzione. Quindi, occorre trovare una modalità che effettivamente garantisca i controlli dei flussi finanziari e il rispetto del quadro normativo (…) Noi possiamo immaginare lo strumento tecnico. Inoltre, occorre un confronto con le autorità di vigilanza che possano verificare se l’eventuale soluzione tecnica poi risponda al quadro normativo o se all’in-terno del quadro normativo sia possibile, attraverso l’interlocuzione con le autorità europee, trovare una soluzione e quindi anche eventualmente una modifica della norma che permetta di risolvere il problema. Occorre approfondire tutto questo nella logica di individuare una soluzione tecnica e normativa che consenta di superare questa difficoltà per un settore che sicuramente contribuisce alla economia dell’Italia”.

L’audizione di Unicredit

Nella successiva audizione del 17 maggio 2021 sono stati sentiti rappresentanti del mondo bancario e dai resoconti pubblicati sul sito del Parlamento emerge quanto segue.
In particolare dall’audizione di Unicredit emerge tra l’altro che:
(i) “Tra i fattori di rischio alto relativo al cliente esecutore e titolare effettivo, sono annoverate le tipologie di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo del contante, disponendo che rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte al rischio di riciclaggio, tra cui il settore del gioco e delle scommesse”;
(ii) “L’obiettivo è quello di valutare se instaurare, mantenere un rapporto continuativo con tali persone giuridiche. Non sussistendo alcuna preclusione (…) all’apertura, mantenimento dei rapporti con tale tipologia di clientela, né con i suoi dipendenti e/o collaboratori”;
(iii) “le casistiche della specie vengono valutate di volta in volta nell’ambito delle attività di adeguata verifica”;
(iv) “Inoltre, in piena conformità alla politica interna di antiriciclaggio, considerato di potenzialmente rilevante rischio reputazionale associato all’industria del gioco, il gruppo UniCredit adotta un approccio prudenziale, richiedendo che le decisioni di concessione relative a tale settore devono essere prese da un organo decisionale in possesso di seniority e comprovata esperienza, individuata nel ramo delle strutture di controllo indipendenti rispetto al net-work commerciale della Banca. Sostanzialmente, il business non può prendere la decisione finale ma c’è una struttura di controllo che, ovviamente, va a confermare la decisione presa dal business”;
(v) “Con riferimento all’evoluzione dell’apertura e della chiusura dei rapporti, si osserva che non sono state fornite disposizioni volte alla chiusura generalizzata (…) dei rapporti con gli operatori del settore. UniCredit serve in questo settore un ampio numero di clienti (…)”;
(vi) “tutte le chiusure intercorse negli scorsi anni sono state legate esclusivamente ai temi AML (AntiMoney Laundering)”.
Nelle conclusioni dell’intervento si auspica quanto segue: “vorrei fare presente la grande utilità di un intervento normativo che favorisca l’inclusione di tale categoria all’interno dell’articolo 25 del decreto-legge n.231 del 2007, modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, con assoggettamento al medesimo simile trattamento previsto per le banche corrispondenti, con particolare riferimento alla lettera B. L’auspicata inclusione permetterebbe alle banche di ottenere anche dalle società di gaming – come già oggi avviene con le banche corrispondenti – tutta la documentazione utile a valutare i presidi ei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo poste in essere dalla società stessa, cosa che, a nostro avviso, renderebbe più agevole il loro accesso al credito”.
Inoltre viene chiarito il dato interessante secondo cui “Noi abbiamo rapporti con circa 14 associazioni di categoria di clienti con cui abbiamo firmato e firmiamo normalmente protocolli, proprio per migliorare l’intera-zione con i nostri clienti, con chi, le associazioni di categoria, rappresenta il settore. Ovviamente posso dire che sono aperto a portare avanti un confronto con le associazioni di categoria per vedere se ci sono ulteriori interventi che possiamo mettere in campo.”

L’audizione di BNL

Nella successiva audizione avvenuta nello stesso giorno da parte di rappresentanti di BNL, dopo la descrizione del tema fondamentalmente nei medesimi termini sopra richiamati, viene rappresentato che “Per quanto riguarda i profili di criticità normativa, a nostro modesto parere, a fronte del rilevante rischio di riciclaggio immanente sul settore del gioco, gioverebbe potersi riferire ad una procedura specifica che possa tener conto delle peculiarità del settore e consenta agli operatori bancari di facilitare le verifiche, anche attraverso un confronto tra gli operatori del settore, il regolatore e il Ministero dell’economia delle finanze. Dal punto di vista del settore potrebbe essere adottato un codice, una norma di settore che, inducendo gli operatori ad assumere impegni ed idonee e verificabili procedure interne per significativamente mitigare ab origine tali rischi, concorra all’azione di prevenzione in capo agli intermediari finanziari. Si fa in questo caso particolare riferimento all’obbligo e facoltà di operare senza l’utilizzo di contante per assicurare la tracciabilità dei pagatori quindi la provenienza dei fondi.”
In questo caso andrebbe chiarito che comunque l’origine del contante non può essere eliminata essendo l’attività della filiera incentrata nella raccolta del contante per le giocate degli utenti.
Inoltre, nelle dichiarazioni a seguire degli interventi proposti viene indicato dalla banca che
(i) “la normativa sia estremamente stringente e certamente oggi per noi, come per tutti gli operatori, lavorare con il contante è più che un mal di testa, perché è oggettivamente ed estremamente complicato, non solo costoso, perché le richieste da parte dell’Autorità di vigilanza sono molto specifiche e molto forti sul tema”.
(ii) “si ritiene importante (…) un dibattito di sistema che consenta dimettere d’accordo il regolatore, il Ministero dell’economia e gli operatori bancari, con gli operatori del settore, che sono i destinatari di queste norme.

L’audizione di ICCREA

Nell’audizione di ICCREA emerge tra l’altro quanto segue:
(i) “il Gruppo bancario da un paio di anni ha adottato delle politiche [che riguardano il credito] che sono improntate a criteri di eticità. Se non attraverso dei meccanismi di escalation c’è la possibilità di derogare attraverso delibere dei vari consigli di amministrazione delle banche le attività che hanno per oggetto: la costruzione, la distribuzione e la commercializzazione di armi, con l’esclusione delle armi destinate alle attività sportive o ludiche; le apparecchiature e i sistemi utilizzabili esclusivamente per fini bellici; la costruzione, la distribuzione e la commercializzazione di apparecchiature per scommesse, video poker e slot machine; l’allestimento e la gestione di sale giochi e scommesse; tutti i settori della pornografia; il compro oro; il money transfer e le attività fiduciarie di amministrazioni che utilizzano conti omnibus, cioè conti nei quali vanno a confluire i movimenti di più clienti in via indistinta”;
(ii) “il Gruppo bancario ha assunto anche delle politiche che riguardano l’attività di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le policy cosiddette «AML», che riguardano e che introducono obblighi di adeguata verifica della clientela, prestano particolare attenzione alle attività che riguardano il gioco, le scommesse e le videolottery, perché sono dei settori caratterizzati da un elevato uso dei contanti, anche come indicato nelle stesse disposizioni della Banca d’Italia. Secondo le policydi antiriciclaggio emanate nell’ultima versione del2021, le società del Gruppo bancario non possono avviare nuove relazioni o eseguire operazioni occasionali e devono procedere alla progressiva interruzione dei rapporti in essere con soggetti con attività economica connessa al gioco, alle scommesse e alle videolottery.
C’è la possibilità di derogare a questo tipo di restrizioni, avendo però la necessità di seguire alcuni criteri, quali la verifica dell’importanza dell’iniziativa per il tessuto economico e locale, la moralità dei soci, la verifica che l’attività prevalente è in settori che sono al di fuori di quelli finanziabili.
Ovviamente il tutto passa per una puntuale conoscenza della controparte e credo che questo sia assicurato dalla capillare presenza delle banche nel territorio.
È importante precisare che mentre precedentemente queste regole erano deroga-bili soltanto dal Consiglio di Amministra-zione della Capogruppo, più di recente abbiamo introdotto una normativa che delega alle banche la possibilità di andare in de-roga, o meglio ai Consigli di Amministra-zione delle stesse banche. Non c’è un divieto assoluto, ma vi è una forte attenzione a questo tipo di operatività.
Dalle audizioni emerge chiaramente quanto segue.

L’etica

E’ di tutta evidenza che in alcuni casi specifici vi sono circostanze (come quelle indicate nell’ultima delle audizioni descritte) in cui vengono poste delle riserve di natura etica o più semplicemente delle policy specifiche che rendono quantomeno difficoltoso l’accesso dell’intero comparto al mantenimento dei rapporti bancari. Con ciò di fatto viene confermato che in alcuni casi vi è il rischio che non sono valutazioni specifiche a tenere lontana un’azienda dal sistema bancario ma sono valutazioni di carattere generale che invece possono e devono essere superate con soluzioni tecniche di cui in appresso.

Il contante ed il gettito da emersione

E’ poi emerso in un’audizione il riferimento al problema dell’esistenza del contante. Sul punto va da subito chiarito che la presenza del contante è in questo settore imprescindibile per molte delle relative verticali distributive del gioco Peraltro la funzione sociale della raccolta del contante va riconosciuta soprattutto in quelle politiche economiche che fanno dell’emersione del gettito erariale uno degli obiettivi importanti del proprio essere.

Le verifiche rafforzate vanno fatte consapevolmente

E’ emerso poi che in altri casi il tema riguarda essenzialmente le conseguenze delle adeguate verifiche rafforzate da assicurare ad un comparto, come quello del gioco, classificato dalla Banca d’Italia a rischio di riciclaggio.
Ebbene anche questo punto conferma la necessità che si individuino soluzioni tecniche che consentano alle imprese del settore di vedere superati ostacoli all’apertura o mantenimento di rapporti bancari derivanti da esiti di adeguate verifiche rafforzate che si palesino non approfondite al giusto livello richiesto dalla specificità dei casi.

A soluzione dei riscontri trasversali tra banche e concessionari

In tema di ricerca di soluzioni, è interessante il riferimento dell’audizione di Unicredit laddove si evidenzia il fatto che sarebbe di “grande utilità di un intervento normativo che favorisca l’inclusione di tale categoria all’interno dell’articolo 25 del decreto-legge n.231 del 2007”, modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, con assoggettamento al medesimo simile trattamento previsto per le banche corrispondenti, con particolare riferimento alla lettera B. L’auspicata inclusione permetterebbe alle banche di ottenere anche dalle società di gaming – come già oggi avviene con le banche corrispondenti – tutta la documentazione utile a valutare i presidi ei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo poste in essere dalla società stessa, cosa che, a nostro avviso, renderebbe più agevole il loro accesso al credito”.
Il riferimento è interessante perché le norme allo stato già inseriscono i concessionari del gioco pubblico (e dunque i soggetti che contrattualizzano gli operatori delle filiere del settore che si rivolgono al settore bancario per l’apertura dei conti correnti) tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio. Per cui si tratterebbe solo di ritualizzare il sistema di comunicazione interbancario con i concessionari.

Gli obblighi di compliance e di tracciamento vanno considerati in sede di adeguata verifica

Tra l’altro la soluzione tecnica delle soluzioni tecniche, la più semplice da adottare senza sforzi, va individuata nel fatto che al comparto sono imposti adempimenti a numerose norme che a differenza di tanti altri comparti consentono di avere piena trasparenza non solo delle attività, non solo dei soggetti attori ma anche dei flussi di denaro. Tutto sta nell’organizzare i flussi di informazione per le verifiche rafforzate.

I tavoli tecnici tra autorità e associazioni di categoria

Ma soprattutto, il dato che è emerso è che anche l’Abi esprime la consapevolezza del problema, l’importanza del comparto, la necessità di iniziative come previsto dalle direttive europee espresse dall’EBA, per rimuovere le ipotesi di de-risking ingiustificato, che prevedono l’individuazione della soluzione con il contributo di sistema di associazioni – autorità di vigilanza – decisore.
Anche alla luce di tale documento, dunque, non resta che dar vita alle attività di interlocuzione, come espressamente suggerito dall’EBA, eventualmente nell’ambito del tavolo antiriciclaggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Geronimo Cardia



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