Gioco pubblico, l’EBA torna sul de-risking ingiustificato che blocca i conti correnti e pone in discesa le iniziative nazionali a difesa del comparto. GERONIMO CARDIA (JAMMA Marzo 2023)

L’Eba ha chiarito che il de-risking di intere categorie di clienti, senza la dovuta considerazione dei profili di rischio dei singoli clienti, può essere ingiustificato e segno  di una gestione inefficace del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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La European Banking Authority, ha emanato il “Documento di consultazione sulla gestione efficace dei rischi di ml/tf e sull’accesso ai servizi finanziari”.
Nel documento sono contenuti interessanti spunti di riflessione sulla nota questione relativa alle chiusure o non aperture massive dei conti correnti inflitte in Italia agli operatori del gioco pubblico.

Il contrasto al de-risking ingiustificato va avanti.
Dette riflessioni si aggiungono a quelle già formulate in relazione al precedente parere della stessa EBA, peraltro espressamente richiamato nell’elaborato.
Viene specificato, infatti, che “Nel gennaio 2022, l’EBA ha pubblicato un parere sulla portata e l’impatto del de-risking nell’UE.
Questo parere ha identificato le principali cause del de-risking e l’impatto negativo che un de-risking ingiustificato può avere sui clienti, sui servizi finanziari e sulla lotta alla criminalità finanziaria.
Ha inoltre evidenziato le misure che le autorità competenti e i legislatori dovrebbero adottare per affrontare il de-risking ingiustificato e mitigarne l’impatto negativo.”
L’EBA lo ricorda chiaramente: “Per de-risking si intendono le decisioni prese dagli istituti di credito e finanziari di rifiutare di avviare o interrompere relazioni commerciali con singoli clienti o categorie di clienti associati a un rischio più elevato di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo”. Questo viene definito ingiustificato sostanzialmente dalle banche quando non vengono operate le giuste valutazioni sui livelli di rischio in concreto esistenti riguardo allo specifico operatore richiedente.
Nello studio del 2022 “L’EBA ha rilevato che in tutta l’UE il de-risking ha interessato una varietà di clienti o potenziali clienti degli istituti.
L’EBA ha chiarito che il de-risking di intere categorie di clienti, senza la dovuta considerazione dei profili di rischio dei singoli clienti, può essere ingiustificato e segno di una gestione inefficace del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”

Anche la Commissione vuole rimuovere il problema del de-risking ingiustificato
Al riguardo, sembra essere particolarmente interessante il passaggio in cui viene esplicitato che “La Commissione europea ha accolto con favore il parere dell’EBA e le ha chiesto di emanare linee guida sulle misure che gli istituti dovrebbero adottare per facilitare l’accesso ai servizi finanziari da parte di quelle categorie di clienti che l’analisi dell’EBA ha evidenziato come particolarmente vulnerabili al de-risking ingiustificato, tra cui i rifugiati e le organizzazioni non profit (NPO)”.
Qui come si vede il riferimento è esplicito per due categorie di soggetti ingiustamente penalizzati.

I principi per il contrasto al de-risking ingiustificato valgono anche per il gioco pubblico in Italia
Se qui il riferimento è operato ai rifugiati ed alle organizzazioni non profit, va ricordato che l’analisi dell’EBA di gennaio 2022 ha citato non solo detti casi tra quelli penalizzati ma altresì quello sottoposto da uno dei paesi membri (diverso dall’Italia) in merito alle difficoltà incontrate (nella sua giurisdizione) da troppi operatori di un diverso comparto specifico, quello del gioco pubblico.
Pertanto è da attendersi che gli obiettivi, il percorso ed i principi qui espressi, per rimediare al de-risking ingiustificato inflitto a rifugiati e ad organizzazioni non profit, in qualche misura possano essere tenuti in considerazione anche per le problematiche del comparto del gioco pubblico, in generale, e per le problematiche del gioco pubblico riscontrate in Italia, in particolare.

Le consultazioni per le nuove linee guida
Nel contesto così individuato l’EBA nel nuovo documento in commento di dicembre 2022 ha avviato una serie di consultazioni finalizzate alla individuazione di nuovi set di istruzioni contenute in linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che includono la descrizione di fattori che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero prendere in considerazione per valutare i rischi riciclaggio e finanziamento del terrorismo quando si fornisce accesso ai servizi finanziari per le categorie di interesse.
In particolare, si legge, “Questa nuova serie di linee guida specifica ulteriori politiche, procedure e controlli che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero mettere in atto per mitigare e gestire efficacemente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849, anche nelle situazioni in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2014/92 (la direttiva sui conti di pagamento – PAD)”.

Le lacune e le soluzioni specifiche per un comparto dalle caratteristiche peculiari
Dopo avere studiato le lacune del sistema normativo di riferimento, l’EBA ha previsto quale soluzione non solo quella di predisporre nuove linee guida ma anche e soprattutto quella di prevedere espressamente un allegato specifico alle linee guida stesse incentrato sulle caratteristiche proprie degli operatori del settore delle organizzazioni non profit.
Ebbene, come è noto, anche per il comparto del gioco pubblico in Italia sono state denunziate importanti lacune, in questo caso in termini di conoscenza della normativa di riferimento.
La normativa, lo si ricorda, prevede l’adempimento a numerose misure di compliance e trasparenza specifiche, in aggiunta a quelle normalmente richieste ad operatori economici, la verifica della cui applicazione consentirebbe appropriate due diligence della clientela.
Tali specificità, dunque, visto che allo stato evidentemente non sono ancora universalmente assimilate dalle banche, ben potrebbero essere oggetto di nuove linee guida o meglio ancora di un allegato specifico dedicato al comparto del gioco pubblico in Italia.

Cosa va evitato
L’EBA comprende anche chiaramente che se non si agisse con procedure specifiche, si registrerebbero difficoltà ad aprire conti correnti che “possono portare a ritardi nella realizzazione dei programmi e, in alcuni casi, alla loro chiusura.”
A tale riguardo non v’è chi non veda che, continuando il parallelo con il comparto del gioco pubblico, la mancanza di procedure specifiche a beneficio di quest’ultimo si determinerebbe l’impossibilità di compiere atti previsti da concessioni dello Stato, quali ad esempio quello di operare la raccolta delle somme versate dagli utenti nei giochi pubblici, quali ad esempio gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110 Tulps al netto delle vincite erogate, per consentire il versamento allo Stato delle imposte sul gioco.
L’intralcio, se non la paralisi delle attività di raccolta, comprometterebbe fino ad ingolfarla l’attività del sistema concessorio e conseguentemente vanificherebbe, tra gli altri, gli obiettivi pubblici di presidio di legalità dei territori e di emersione di gettito erariale, con un pregiudizio quantomeno riflesso in tema di contrasto al riciclaggio.

Un non verificato rischio potenziale non legittima la chiusura di un conto corrente.
Nel documento si legge inoltre che “Nel suo parere sul de-risking, l’EBA ha riscontrato che le principali motivazioni che hanno spinto gli istituti di credito e finanziari a compiere operazioni di de-risking su organizzazioni non profit o a limitare alcuni dei servizi loro forniti sembrano essere legate alla riluttanza degli istituti a servire clienti con legami con giurisdizioni associate a maggiori rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o a rischi di violazione dei regimi sanzionatori.”
Su questo specifico aspetto va ricordato che le attività legate alla gestione del gioco pubblico in Italia sono esse stesse considerate nel novero delle attività ad alto rischio.
Ed anche in questo caso può ricordarsi che ciò tuttavia non significa che non debba essere operata dalle banche una valutazione attenta del caso specifico dell’operatore appartenente al comparto a rischio e certamente non significa che per evitare di prendersi un rischio tanto potenziale quanto non conosciuto la banca possa decidere di evitare di operare senza una motivazione specifica.

Le difficoltà ad operare le verifiche non legittimano la chiusura di un conto corrente.
Un altro aspetto che nel documento viene ricordato è quello secondo cui “le decisioni degli istituti di ridurre il rischio delle organizzazioni non profit sembrano essere legate alla complessità percepita della loro costituzione e alle difficoltà associate nell’ottenere le informazioni necessarie in materia di verifica della clientela”.
Come sopra specificato spesso si registra la mancanza di consapevolezza da parte delle banche riguardo alle norme specifiche di compliance che impongono agli operatori del comparto del gioco pubblico in Italia importanti adempimenti.
Ebbene anche in questo caso non può che condividersi il fatto che eventuali difficoltà legate alla conoscenza delle norme di riferimento o legate all’attuazione delle necessarie verifiche non possano in alcun modo legittimare esclusioni inconsapevoli ed in quanto tali ingiustificate, illegittime e soprattutto dannose per il sistema.

Conclusioni
Per tale ragione l’EBA nell’elaborato propone “le fasi che gli istituti dovrebbero intraprendere per comprendere bene come è costituita e opera una singola organizzazione non profit, nonché i fattori che gli istituti di credito e finanziari dovrebbero considerare quando valutano i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a una relazione commerciale con clienti che sono organizzazioni non profit.
Chiarendo le aspettative normative, l’allegato mira a supportare gli istituti di credito e finanziari nella comprensione delle specificità dei clienti potenziali o esistenti che sono organizzazioni non profit”.
Questo stesso modo di procedere potrebbe e dovrebbe essere applicato anche al comparto del gioco pubblico.
L’auspicio è che ciò possa accadere a breve, anche d’iniziativa nazionale senza necessariamente dover attendere uno specifico impulso di derivazione unionale, atteso che comunque questo ben potrebbe ritenersi giunto con i provvedimenti in commento, benché destinati a beneficio di altre categorie.

Geronimo Cardia



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