La compliance antiriciclaggio delle banche non può essere presupposto per un de-risking ingiustificato. (Gioco e Banche la legge mette fine alle ostilità. Geronimo Cardia, Gioconews – novembre 2023)

In questo articolo riepiloghiamo il complesso iter di valutazione che è stato compiuto negli ultimi anni che hanno preceduto l’approvazione del recente emendamento agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 231/2007.   Dalla denuncia del fenomeno, alla ricerca delle sue ragioni, all’individuazione delle soluzioni fino al punto segnato dall’emendamento.

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Il fenomeno delle non aperture o chiusure dei rapporti di conto corrente

E’ diverso tempo che si denunzia il fatto che alcune banche hanno evidenziato una dichiarata impossibilità di aprire i conti correnti ad operatori del gioco pubblico che si rivolgano loro a tale scopo per lo svolgimento delle proprie attività, ovvero il fatto che alcune banche si sono spinte a precisare ad operatori già detentori di conti correnti (utilizzati per la gestione dell’attività) l’imminente decisione di procedere con la chiusura del rapporto

Le principali ragioni ed il de-risking ingiustificato

Le ragioni delle chiusure o non aperture di rapporti da parte delle banche a discapito di operatori che sono state registrate negli anni potrebbero astrattamente esser sintetizzate in almeno tre categorie.

Ragioni di tipo etico, laddove vengano eccepiti contrasti con i contenuti dei rispettivi codici etici delle banche, nonostante quella degli operatori sia un’attività fondamentale per il perseguimento di numerosi interessi pubblici.

Ragioni di tipo commerciale, laddove prevalga la mancanza di volontà da parte delle banche di prestarsi a gestire la veramente onerosa attività di conta di monete contanti raccolte dagli apparecchi, nonostante l’importanza della fase di inserimento nel circuito bancario delle somme contanti raccolte non solo legittimamente ma al palese scopo di consentire, tra l’altro, l’emersione di gettito.

Ragioni legate al malfunzionamento degli adempimenti in materia di antiriciclaggio da parte degli istituti obbligati a fare le verifiche rafforzate sui clienti ai sensi del D.Lgs. 231/2007.  Un malfunzionamento consistente nella negazione del rapporto al solo scopo di liberarsi sbrigativamente dalla presenza in azienda di un rischio legato unicamente all’appartenenza del cliente ad un settore a rischio, senza operare le dovute verifiche rafforzate, per adeguatamente inquadrare l’esistenza del presupposto per aprire il rapporto (o mantenerlo se già aperto).    Ecco, è quest’ultimo che viene definito fenomeno del de-risking ingiustificato.

Tolte le prime due questioni sulle quali v’è il rischio che occorrerà ancora lavorare, e concentrandosi sulla terza, può ricordarsi quanto segue.

Nella verifica rafforzata di cosa può tenere conto l’istituto bancario?

Se è vero che l’operatore del comparto del gioco pubblico appartiene ad un comparto cosiddetto a rischio, è anche vero però che il legislatore abbia individuato una serie di paletti, vincoli, adempimenti anche in materia di trasparenza, tracciabilità dei flussi che da soli, una volta verificati, consentirebbero di far superare a pieni voti l’esame della verifica rafforzata sui soggetti interessati.

Una disamina di tutti gli adempimenti in materia di compliance che sono imposti per legge agli operatori del comparto del gioco pubblico e che consentono di dunque di condurre a termine una verifica rafforzata sono contenuti nel lavoro “Perché vengono sollevate troppo spesso obiezioni dalle banche in sede di apertura dei conti correnti degli operatori delle filiere del gioco pubblico?  In realtà, per i numerosi adempimenti richiesti al comparto del gioco pubblico, ci sono informazioni rilevanti e gestibili in sede di “verifica rafforzata” delle banche che consentirebbero di superare il problema. – Gioco e Banche: il problema e la soluzione” (G.C. Gioconews, novembre 2021).

L’EBA lo ha chiarito da tempo

Con il suo complesso parere sul de-risking del 5/1/2022, prot. EBA/Op/2022/01, l’EBA ha denunciato quanto il fenomeno del de-risking ingiustificato sia tanto diffuso in Europa anche per altri settori, quanto dannoso per l’economia e per la legalità, spingendosi anche a fare l’esempio riservato proprio al comparto del gioco in uno dei paesi membri.

In questo parere l’EBA suggerisce chiaramente degli strumenti per superare il fenomeno, tra cui il confronto tra istituzioni e associazioni rappresentative per trovare soluzioni idonee su base nazionale.

Vi è un utile approfondimento sui dettagli del parere nel lavoro “Anche per l’EBA la chiusura dei conti correnti, che penalizza ingiustamente il comparto del gioco pubblico, è determinata da un de-risking inopportuno che può essere rimosso con azioni mirate a livello nazionale con il coinvolgimento attivo e sistemico di Istituzioni e operatori. – L’unione fa la forza e salva i conti” (GC Gioconews, febbraio 2022)

In un’interrogazione parlamentare e nella commissione banche il fenomeno è stato ben cristallizzato

In data 30 maggio 2022 è stata presentata alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati l’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5/08182 avente come destinatario il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed oggetto il tema dei conti correnti.    Ed in questa occasione il Governo ha avuto modo di evidenziare quanto l’aspetto fosse conosciuto anche dalla Banca d’Italia e quanto fosse necessario rimuove le ipotesi di abuso.

A stesse conclusioni è poi pervenuta la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario della precedente legislatura dopo avere sentito anche gli interventi delle banche interpellate.

Su questi aspetti si è avuto modo di dire diffusamente nei lavori:   (i) De-risking ingiustificato da rimuovere con iniziative del Governo e della Banca d’Italia. Se la banca va contro il banco” (GC Gioconews, agosto/settembre 2022);   (ii) “Il tema delle chiusure ingiustificate dei conti correnti del gioco pubblico nella Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario. – I conti correnti del gioco” (GC Press giochi, novembre 2022);   (iii) “La questione dei conti correnti del gioco pubblico nelle audizioni della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul sistema bancario e finanziario.   La soluzione è a un passo. – Giochi per la questione dei conti correnti la soluzione è a un passo” (Gioconews GC novembre 2022).

L’Eba è poi tornata sul tema dando indirettamente spunti anche per il comparto

Successivamente l’EBA torna sul tema del de-risking ingiustificato e fornisce una chiara elencazione delle misure che gli istituti bancari sono tenuti a seguire per evitare di chiudere i rapporti con i rifugiati e con le organizzazioni non profit.

Il provvedimento in questione è del 6 dicembre 2022 ed è dedicato interamente a questi soggetti, ma il punto è che gli stessi principi (secondo cui occorre operare una verifica rafforzata prima di escludere un cliente come quelli indicati) da subito è chiaro possano essere applicati anche ai casi degli operatori del comparto del gioco pubblico.

Su questo specifico provvedimento si richiamano due lavori: (i) “L’EBA torna sul de-risking ingiustificato che blocca i conti correnti e mette in discesa le iniziative nazionali a tutela del comparto del gioco pubblico. Gioco pubblico: l’EBA torna sul de-risking ingiustificato che blocca i conti correnti e pone in discesa le iniziative nazionali a tutela del comparto” (GC Jamma, marzo 2023); (ii) “Le linee guida dell’EBA per non chiudere ingiustificatamente i conti correnti del no profit possono essere prese come spunto per il comparto del gioco pubblico. Elenco degli approfondimenti chiesti dall’EBA: ulteriore passo avanti per gli operatori del gioco pubblico” (GC Gioconews, aprile 2023).

Conclusioni sul principio consolidato ben rimarcato dal recente emendamento

Quanto sopra è utile, dunque, a far considerare quanto si debba già ritenere consolidato nell’ordinamento giuridico il principio di diritto di non poter aprioristicamente negare un rapporto di conto corrente ad un soggetto solo perché questo appartenga ad un comparto a rischio riciclaggio e di dover necessariamente procedere con una verifica rafforzata all’esito della quale poter compiutamente effettuare le valutazioni necessarie per assumere le ritenute determinazioni.

Ben venga in ogni caso quanto in tal senso sia stato rimarcato con la legge n. 136 del 9/10/2023 di conversione del cosiddetto Decreto Asset che ha approvato l’emendamento che integra tra l’altro l’articolo 16 del D.Lgs. 231/2007, con la precisazione che i soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio.

In questo modo il principio viene ulteriormente cristallizzato e difficilmente potrà non tenersene conto.

Geronimo Cardia



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