LA VERIFICAZIONE URBANISTICA SUL DISTANZIOMETRO ESPULSIVO DI TRENTO. GERONIMO CARDIA (JAMMA DICEMBRE 2022)

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I provvedimenti di rimozione degli apparecchi ex art. 110, comma 6 dalle sale della Provincia di Trento sono ormai stati notificati agli operatori del territorio a seguito dell’entrata in vigore del distanziometro espulsivo avvenuta il 22 agosto 2022.
Nei giudizi di impugnazione al Tar competente, nella fase cautelare si è sostituta alla misura di sospensione dei provvedimenti impugnati (sulla quale molto si è detto e potrà dirsi) la definizione, in alcuni casi sin dalla fase della tutela cautelare inaudita altera parte, di un procedimento istruttorio di verificazione accompagnato dalla richiesta da parte del Giudice di informazioni nei confronti di Comune e Provincia.

I quesiti della verificazione e punti scivolosi da chiarire subito
In particolare, in data 28.10.2022 con ordinanza 37/2022, il Tar Trento, pur negando la sospensiva dell’atto impugnato (i) prede atto delle posizioni assunte dagli operatori sul tema del distanziometro espulsivo; (ii) riscontra che in effetti il tema non è stato trattato nella sentenza della Corte Costituzionale 27/2019 citata in precedenti decreti cautelari di rigetto della sospensiva e (iii) stabilisce che “ai fini di una compiuta valutazione della questione stessa si rende necessario disporre l’esecuzione di una verificazione” anche tenendo conto della perizia prodotta per appurare – «se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Trento e della relativa disciplina urbanistica vigente, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 determini che una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di sale gioco come quelle gestite dall’impresa ricorrente e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione”.

La “sostanziale” preclusione
Del quesito quel che colpisce in prima battuta è proprio il termine “sostanziale” utilizzato accanto al concetto di “preclusione”. E ciò perché nei precedenti giudizi che hanno riguardato altri distanziometri di altri territori (ad esempio Bolzano) si è dovuto precisare che per effetto espulsivo non si intende una preclusione de 100% ma una preclusione che riguarda la “sostanziale totalità” del territorio.
Tale precisazione è poi diventata importante posto che in diverse circostanze ci si è dovuti confrontare con chi ritiene che non esista effetto espulsivo nei casi diversi dal divieto del 100%. Per fortuna anche in un recente autorevole parere rilasciato dal presidente emerito della Corte Costituzionale, Prof. Annibale Marini, si è voluto sottolineare tale aspetto dell’importanza che ai fini della verifica dell’illegittimità del provvedimento non occorre si accerti il 100% del divieto, ben potendo bastare l’accertamento dell’espulsione dalla sostanziale totalità del territorio, a volte bastando a tale scopo la verifica del 75%.
D’altronde ricercando una prova la contrario, potrebbe dirsi che, ove si fosse scoperta una percentuale di divieto del 2% senza dover ricercare necessariamente una percentuale di divieto assolutamente nulla, chiunque avrebbe denunciato il non funzionamento (e dunque l’illegittimità) del distanziometro per come concepito.
Sarà pertanto molto importante che nella verificazione tale aspetto sia ben presidiato e ponderato.

Il calcolo della percentuale
Altro aspetto molto importante è quello che il Giudice abbia chiesto al verificatore di individuare la percentuale di interdizione e quella ad essa speculare di insediabilità.
Anche qui è il caso di fare chiarezza da subito per evitare i fraintendimenti del passato, volendosi escludere si sia trattato di escogitazioni insincere.
Si chiede scusa in anticipo per la banalità dell’osservazione che tuttavia serve a sgomberare il campo da equivoci. La percentuale di interdizione del distanziometro in un comune è individuabile attraverso un calcolo matematico che mette a rapporto:
(i) la superficie di territorio non insediabile (pari alla somma tra la superficie dei divieti imposti col distanziometro e la superficie dei territori affetti dai divieti e dalle non insediabililità imposte da altre regole urbanistiche esistenti), da un lato, e
(ii) la superficie del territorio comunale nella sua totalità, dall’altro.
Il punto da chiarire riguarda proprio quest’ultimo secondo punto (ii). Per “superficie del territorio nella sua totalità” si intente certamente l’intera superficie comunale (sia essa urbanistica che rurale etc). Ed è di tuta evidenza che se invece il verificatore si ostinasse a considerare come punto (ii) solo quella superficie che del territorio è vocata a destinazione urbanistica (per definizione un numero più basso del totale della superficie comunale) è chiaro ed ovvio che il rapporto percentuale che ne scaturirebbe sarebbe numericamente più basso, fermo restando che però sotto il profilo sostanziale il dato problematico rimarrebbe il medesimo rappresentato ove si prendesse correttamente a raffronto come punto (ii) l’intera superficie comunale.
Si pensi ad un esempio teorico ed esemplificativo di un comune che abbia in ipotesi il 90% di territorio già vietato all’insediamento del gioco pubblico, perché votato a superficie boschiva, ed un distanziometro che del 10% urbanizzato residuo lasci insediabile solo il 5%. Ebbene è evidente che per comprendere se la misura del distanziometro sia espulsiva non ci si possa fermare a valutare che il divieto riguarda il 50% del territorio urbanistico (ossia 5% vietato e 5% consentito), posto che il dato che va rilevato è che rispetto all’intero territorio comunale, vuoi per i boschi vuoi per il distanziometro, lo Stato finisce per non essere presente sul territorio con un’offerta pubblica di gioco su ben il 95% del territorio.
Detto ciò, la verificazione disposta dal Giudice viene affidata al Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (DABC) del Politecnico di Milano dando termine di esecuzione 15.12.2022, fissando l’udienza per il 9 febbraio 2023.

Le altre informazioni richieste a Comune e Provincia e la verifica dell’effettivo funzionamento degli apparecchi
Successivamente, in data 31.10.2022, con decreto presidenziale 39/2022 il Tar Trento in sede cautelare ha ritenuto di continuare a non concedere la sospensiva, questa volta spingendosi a chiedere una serie di documenti da produrre il termine del 17.11.2022:
(i) agli uffici tecnici di Comune “una documentata relazione dalla quale risulti l’elenco di tutte le sale giochi e dei pubblici esercizi comunque dotati di apparecchi automatici di gioco che in tutto il territorio comunale attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015, nonché il complessivo numero delle licenze di pubblica sicurezza per i predetti apparecchi attive nel territorio comunale”);
(ii) al Direttore Generale della Provincia “copia dell’ultima relazione prodotta in Consiglio Provinciale (…) segnatamente comprendente le seguenti informazioni: a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente; b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti; c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell’offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie; d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell’articolo 110, comma 6 (…); e) i risultati dell’attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate” nonché “il dato – ove disponibile – del complessivo numero delle sale giochi e dei pubblici esercizi dotati di apparecchi automatici di gioco che attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015.”
(iii) sempre al Direttore Generale della Provincia “di conoscere il dato – ove disponibile – del complessivo numero delle sale giochi e dei pubblici esercizi dotati di apparecchi automatici di gioco che attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015”
Da questi documenti sarà molto importante verificare bene quali siano stati gli effetti reali dell’entrata in vigore del distanziometro espulsivo (inizialmente per i nuovi insediamenti, poi per gli esercizi generalisti e da ultimo dalle sale).
Così come sarà molto importante verificare che le anagrafiche che saranno presentate indichino con chiarezza: (i) le tipologie di esercizi commerciali; (ii) gli indirizzi e le localizzazioni effettive; (iii) se gli apparecchi indicati all’interno degli esercizi individuati siano effettivamente in funzione al momento della rilevazione.

La verifica della responsabilità dell’effetto espulsivo
Da ultimo, in data 11.11.2022 con ordinanza n. 40/2022 il Tar Trento continuando a negare la tutela cautelare della sospensiva del provvedimento impugnato ha disposto di assoggettare il procedimento alla medesima verificazione già stabilita per l’altro caso sopra descritto, indicando di raccogliere le seguenti informazioni in aggiunta a quanto già fatto, questa volta entro il termine del 30.12.2022 dal Comune: “- di confermare che la distanza inferiore ai 300 metri da luoghi sensibili riscontrata relativamente all’esercizio (…) di cui è causa è stata calcolata secondo il criterio del raggio in linea d’aria in tutte le direzioni tra l’accesso principale del locale suddetto e l’accesso del luogo sensibile; – di depositare agli atti di causa le risultanze del computo della distanza a piedi da luoghi sensibili dell’esercizio (…)”.
Per questa specifica richiesta il dato che sembra emergere è che si voglia individuare quale sia il criterio effettivamente utilizzato per calcolare in concreto la distanza di 300 metri delle sale dai luoghi sensibili indicati dalla legge provinciale.
Ciò sembrerebbe motivato dall’intento di verificare se possa individuarsi l’origine del divieto sostanzialmente assoluto (e dunque dell’illegittimità) non solo e non tanto nell’eccesivo numero di metri di raggio di interdizione e/o nell’eccessivo numero di tipologie di luoghi sensibili previste dalla legge provinciale, quanto piuttosto nell’applicazione in concreto della verifica della distanza operata dagli enti del territorio in applicazione della legge.

Conclusioni
Anche per tutte queste ragioni si palesa imprescindibile un presidio tecnico scientifico urbanistico adeguato che osservi e segua consapevolmente l’andamento delle attività di verificazione, cercando di portare all’attenzione del Giudice ogni valutazione tecnica necessaria affinché valuti con piena consapevolezza la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Geronimo Cardia



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