LE PROROGHE DEL DISTANZIOMETRO ESPULSIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: UN ALTRO MINI REVIREMENT CON UN RIORDINO CHE SI ALLONTANA? GERONIMO CARDIA (PRESSGIOCHI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021)

Cliccando qui puoi scaricare il PDF del documento

 

Le proroghe del distanziometro espulsivo del Friuli Venezia Giulia: un altro mini revirement con un riordino che si allontanta?

Trattiamo oggi il distanziometro espulsivo della Regione Friuli Venezia Giulia partendo da una ricostruzione storica della normativa di riferimento, certamente necessaria per il territorio ma ancora una volta utile a compiere le dovute valutazioni a livello nazionale sul corto circuito che affligge da sempre più tempo l’ordinamento giuridico del gioco pubblico sotto il profilo della cosiddetta questione territoriale.

 

L’idea del distanziometro del 2014, parte anzi no.

La Regione Friuli Venezia Giulia con la legge n. 1 del 14/2/2014 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”, all’articolo 6 ha tra l’altro previsto che “non è consentito l’insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione”. In questo modo il legislatore non ha imposto da subito il distanziometro ma lo ha rimesso alla definizione di una deliberazione della Giunta da adottarsi entro 120 giorni.

Nel 2015 si decide di colpire solo le nuove istallazioni.

La successiva Legge Regionale n. 33 del 29/12/2015 all’articolo 5, comma 19, prevede alla lettera a) che il distanziometro non interessi le installazioni tout court ma solo quelle “nuove” ed introducendo un criterio per definire quali installazioni debbano essere considerate come nuove.  In particolare la successiva lettera b) prevede l’introduzione di tre commi nella norma del 2015: “2 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.  2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:  a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;  b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;  c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività. 2 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.”.

Nel 2017 si corre ai ripari per salvare effettivamente le realtà pre-esistenti almeno per tre anni.

Dopo circa un anno e mezzo, la Legge Regionale n. 26 del 17/7/2017 avente ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1” con l’articolo 3 ha radicalmente sostituto la norma introdotta nel 2014 e modificata nel 2015, prevedendo questa volta il distanziometro di 500 metri senza la necessità di una deliberazione della Giunta, la sua applicazione per l’installazione degli apparecchi e le attività di scommesse, nonché nuove precisazioni su cosa si intenda per installazioni e quindi nuove installazioni (nel tentativo di far salve di fatto sostituzioni di realtà pre-esistenti). Ma soprattutto la legge del 2017 introduce con l’articolo 7 “Disposizioni finali e transitorie” la cristallizzazione del principio di salvaguardia per le realtà pre-esistenti, fino a questo momento solo timidamente trattato con lo strumento della definizione di cosa rappresenti nuova installazione e cosa no.    Viene infatti chiarito che “1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall’articolo 3, nei termini di seguito indicati:  a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse;   b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di qualsiasi altra attività.”.

A questo punto, bloccata ogni nuova apertura di nuovi punti sul territorio regionale (per il non dichiarato ma ben conosciuto divieto in concreto assoluto sulla sostanziale totalità del territorio determinato dai parametri espulsivi del distanziometro), sono scattati i timer per le espulsioni delle categorie pre-esistenti previste nella norma. Qui di fatto il rinvio dell’espulsione è stato per la categoria con il termine più breve di circa tre anni.

Nel 2020 viene previsto un rinvio ulteriore di circa un anno.

Ebbene, proprio tre anni dopo, puntualmente alla scadenza del timer triennale previsto dalla sopra richiamata lettera b) per l’espulsione di “qualsiasi altra attività”, con la successiva Legge Regionale n. 13 del 29/6/2020, l’articolo 107 avente ad oggetto “Modifica all’articolo 7 della legge regionale 26/2017” ha stabilito che “in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (…) le parole “tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 agosto 2021””.   Ecco quindi che questa volta il rinvio dell’espulsione è di circa un anno.

E’ dei giorni nostri l’ennesimo rinvio, addirittura di soli 8 mesi.

Venendo ai giorni nostri ed in particolare ad agosto del 2021, giunge immancabile l’ennesimo intervento sulla tematica, ancora una volta per evitare l’espulsione della totalità dell’offerta pubblica di gioco dal territorio, in coincidenza con la scadenza del nuovo timer innescato questa volta nel 2020: la Legge Regionale n. 13 del 6/8/2021 all’articolo 8, comma 39, ha stabilito che “Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (…) le parole “entro il 31 agosto 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.”.   In tale circostanza l’ossigeno è stato assicurato per soli altri 8 mesi e, senza troppi imbarazzi, il legislatore regionale, forse consapevole della ricca serie storica di rinvii e della necessità di non poter mettere a terra in prospettiva un siffatto distanziometro, non ha indugiato a precisare “salvo ulteriori proroghe”, nel malcelato intento di dare coerenza ai numerosi rinvii che di coerente hanno solo la consapevolezza della illegittimità e dannosità dell’effetto espulsivo dell’offerta pubblica di gioco, indirettamente causato dai parametri esagerati del distanziometro in questione.

La soluzione efficace e concreta è dietro l’angolo basta volerlo.

Detto ciò, è evidente che i numerosi interventi legislativi citati potrebbero essere sostituiti con una norma semplice, non espulsiva, autenticamente di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, sostenibile per i lavoratori e gli operatori al servizio dello Stato per la messa a terra dell’offerta pubblica di gioco. Senza cancellare il gettito erariale da emersione generato con fatica sui territori.   Senza che il legislatore regionale sia scomodato ogni “tre per due” per prevedere rinvii a tappo su scadenze di uno, tre anni, se non di pochi mesi rubando tempo prezioso ai lavori per gli interessi regionali dei cittadini.  Senza cancellare ogni tipo di programmazione per le attività economiche del comparto, senza annullare il futuro ai lavoratori del comparto ai quali si riservano per legge orizzonti temporali di sopravvivenza di pochi mesi.

La storia è coerente con l’andamento nazionale della questione.  

I distanziometri introdotti dal 2011 ed inizialmente concepiti con parametri in concreto espulsivi da sostanzialmente tutte le regioni italiane sono stati poi nei fatti rinviati se non definitivamente abbandonati da oltre la metà delle stesse regioni.

Il riordino nazionale, da anni annunciato per la razionalizzazione delle norme del comparto oltre che per dare una soluzione definitiva alla questione territoriale, ha difficoltà a vedere la luce.    Per questo nel frattempo gli enti del territorio, ormai consapevoli delle reali implicazioni che la normativa comporta sui loro territori potrebbero e dovrebbero continuare la marcia responsabile della razionalizzazione delle misure di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo smettendo di adottare provvedimenti meramente emergenziali, che rinviano i problemi e non li risolvono, e mettendo la prua su un sistema di politiche attive vicine alle persone e per questo efficaci, ma soprattutto diverse dalla mera espulsione dell’offerta pubblica di gioco che favorisce solo quella illegale.  Espulsione che poi certamente non cura né previene.

Geronimo Cardia



Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulle attività dello Studio