L’errore tecnico urbanistico che caratterizza il distanziometro della Regione Lazio. GERONIMO CARDIA (JAMMA MAGGIO 2022)

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Come è noto l’articolo 4, della L.R. Lazio 5/2013 prevede che “al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto”.

L’articolo 2, comma 1, lettera c) precisa che “1. Ai fini della presente legge si intende per: (…)

  1. c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente”.

Inoltre, l’articolo 11 bis completa l’ambito di applicazione del distanziometro statuendo tra l’altro ai commi 1 e 2 che “1. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.   2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i trenta mesi successivi a tale data, a quanto previsto all’articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell’Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico”.

Il termine di adeguamento (spostato da diciotto a trenta mesi con l’articolo 22, comma 1, lettera b) della L.R. Lazio n. 14 del 18.8.2021) scadrà ad agosto 2022.

Nella ricerca dei luoghi insediabili per operare l’adeguamento richiesto gli operatori si sono imbattuti nella presa d’atto che non esistono in realtà spazi non afflitti dal divieto imposto con le distanze o da divieti altrimenti imposti.   Tale circostanza emerge da elaborati peritali che rilevano l’impatto urbanistico effettivo dell’applicazione in concreto dei parametri di legge (metri, raggio, elenco tipologie di luoghi sensibili), tra cui si cita quella dello studio Menato Meneghetti di Padova relativa al territorio del Comune di Roma.

In particolare, l’esame tecnico urbanistico si concentra inizialmente nella individuazione degli effettivi siti riconducibili alle tipologie di luoghi sensibili indicati dalla normativa e in premessa elencate:

In particolare per l’individuazione dei siti sensibili la perizia ricorre: (i) alle tavole della tecnica regionale; (ii) agli elenchi ufficiali delle attività di riferimento; (iii) al piano regolatore comunale di Roma Capitale; (iv) alle norme tecniche di attuazione del Comune di Roma.

L’analisi preliminare ha portato all’individuazione ed all’elencazione puntuale di ben 6.382 luoghi sensibili sul territorio comunale, con specifica indicazione per ciascuno di essi della denominazione e dell’indirizzo.

A ciascuno dei punti è stato assegnato un numero di riferimento ed è stata data collocazione sulle tavole planimetriche del territorio comunale, prevedendo un raggio di 500 metri di contorno ed individuando cerchi di interdizione di colorazioni differenti in base alla tipologia di luogo sensibile di riferimento (amaranto per gli istituti solatici, giallo per i luoghi di culto, verde per i centri giovanili, arancione per i centri anziani e strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o socio assistenziale).

Il tutto rilevando che la sovrapposizione delle rilevazioni genera di per sé una “saturazione/copertura” di buona parte del territorio.

In un passaggio successivo l’elaborato peritale evidenzia gli approfondimenti operati sugli strumenti urbanistici di governo del territorio, per focalizzare le destinazioni d’uso compatibili con le installazioni per le aree non interessate dai divieti derivanti dall’applicazione delle richiamate distanze.   Da tale ambito sono state espunte ovviamente tra l’altro le seguenti aree: (i) territori non insediati; (ii) territori di valore paesaggistico e aree protette; (iii) aree agricole; (iv) aree di servizio pubblico; (v) aree per le attrezzatture tecnologiche; (vi) aree esclusivamente residenziali a tipologia a villetta e condominiale senza attività commerciali a piano terra.

Nelle conclusioni dell’elaborato peritale urbanistico viene infine evidenziato che non risulterebbe di fatto alcuno spazio disponibile per il gioco pubblico se si sommano i divieti imposti con le distanze, gli ambiti in cui non risulti possibile un insediamento per vincoli urbanistici e le aree con prevalente caratteristica abitativa senza servizi o negozi e le aree ancora non urbanizzate.

Il territorio caratterizzato dall’impossibilità di ospitare l’installazione del gioco pubblico rappresenta il 99,30% dell’intero territorio comunale.  Peraltro, il minimo spazio dello 0,70% residuo risultato non destinatario di forme di divieto esplicite non è detto possa consentire una delocalizzazione in concreto dei punti di gioco atteso che non è stata fatta una verifica di esistenza e disponibilità di locali idonei.

E’ evidente che l’entrata in vigore di una norma dalle dimensioni urbanistiche siffatte ha determinato dall’inizio l’impossibilità concreta di nuove installazioni di gioco pubblico.  Ed è altrettanto evidente che la scadenza ad agosto 2022 del periodo di bonus per le realtà preesistenti rappresenti per queste il presupposto per l’effettiva sostanzialmente totale espulsione.

Per questo occorre mettere mano al distanziometro, ai suoi parametri totalizzanti, ed ai sui effetti diretti in concreto determinati sulla vita reale delle persone.

Peraltro ciò sarebbe anche coerente con un’esigenza di presidio dei territori con un’offerta pubblica di gioco a cui la stessa Legge Regionale dimostra di non essere insensibile laddove precisa al comma 4 dell’articolo 11 bis che “4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale”.  Ma purtroppo rimane ancora una volta evidente che su un territorio vasto come quello del Comune di Roma una tale disposizione benché prenda le mosse dalla giusta intuizione dell’esigenza di presidio, si riveli tuttavia anche ad una semplice analisi non idonea da sola a risolvere il problema.

Appare inevitabile dunque procedere con la rimozione dei parametri espulsivi prima che scada il richiamato termine di agosto 2022.

Geronimo Cardia

 



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