L’ORA DEL RIORDINO (GIOCONEWS OTTOBRE 2016)

Sono diversi anni che gli operatori del  gioco  legale  stan­no tentando di mettere in evidenza, in  tutte  le sedi, non solo giudiziali  e stragiudiziali ma anche culturali, l’inefficacia  e la natura sproporzionata e discriminatoria delle  misure   interdittive (non me­ ramente limitative)  del gioco legale. Oggi è il turno  di una nuova era che i provvedimenti limitativi degli ora­ ri di aperura dovranno  affrontare. Il Tribunale Amministrativo Regiona­ le del Veneto (Sezione Seconda) con l’ordinanza  pubblicata  l’8 settem­bre 2016, (noo480/2016 relativa al ricorso  n.00928/2016),  ha  disposto la  sospensione in  via cautelare  del “provvedimento del Comune  di Venezia  del 16.6.2016 n. 363/2016 prot. n.  2016/287159 disciplinante gli ora­ri  di esercizio dei giochi  leciti, che consentono la vincita  di denaro, in­ stallati in sale giochi, sale scommes­se e in esercizi commerciali, nonché delle sale scommesse”.

Nella  motivazione della  decisione il Tar non  manca  di evidenziare  in premessa il fatto di avere tenuto in debita   considerazione  i  livelli  oc­cupazionali garantiti  dall’operatore del gioco legale del bingo  con all’in­ terno   della  sala   apparecchi  (circa 75  lavoratori);  il  numero  delle  ore di  apertura sino  a  quel  momento consentite    dall’ordinamento   giu­ ridico   (diciassette  ore  giornaliere); l’abbattimento  imposto  dal  prov­ vedimento  interdittivo  (“l’ordinan­ za  impugnata  ha  limitato   l’orario di esercizio  delle attività  di gioco e scommesse  a otto ore giornaliere”). Tali circostanze hanno  rappresenta­ to  il presupposto per i giudici  per ritenere “prima  facie meritevole di apprezzamento la censura con cui la ricorrente deduce che la gravata or­ dinanza  sindacale è viziata da difetto di proporzionalità”.  Ma vi è  di più, in quanto  nell’ordinanza non  man­ cano  giudizi  di apprezzamento sul peso del provvedimento interdittivo ove si precisa che “l’atto impugnato ( … ) riduce  drasticamente l’orario di esercizio della sala da gioco e scom­ messe  ricorrente (che  passa  da 17  a 8 ore giornaliere, festivi inclusi, con una riduzione superiore al 50%)”. Unitamente a tale giudizio  negativo, da  solo  idoneo   a porre in  eviden­ za il difetto di proporzionalità e le conseguenze sul provvedimento, i giudici  si  spingono  poi  a valutare un ulteriore aspetto fondamentale laddove specificano che il provve­ dimento sospeso “detta una rego­ lamentazione  uniforme  dell’orario in cui è possibile  espletare l’attività di gioco e scommessa, senza opera­ re alcuna  distinzione tra i pubblici esercizi che hanno  ad oggetto esclu­sivo o principale le attività di gioco e scommessa (case da gioco) e gli eser­ cizi commerciali in  cui le suddette attività  sono meramente accessorie (tabaccai, bar) rispetto  ad altre attivi­ tà aventi carattere principale”.

Tale precisazione   è   fondamenta­le, posto  che l’ordinanza ha  voluto premiare i rilievi degli operatori da tempo  sul tavolo  quali  quello  della verifica dell’efficacia del provvedi­ mento  adottato  rispetto agli obietti­ vi asseritamente tutelati:  come può pensarsi di perseguire un interesse ­ per quanto  pubblico  esso sia ­ limi­ tando  fino  ad abbattere  una  forma di distribuzione e facendo riversare l’intera domanda su un’altra  forma di distribuzione di gioco legale? Tra l’altro  in questo caso non è neanche una  guerra tra giochi (che  purtrop­ po spesso consuma distogliendo dal tema  principale del proibizionismo che non è una  soluzione  principal­ mente per gli interessi della  salute, del risparmio,  del  gettito  e dell’or­ dine pubblico. Non è una guerra tra giochi,  come  spesso  si sente:  quali giochi  fanno  male  e quali non fan­ no  male, ammesso  che ve ne  siano alcuni  con la patente  di assassini  ed altri  con  quella  di benefattori.  In questo  caso, infatti, i giudici  hanno voluto  premiare la storica denunzia degli  operatori  legali  secondo  cui chi  redige   i  provvedimenti  inter­dittivi,  fa  sostanzialmente   almeno due  errori macroscopici. In primo luogo, non si accorge di comportare di fatto  un  divieto  sostanzialmente assoluto: con la riduzione di più del 50%  dell’orario di apertura,  è  come se avesse imposto una chiusura a giugno   dell’attività   economica  con la sopportazione dei costi di tutto l’anno. In  secondo  luogo,  favorisce lo sversamento della domanda di gioco, quando  va bene (per il gioca­ tore), in altri giochi  o in altri  canali di  distribuzione dello  stesso  gioco come in questo caso in favore dei cosiddetti  corner,  quando   va male (sempre per il giocatore), a beneficio dell’offerta paralella  o della  offerta illegale.

Altro  passo   di  grande   pregio  per avere premiato le richieste storiche degli operatori legali è quello in cui nel  giudizio  sull’esistenza del peri­ culum, sul pericolo di danno  grave, irreparabile e irrisarcibile,  si legge che   viene  chiaramente   “apprezza­ to  favorevolmente  il  periculum in mora in ragione  del grave pregiudi­ zio che il consolidamento degli  ef­ fetti dell’ordinanza impugnata ­ allo stato  adottata  dal  Comune   solo  in via sperimentale sino al 31 dicembre 2016 ­  potrebbe arrecare  sugli inve­stimenti medio tempore effettuati dalla  società ricorrente e sui livelli occupazionali”. Da anni si  tenta  di mettere in  evi­ denza  l’aspetto    della   esigenza   di tutela   e  di  protezione  degli  inve­ stimenti  operati dalle  imprese  del gioco legale che assicurano il perse­ guimento di interessi generali quali la salute, il risparmio, l’ordine pub­ blico ed il gettito  erariale. Chi non vede  protetti i propri investimenti dalle misure interdittive illegittime, o  non  compie  più  investimenti  o decide di muoversi altrove o se ope­ ratore straniero  non viene in Italia. In ogni  caso chi  ne  risente   sono  i lavoratori,  i cittadini,  il territorio e perché  no  l’ordinamento giuridico dai  cittadini  e  per i cittadini  ­ al­ meno  in teoria  ­ concepito.

E se la formula del principio è  elementare agli  occhi  dei  più,  l’attuazione  del principio agli occhi di tutti  sembra­ va impossibile,  almeno fino  a ieri. Anche qui ­ ma in linea più generale  prima poi andrà affrontato questo fatto della linea che unisce territorio / cittadini / ordinamento giuridico: ogni territorio ha il suo ordinamen­ to  giuridico, attanagliato al tessuto socio  culturale  del territorio stesso, su cui vivono sia l’ordinamento giu­ ridico  sia  i cittadini che  sono  allo stesso tempo  artefici  ­almeno così dovrebbe  essere ­ e destinatari delle misure   di  cui  è  fatto  l’ordinamen­ to giuridico. Ma è  sempre così? Ma questa è un’altra storia.

Tornando al caso in esame, i giudici, peraltro, giungono a sospendere gli effetti del provvedimento pur  nella consapevolezza della fase sperimen­ tale  che lo caratterizza  e si  spingo­ no  a ricordare quali  devono essere i principi ispiratori di una  misura legittima ove il Comune  intenda proprio esercitare il proprio potere di fissare  gli orari. Sul punto  i giu­ dici precisano che resta “impregiu­ dicata la possibilità per Comune  di rimodulare e limitare  gli orari di esercizio delle case da gioco e scom­ messe  per contrastare il fenomeno della  ludopatia  (la  giurisprudenza sul punto  è  pacifica), purché  la di­ sciplina in concreto adottata  sia ragionevole e proporzionata agli obiettivi perseguiti.”.    La locuzione che  colpisce,  favorevolmente si in­ tende, è  proprio quel “in concreto” che  deve ispirare  l’operato  di  ogni legislatore illuminato. La limitazio­ ne  di orari è  legittima (come il di­ stanziometro o la regolamentazione della  pubblicità) se in  concreto re­ golamenta e non  proibisce,  non  uc­ cide. Non secondaria, infine, appare la condanna alle spese del Comune. Il  provvedimento   di   sospensione del Tar Veneto rappresenta un  mo­ mento importate per il comparto degli operatori  del gioco legale che da anni  predica esattamente questi principi evidenziati.  Ora anche con questa ordinanza è lanciato  un altro ed importante segnale alla Confe­ renza Unificata  che il legislatore ha voluto con la legge di Stabilità 2016, proprio per evitare  che  si  arrivas­ se  ad un  conflitto  così radicale  ed aspro sul territorio tra normativa locale e normativa nazionale,  per la quale  lo stesso legislatore ha  indi­ cato i tempi  di definizione entro  lo spirato termine del 30 aprile.   Se la soluzione giudiziale  (traumatica) sia idonea ad anticipare la chiusura dei lavori della Conferenza (meditata) è un quesito  a cui si potrà rispondere con serietà  nei  prossimi (non  più anni ma) mesi, prima che sia troppo tardi.

 

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