Il teorema del proibizionismo (GiocoNews Marzo 2016)

Lo abbiamo detto e scritto già qualche anno fa; oltre ad averlo rappresen­ tato in tutte le sedi e  nei  vari  ricorsi  prodotti dagli operatori  del gioco legale. Il  distanziometro anti­gioco­legale figlio della produzione normativa territoriale (dei comuni, delle Regioni e delle Province autonome) non regolamenta  la distribuzione  del gioco, ma istituisce un vero e proprio proibizio­ nismo in chiaro contrasto con la norma­ tiva nazionale. Spesso le repliche hanno sostenuto  che  non  vi fosse un  effetto proibizionistico,   perché   la   normativa, secondo  alcune ricostruzioni,  trovereb­ be applicazione solo riguardo alle nuove realtà e non anche a quelle preesistenti. E vane, nei fatti, sono state sinora le de­ nunzie  quando si diceva che:  alle realtà aziendali  preesistenti  i  comuni  hanno dato   un’autorizzazione    quinquennale; alla  scadenza  dell’autorizzazione  quin­ quennale  è  necessario   passare  per  le forche caudine della verifica  dei distan­ ziometri; i distanziometri non risparmia­ no neanche una via di ciascun territorio afflitto;  a tutte le richieste  di rinnovo  di tutte  le realtà preesistenti verrà risposto che l’istante  si trova in  luogo  proibito; anche volendo spostarsi (con tutto quello che costerebbe peraltro),  all’istante  non toccherebbe  neanche  un  centimetro  di suolo ove potersi installare senza violare il distanziometro di riferimento. Ed ecco che in cinque mosse il teorema proibizio­nista risulta completato ed il gioco legale espulso.

Oggi il caso di Bolzano, tra i territori che per primi  hanno  insediato  i distanzio­ metri, consente di dire che tale teorema non solo è completato, ma è anche pro­ vato e ben funzionante. Vediamo perché. La  normativa  della Provincia  e  quella annunciata dal Comune di Bolzano, an­ ziché regolamentare la distribuzione sul territorio  del gioco (e,  dunque, anziché individuare aree circoscritte di divieto di distribuzione come annunciato nei prov­ vedimenti stessi) di fatto ed in realtà de­ termina il divieto assoluto sull’intera area del comune e non su parti di essa. Infatti, per l’ampiezza del raggio di interdizione (300  metri) e per la numerosità dei luo­ ghi sensibili individuati, non vi è alcuna via o area in Bolzano in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito, come risulta  da perizie  redatte dagli operatori legali.  In  particolare, la  percentuale  di territorio  comunale  interdetto  viene in­ dividuata nel 99,67%, addirittura adottan­ do criteri prudenziali di valutazione. Ciò accade dal 2012(con effetti fatti retroagire al 2011). E in questi anni a nessuna nuova realtà di operatori  è stato consentito di aprire. A quelli preesistenti, invece, è stata concessa un’autorizzazione quinquenna­ le che risale  al 1/1/2011.  Allo scadere del quinquennio, il 31/12/2015, che invece è di questi giorni, le realtà preesistenti si stan­ no vedendo recapitare dei provvedimenti di avvio del procedimento di decadenza per violazione del distanziometro.

E ciò vale per la totalità degli operatori super­ stiti. Perché nessuno di essi può dimo­strare di trovarsi in un’area consentita dal distanziometro. Tutti sono,  quindi, chia­ mati a chiudere e nessuno potrà spostarsi o aprire in altre vie della città perché tutte le vie o aree della città risultano vietate. Ma quali le conseguenze del teorema già tangibili  sul territorio di Bolzano? La ri­ sposta è semplice. Certamente il crollo a zero del gettito erariale. Ed infatti le im­ poste specifiche sul gioco sono dovute in misura  percentuale  rispetto  ai volumi e le imposte sul reddito sono calcolate sui risultati  di operatori chiusi.  Va poi visto con  preoccupazione  il  consolidamento dell’offerta illegale. È ormai chiaro a tutti che ogni tempo o spazio sottratto all’of­ ferta  legale di gioco è tempo  e spazio messo a disposizione della divulgazione illegale per soddisfare  una domanda  di gioco che comunque  esiste.  Allo stesso tempo  è chiaro altresì che a nulla vale prevedere provvedimenti  che proibisca­ no prodotti già vietati e comunque  già diffusi quali i cosiddetti surrogati delle slot,  perché  l’illegalità  nel  gioco trova la  sua origine  primaria  nel proibizioni­smo).   E da ultimo, non certo in ordine di importanza, va valutata con attenzione l’esposizione dei giocatori a più rilevanti rischi di ludopatia, che proprio agli stessi enti territoriali sta a cuore. La divulgazio­ne dell’offerta illegale, infatti, comporta la messa a disposizione di prodotti di gioco illegali. Cioè prodotti senza regole e sen­za controlli e come tali potenzialmente idonei a determinare  un aggravamento ulteriore del fenomeno. Venendo poi al punto di vista del legislatore, ci si accorge che anche la legge  nazionale è contro il proibizionismo. E ci si limita a ricordare il più recente dei tentativi: la legge di sta­ bilità 2016  che prevede una regolamen­ tazione da condividere col territorio che sia ordinata, legittima, omogenea, ma so­ prattutto vera (nel senso che regolamenti e non vieti), attraverso lo strumento della Conferenza  unificata.  La giurisprudenza a sua volta comincia a dare segnali di in­ sofferenza innanzi al problema del proi­bizionismo generato dai distanziometri. Viene da chiedersi allora, perché tardare nella soluzione del problema?

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