UN COMPARTO SOSPESO IN ATTESA DEL GIUDIZIO. GERONIMO CARDIA (GIOCONEWS – GENNAIO 2023)

Tutto quello che c’è da sapere sulle sospensioni delle chiusure dei locali di gioco per il distanziometro espulsivo adottato dalla Provincia di Trento, indicate dai decreti cautelari del Consiglio di Stato e dalla comunicazione del Comune.

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Successivamente all’emissione delle ordinanze formulate dal Tar Trento recanti il rigetto delle istanze di sospensiva delle chiusure delle sale, due decreti Presidenziali del Consiglio di Stato hanno accolto la richiesta di tutela cautelare inaudita altera parte.
Si tratta in particolare dei decreti 5688/2022 (RG 9253/2022) e 5761/2022 (RG 9351/2022).

Il pericolo da scongiurare
In particolare nei provvedimenti è stata anzitutto ravvisata “l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che (…) deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui dovrà svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare”.
Ed infatti è stato precisato che “nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante pare acquisire cumulativamente, anche nell’intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, anche in considerazione (…) del fatto che, in ragione del calendario delle udienze della sezione nel periodo natalizio, l’esame collegiale della vicenda non potrà avvenire prima della fine delle festività, ossia solo poco prima della metà di gennaio 2023, e che comunque, all’udienza di merito già fissata dal T.A.R., difficilmente potrà rendersi una sentenza definitiva, ove non reiettiva, sussistendo l’intermediazione di un atto legislativo non direttamente scrutinabile dal giudice amministrativo”.

I numerosi rinvii
Sul punto della possibilità di procedere con la sospensiva inoltre i Decreti colgono l’aspetto relativo al fatto che l’entrata in vigore del divieto posto dal distanziometro espulsivo si è già protratta nel tempo posto per effetto del “criterio legislativo [stesso ndr] che ha concesso una “vacatio” applicativa di cinque o sette anni dall’entrata in vigore della legge provinciale prima di dover conformare a essa le situazioni già in essere” e che ciò pertanto non legittimerebbe far prevalere l’urgenza di chiudere rispetto alla continuità aziendale della sala.

La Questione Territoriale focalizzata nei Decreti
Sotto l’altro profilo presupposto per il riconoscimento della sospensiva, quello del fumus boni iuris, ossia della valutazione dell’esistenza in concreto del diritto vantato, i Decreti ricordano in prima battuta che si tratta “di un fenomeno che sta interessando più d’una Regione, e in questo periodo non raramente anche l’Emilia Romagna, rispetto alla quale questa Sezione sta rendendo più pronunzie, non solo in sede cautelare”.
Tale affermazione potrebbe far riflettere la Politica per le esigenze di riordino sempre richieste dagli operatori che prima di tutto risolvano la Questione Territoriale e poi così sblocchino le gare dando stabilità al sistema concessorio.
Ma la riflessione potrebbe far riflettere anche Governo ed Amministrazione che, spesso coinvolti nei giudizi contro i distanziometri espulsivi, potrebbero avviare una stagione di interventi ad adiuvandum, in attesa del compimento degli effetti dell’atteso riordino, per mettere in evidenza in sede giudiziale i profili di interesse generali lesi da distanziometri sostanzialmente espulsivi perché in grado di vietare larghissime porzioni di territorio al punto da marginale l’offerta pubblica di gioco in ambiti periferici ghettizzati che non assicurano i presidi di legge di salute, risparmio, ordine pubblico e gettito erariale.

Gli interessi di carattere generale evidenziati dai Decreti
E su quest’ultimo passaggio relativo agli interessi generali anche i Decreti mettono in evidenza che “neanche la tutela del diritto alla salute, per quanto nella specie effettivamente sussistente, può configurarsi come c.d. “diritto tiranno” rispetto agli ulteriori diritti, pure costituzionalmente rilevanti, che vengono concretamente in rilievo”.

Ma bisognerebbe prima accertarsi della legittimità del criterio del “raggio”
Successivamente i Decreti propongono un ragionamento critico interessante sui distanziometri, da valutare anche prima di fare le dovute riflessioni sul piano dei profili di incostituzionalità.
Detto ragionamento riguarda la necessità di operare un sindacato sulla correttezza del criterio tecnico di misura della distanza dei metri di interdizione: raggio o percorso pedonale più breve?
I Decreti se lo chiedono perché è evidente che lo spirito sotteso alla individuazione di una distanza quale strumento di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo non può che presupporre di frapporre un ostacolo tra l’utente e il punto di gioco. Ostacolo che può essere assicurato non certo da una distanza in linea d’aria ma da un percorso pedonale in concreto percorribile.
Peraltro l’analisi dell’adeguatezza del criterio avrebbe certamente un impatto sull’espulsività denunziata posto che un criterio pedonale in astratto potrebbe assicurare divieti più limitati rispetto a quelli espulsivi denunciati, fermo restando che andrebbe verificato in concreto se il fenomeno illegittimo possa così essere eliminato o semplicemente ridotto in forma non sufficiente a garantire la presenza ridotta sì ma capillare.
Di qui il dubbio rappresentato nei Decreti: “prima ancora che si ponga la necessità di ricorrere al sindacato accentrato di costituzionalità) non persuade neanche la modalità di calcolo delle distanze con il criterio del “compasso”, piuttosto che invece secondo il criterio della distanza stradale pedonale nel rispetto della segnaletica vigente (che, evidentemente, ridurrebbe in qualche misura l’area di interdizione legale)”.

La prossima scadenza
Con detti provvedimenti, accolte le istanze di sospensione dei ricorrenti, riparte le sale, i Decreti comunque rinviano ogni valutazione alle camere di consiglio del 12 gennaio per la trattazione collegiale della domanda cautelare.

La sospensione delle verifiche comunali
Nel frattempo il Comune di Trento con provvedimento C_L378|RF_S006\0343260\ del 9.12.2022 indirizzato ai concessionari, alle associazioni di categoria, ai servizi di Polizia Locale di Trento e per conoscenza all’Avvocatura ed alla Provincia Autonoma di Trento ed avente ad oggetto “Decreti cautelari adottati dal Presidente del Consiglio di Stato in merito alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di rimozione degli apparecchi da gioco sul territorio comunale” ha comunicato che “l’amministrazione comunale, preso atto dei decreti cautelari (…) in attesa dell’udienza [camera di consiglio] fissata per il 12 gennaio 2023 che deciderà in merito alle misure cautelari, ritiene di sospendere le funzioni di controllo e vigilanza fino a diversa comunicazione”.

Conclusioni
In questo modo lo Stato ed il comparto stanno avendo la possibilità di non chiudere i battenti (almeno fino a metà gennaio) nelle more delle valutazioni delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
In questo contesto potrebbe essere importante una presa di posizione in giudizio anche da parte delle Istituzioni nazionali di riferimento (Mef e Agenzia delle Dogane dei Monopoli) come in alcuni casi in passato era successo. Ciò consentirebbe di mettere ancor più in luce le esigenze legate agli interessi generali della vera tutela della salute, del risparmio, dell’ordine pubblico e del gettito erariale, ancor prima della tutela dei pure importanti diritti all’impresa ed al lavoro.

Geronimo Cardia



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