Se non è riordino è retromarcia – (Gioconews/Settembre 2019)

“Il Riordino passa per i revirement delle Regioni responsabili” di Geronimo Cardia (Gioconews numero 9 del 01 settembre 2019). 

 

Abbiamo avuto modo di ricordare in più sedi che sostanzialmente tutte le Regioni e le Province del Paese si sono mosse, in questi ultimi dieci lunghi anni, con l’intento di promuovere iniziative di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo.

Abbiamo però anche sempre messo in evidenza che, tolti i casi di misure di prevenzione e cura attraverso informazione e azioni di qualificazione della domanda e tolte le limitazioni orarie, tutte le realtà del territorio hanno finito per concepire quali principali strumenti di contrasto i distanziometri, più o meno articolati, con divieti circolari o pedonali per una o più tipologie di gioco pubblico.

A ben vedere, infatti, le Leggi Regionali riguardano oggi 20 Regioni / Provincie su 21, comprese le provincie autonome di Trento e Bolzano, mentre la ventunesima, la Sicilia, ha in corso di discussione il testo del disegno di legge n.215-387 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico-disposizioni di legge contro il gioco d’azzardo per la protezione dei minori e le dipendenze patologiche”. In particolare le Leggi Regionali / provinciali in materia di gioco pubblico sono le seguenti: (i) Basilicata L.R. n. 30/2014; (ii) Lombardia L.R. n. 8/2013 e n. 11/2015; (iii) Veneto L.R. n. 6/2015; (iv) Campania L.R. n. 1/2016; (v) Liguria L. R. n. 17/2012, L.R. n. 7/2017 e L.R. n. 2/2018; (vi) Puglia L.R. n. 43/2013, integrata dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 232/2018 e n. 273/2019; (vii) Abruzzo L.R. n. 40/2013 e L.R. n. 30/2018; (viii) Toscana L.R. n. 57/2013, L.R. n. 85/2014 e L.R. n. 4/2018; (ix) Trento L.P. n. 13/2015 e L.R. n. 15/2018; (x) Bolzano L.P. n. 58/1988, n. 13/1992, n. 13/2010 e L.R. n. 10/2016; (xi) Emilia Romagna L.R. n. 5/2013 e L.R. n. 18/2016, integrata dalla delibera della Giunta Regionale n. 831/2017; (xii) Friuli Venezia Giulia L.R. n. 1/2014 e L.R. n. 26/2017; (xiii) Lazio L.R. n. 5/2013 e L.R. n. 7/2018; (xiv) Valle d’Aosta L.R. n. 14/2015, L.R. n. 10/2018 e L.R. n. 2/2019; (xv) Umbria L.R. n.  21/2014 e n. 7/2017; (xvi) Piemonte L. R. n. 9/2016; (xvii) Marche L.R. n. 3/2017, integrata dalla deliberazione del Consiglio Regionale dell’11.6.2019; (xviii) Calabria L.R. n. 9/2018 e n. 51/2018; (xix) Molise L.R. n. 20/2016 e n. 1/2018; (xx) Sardegna L.R. n. 2/2019.

Ciò detto, va però oggi anche ricordato che anche a seguito dell’ampia campagna di denunzia dell’errore tecnico che vizia i distanziometri al punto da determinare il cosiddetto Effetto Espulsivo del gioco pubblico, sono ormai numerose le realtà locali che – dimostrata consapevolezza del problema, del proibizionismo di fatto imposto sulla sostanziale totalità del territorio, dell’inutilità se non della dannosità del medesimo sotto il profilo medico scientifico, della gravità delle conseguenze sul piano della diffusione dell’illegalità, della perdita di gettito erariale da emersione della chiusura di aziende sane del territorio oltre che della perdita di posti di lavoro – hanno coraggiosamente e responsabilmente ritenuto di procedere con dei revirement, prima più timidi (con delle proroghe che di fatto hanno spostato in avanti la data dell’espulsione del gioco pubblico), poi via via più tecnici (con la sospensione degli effetti dell’espulsione, in attesa della verifica tecnica delle denunzie fatte o del riordino a livello nazionale) sino a giungere a concreti casi di destrutturazione dei distanziometri “vecchia maniera” e apposizione di diversi e meno invasivi criteri di distanze. E’ il caso:

(i) della Liguria, con la L.R. Liguria n. 17 del 30.4.2012 “Disciplina delle sale da gioco”, il cui Effetto Espulsivo è stato prorogato dapprima con L.R. Liguria n. 7 del 6.4.2017 “Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio e disposizioni normative di adeguamento ” e poi con L.R. Liguria n. 2 del 26.04.2018 “Proroga del termine di cui all’art. 2 comma 1 della L.R. 30.4.2012 n. 17”;

(ii) della Puglia, con la L.R. Puglia n. 43 del 13.12.2013 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” il cui Effetto Espulsivo è stato prima sospeso e rinviato per studi tecnici con deliberazione del Consiglio n. 232 del 30.10.2018e poi eliminato con delibera n. 273/2019 il Consiglio Regionale della Puglia che ha sostanzialmente ridotto i luoghi sensibili e i metri di interdizione nonché fatte salve le realtà esistenti;

(iii) della Provincia di Trento, con la L.P. Trento n. 13 del 22.7.2015 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”, il cui Effetto Espulsivo è stato prorogato con L.P. Trento n. 15 del 3.8.2018 “assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018.2020”;

(iv) della Regione Abruzzo, con la L.R. Abruzzo n. 40 del 29.10.2013 “Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco”, il cui effetto espulsivo è stato differito con successiva L.R. Abruzzo n. 30 del 24.8.2018 “Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni”;

(v) della Regione Calabria, con la L.R. Calabria n. 9 del 26.4.2018 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”, il cui Effetto Espulsivo è stato differito con successiva L.R. Calabria n. 51 del 28 dicembre 2018;

(vi) della Regione Toscana, con la L.R. Toscana n. 57 del 18.10.2013 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico “il cui effetto Espulsivo è stato eliminato con successiva L.R. Toscana n. 4 del 23.1.2018 “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico”;

(vii) della Regione Marche, con la L.R. Marche n. 3 del 07.02.2017 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network”” il cui Effetto Espulsivo è stato differito con successiva deliberazione approvata dal Consiglio Regionale in data 11.06.2019.

Quindi, ad oggi, può dirsi che 7 realtà regionali / provinciali, su 20 che hanno già legiferato in materia, sono tornate sui propri passi. Il cammino è lungo ma la strada del coraggio e della responsabilità sembra meno in salita.

Ed ecco, dunque, che se da un lato si è dovuto assistere anche nel 2019 all’ennesimo mancato appuntamento con il riordino del comparto annunciato e non attuato, dall’altro, tuttavia, il primo dei punti chiave del riordino, quello della individuazione di una radicale soluzione del problema del territorio, sta di fatto trovando una soluzione non a livello nazionale ma – spontaneamente, consapevolmente, responsabilmente e coraggiosamente – a livello territoriale.

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