L’ANTIRICLAGGIO NON E’ UN GIOCO. QUARTA PARTE ( GIOCONEWS GIUGNO 2015)

L’antiriciclaggio non è un gioco. La normativa in materia di antiriciclaggio ed il settore del gioco. Quarta parte.

Nei primi interventi in merito alle disposizioni antiriciclaggio che interessano gli operatori del gioco quali gli operatori VLT, del Bingo, delle Scommesse e dell’On Line sono stati toccati alcuni dei principi generali fino, tra l’altro, alle tecniche di identificazione, agli obblighi di registrazione, dall’altro.

Le due azioni di riferimento sono preordinate a consentire all’operatore di porre in essere, se del caso l’attività cruciale per il contrasto al riciclaggio: attività consistente nella segnalazione delle operazioni ritenute sospette.

Ancor prima di addentrarci nelle caratteristiche specifiche dell’attività di selezione delle operazioni ritenute sospette e delle attività inerenti alla segnalazione vale la pena mettere in luce due aspetti di carattere generali quali gli obblighi di riservatezza ed il divieto di comunicazione che ruotano attorno a dette attività.

In particolare, l’articolo 45, la cui rubrica recita “Tutela della riservatezza” prevede, tra l’altro, che “1. I soggetti obbligati alla segnalazione (…) adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione.  Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato.  (…)  3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo della segnalazione (…) al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi (…) 4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse.   5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d’intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia (…) l’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi (…) che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.    7. L’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi (…) può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.   8. (…) in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi (…) che hanno effettuato le segnalazioni.

A questi principi di riservatezza, legati essenzialmente ad assicurare il funzionamento delle attività dei soggetti obbligati ad effettuare le operazioni di segnalazione, corrispondono, poi, i divieti di comunicazione dell’avvenuta effettuazione delle segnalazioni.      In particolare, l’articolo 46 del decreto, la cui rubrica recita “divieto di comunicazione”, prevede, tra l’altro, che “1. E’ fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni (…) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto.  2. Il divieto (…) non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche (…) e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.    3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un’indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.   (…)”

Gli aspetti della riservatezza e del divieto di comunicazione vanno letti con la dovuta attenzione in quanto per loro costituzione rappresentano due pilastri del funzionamento dell’azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio. Essi fondamentalmente sono a presidio del funzionamento: (i) delle attività preordinate sia alla individuazione delle operazioni sospette, sia alla effettuazione delle segnalazioni; (ii) delle attività di indagine conseguenti alle segnalazioni medesime.

A proposito degli effetti delle segnalazioni operate, può essere utile, anche per avere un’idea dell’utilizzo che di queste viene fatto, riprendere i contenuti della norma di cui all’articolo 47, la cui rubrica recita “Analisi della segnalazione” che prevede, tra l’altro, che “1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l’approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività:   a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini (…), dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;  b) effettua, sulla base di protocolli d’intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;   c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi (…) sulla base di protocolli d’intesa;   d) (…) fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d’intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata”.

Venendo alle attività di segnalazione va premesso un quadro sistematico.  Le norme di riferimento per l’inquadramento degli obblighi di segnalazione vanno ricercate nell’ambito del capo III del decreto .    In particolare, l’articolo 41 la cui rubrica recita “Segnalazione di operazioni sospette” prevede, tra l’altro, che  “1. I soggetti (…) inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti (…), e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.   1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e’ definito dalla UIF con proprie istruzioni (…).    2. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:   (…)   c) per i soggetti indicati nell’articolo (…)  14 con decreto del Ministro dell’interno.     3. Gli indicatori di anomalia (…) sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.   4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.  5. I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.    6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.”  Nella disposizione richiamata emergono alcuni spunti cruciali del sistema che si rivelano determinanti per il suo funzionamento.

Un primo gruppo di osservazioni attiene alla descrizione delle procedure da seguire per effettuare la valutazione dei dati raccolti in sede di identificazione e registrazione delle operazioni, in modo tale da selezionare quelle operazioni che presentino caratteristiche di sospetto tali da determinare in capo all’operatore l’obbligo di effettuare la segnalazione.     In altre parole, quando è che un’operazione può definirsi sospetta? Da quali iniziative l’operatore può desumere che “siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio” ?  Ebbene, il legislatore sul punto fornisce un duplice criterio generale ed una serie di criteri speciali, di settore.    Per quanto concerne il principio generale, il legislatore precisa che l’operatore debba desumere il sospetto  “dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.”       Il legislatore precisa altresì che “è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti” e su questo si tornerà quando si metterà a fuoco l’obbligo di utilizzo di contante per importi pari o superiori a Euro 1.000,00, obbligo parallelo a quelli di identificazione, registrazione e segnalazione qui in esame. Accanto a questi principi il legislatore precisa che l’operatore potrà, altresì, fare affidamento su alcuni indici di anomalia che saranno messi a disposizione dell’UIF e dei quali, per quanto specificamente allo stato riferito agli operatori del gioco si tornerà in occasione di prossimi interventi.

Un secondo gruppo di riflessioni attiene al momento di effettuazione della segnalazione. E qui è importante mettere in evidenza che avuto contezza della natura sospetta dell’operazione identificata, registrata e poi analizzata si debba procedere con  “le segnalazioni (…) senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”.     Tale riflessione consente peraltro di imporre una tempistica anche alle attività di identificazione registrazione che presuppongono l’analisi, la valutazione e la conseguente segnalazione.

Un terzo gruppo di riflessioni attiene al comportamento cui gli operatori sono chiamati una volta che abbiano valutato esistente il presupposto del sospetto per la segnalazione. Ed in particolare, agli operatori è richiesto di astenersi “dal compiere l’operazione  finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini”.

Tali aspetti potranno essere approfonditi nel corso delle successive analisi, avendo cura di delineare le peculiarità inerenti agli operatori del gioco ed ai soggetti della rispettiva filiera.

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