19 Giu “Baricentro o ingresso? Criterio di calcolo della distanza del raggio e del percorso pedonale nei distanziometri regionali” (Pressgiochi maggio/giugno 2026)
Nel sistema regolatorio del gioco pubblico, il tema della misurazione delle distanze tra punti di offerta e luoghi sensibili è ancora uno snodo interpretativo di primaria rilevanza sul piano tecnico e su quello giuridico. La questione, lungi dall’essere meramente operativa, incide infatti sull’effettività delle politiche di prevenzione e sul bilanciamento tra tutela della salute e libertà di iniziativa economica, come delineato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa. E ciò almeno sino a quando non vedrà la luce il riordino del territorio.
Cliccando qui puoi scaricare il PDF del documento
La frammentazione normativa assurge ad autonomia legislativa.
In tale contesto, non appare condivisibile l’impostazione – talvolta sostenuta in sede amministrativa e contenziosa – volta a ricondurre ad unità metodologica tutte le discipline regionali in materia di distanziometri, applicando un criterio uniforme di misurazione a prescindere dalla specifica formulazione normativa.
E’ vero che una delle criticità rilevate e che il riordino dovrebbe risolvere è quella frammentazione normativa, ma sino a quando non verrà condiviso un metodo uniforme a livello nazionale non si può non considerare l’autonomina dei testi letterali di diverse leggi regionali.
Dato letterale e ratio
Per questo si ritiene necessario adottare un approccio aderente al dato positivo, valorizzando di volta in volta il metodo di calcolo più coerente con il dettato normativo e con la relativa ratio.
E’ fatto notorio che le legislazioni regionali non sono tra loro perfettamente omogenee, ma riflettono scelte differenziate sotto il profilo tecnico-giuridico, più o meno consapevoli. Tale diversità impone all’interprete di evitare semplificazioni indebite e di attenersi rigorosamente agli elementi testuali e strutturali della singola disposizione.
Il raggio e l’area del distanziometro della Regione Lazio.
Emblematico, in tal senso, è il caso della disciplina recata dalla Legge Regionale Lazio n. 5/2013, la quale dispone che le realtà di gioco individuate “siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili”.
La formulazione normativa contiene dunque due riferimenti “geometrici” certi: da un lato, il “raggio”; dall’altro, le “aree sensibili” e dunque vietate. Non vi è, invece, alcun richiamo espresso a criteri di misurazione che tengano conto espressamente del percorso da operare in concreto e/o che tenga conto delle entrate degli edifici, principali e/o secondarie che siano.
Se il legislatore ha inteso fare riferimento esclusivamente al raggio ed all’area, vi è chi ritiene che non sia consentito introdurre surrettiziamente criteri ulteriori, non previsti, quali quelli basati sugli accessi.
Si potrebbe dunque sostenere che il primo passaggio tecnico dell’operazione di misurazione attenga alla delimitazione del luogo sensibile, perimetrandolo sulla base di dati oggettivi, quali le risultanze catastali e la cartografia urbanistica, passando poi ad individuare il punto di riferimento interno alla stessa, che non potrebbe essere altro che il baricentro dell’area, quale punto geometricamente rappresentativo della sua estensione complessiva.
Perimetrato il luogo sensibile, individuato il relativo baricentro, la misurazione della distanza potrebbe essere effettuata sulla cartografia di riferimento, tracciando il raggio previsto dalla norma e verificando se il punto di gioco, se il baricentro dell’area del punto di gioco, ricada o meno all’interno o all’esterno dell’area così delimitata.
Si tratta di un metodo che presenta il duplice vantaggio di essere, da un lato, aderente al dato letterale della legge e, dall’altro, oggettivamente verificabile sotto il profilo tecnico, riducendo al minimo i margini di discrezionalità.
Del resto, il termine “raggio” possiede un significato preciso nell’ambito della geometria: esso indica la distanza tra il centro di un cerchio e la sua circonferenza. Quando il legislatore utilizza tale nozione, sembra richiamare implicitamente una costruzione geometrica che presuppone l’individuazione di un centro. In definitiva, considerando che il riferimento normativo è quello di un’“area sensibile”, appare logicamente coerente individuare tale centro nel baricentro dell’area stessa, così come di quella del punto di gioco, piuttosto che ricercare uno dei molteplici accessi possibili dell’una o dell’altro.
Il percorso pedonale più breve della Regione Veneto.
La distinzione tra i diversi modelli normativi emerge con particolare evidenza se si considera l’ipotesi – disciplinata in altre Regioni – in cui il legislatore abbia invece optato per il criterio della distanza corrispondente al “percorso pedonale più breve”. In tali casi, la logica della misurazione si palesa in modo radicalmente diverso: non si tratta più di tracciare un raggio attorno a un’area, ma di individuare il tragitto concretamente percorribile tra due punti.
Un esempio significativo è rappresentato dalla Legge Regionale Veneto n. 38/2018, che prevede espressamente il criterio del “percorso pedonale più breve”. In applicazione di tale disposizione, la giurisprudenza ha ritenuto corretto calcolare tale distanza lungo il percorso effettivamente percorribile tra gli ingressi più vicini dei due luoghi considerati, valorizzando l’accessibilità concreta richiesta dal legislatore (TAR Veneto, sez. III, sent. n. 1442/2025).
È evidente come in questo secondo modello “geometrico” il riferimento agli ingressi assuma una rilevanza diversa, in quanto il percorso pedonale presuppone necessariamente punti di accesso tra i quali misurare il tragitto. In tal caso, dunque, l’individuazione degli ingressi (da valutarsi se principali o secondari che siano) può costituire un passaggio imprescindibile e coerente con la ratio della norma.
Conclusioni
La diversità tra dettati normativi e tra sistemi geometrici adottati (i.e. raggio e area, da un lato, e percorso pedonale più breve, dall’altro) conferma l’impossibilità di applicare indistintamente un unico metodo a fattispecie normative differenti.
Si potrà sostenere che uno possa essere meno efficace dell’altro perché meno concreto, ma si deve anche fare i conti sul fatto che nessun distanziometro fisico per come concepito, peraltro solo su alcune tipologie di gioco, sia in realtà concretamente valido per contrastare il disturbo da gioco d’azzardo.
E quindi l’interprete si trova a dover fare i conti con la volontà dei diversi legislatori del territorio e con le rispettive scelte del criterio del raggio e dell’area o del criterio del percorso pedonale.
Non essendo immaginabile legittimare una sorta di “method shopping” a seconda dell’obiettivo che abbia l’interprete di turno (sia esso un concorrente, sia esso un consulente, sia esso un organismo del territorio preposto alla misurazione, sia esso un Collegio), il corretto metodo di misurazione delle distanze tra punti di gioco e luoghi sensibili non può essere determinato in via astratta ma deve essere ricavato, caso per caso, partendo dallo specifico dato normativo di riferimento, limitando così la discrezionalità a quella tecnica consentita dal sistema.
E dunque, nel caso della disciplina della Regione Lazio, la centralità dei concetti di “raggio” e di “area” suggerisce di base di privilegiare l’approccio geometrico fondato sulla perimetrazione delle aree e sull’individuazione dei loro baricentri, escludendo il ricorso a criteri basati sugli ingressi. Viceversa nel caso della Regione Veneto la centralità del percorso pedonale suggerisce a sua volta di mettere in rilievo gli ingressi valutando poi l’effettiva rilevanza di quelli principali o di quelli secondari.
Solo un’interpretazione rigorosamente ancorata al testo normativo e alla sua ratio consente di garantire certezza del diritto, uniformità applicativa e rispetto dei principi di legalità e proporzionalità, evitando indebite estensioni o restrizioni dell’ambito di operatività dei distanziometri.
Geronimo Cardia