“L’ingombro del distanziometro” GERONIMO CARDIA, Ige Magazine – luglio/agosto 2026

In molte Regioni il distanziometro si atteggia come non retroattivo. La ricognizione Regione per Regione conferma un legislatore del territorio consapevole dell’effetto espulsivo, mentre dove la salvaguardia del preesistente manca o è solo a tempo la desertificazione del prodotto è già in atto. In ogni caso lacci e lacciuoli contribuiscono a ostacolare la permanenza.

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Non si può prescindere dalla ricognizione, Regione per Regione, di come le ventuno discipline regionali e provinciali trattino le cosiddette realtà preesistenti rispetto ai distanziometri inflitti in particolare agli apparecchi. Il dato di fondo è netto: molti legislatori del territorio hanno scelto di non applicare il divieto di distanza alle attività già esistenti all’entrata in vigore delle rispettive norme.  È la conferma, su scala nazionale, di un legislatore consapevole della natura espulsiva dei parametri che esso stesso introduce.  Negli altri casi la salvaguardia è assente o solo a tempo: l’adeguamento dei preesistenti è già scattato o sta per scattare, e con esso l’espulsione del gioco fisico dal territorio. Il tutto mentre il gettito degli apparecchi continua a scendere, trascinando verso il basso quello dell’intero comparto. Oggi mettiamo a fuoco proprio le realtà preesistenti, perché è lì che si misura il grado reale della desertificazione in corso.

Molte regioni non applicano il distanziometro a chi c’era già: un dato che parla da solo.

Non applicano il divieto di distanza alle realtà preesistenti alcune regioni.

In più di un caso si tratta del frutto di revirement consapevoli in corso d’opera, di quelli di cui parliamo da tempo, anche nel volume Il gioco pubblico in Italia. Riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali (Giappichelli).

Significativo è che in diversi casi la disciplina dei preesistenti si sia assestata nel tempo, con modifiche successive: la stessa decorrenza per le nuove realtà è stata in alcune Regioni spostata in avanti, segno di un percorso normativo tutt’altro che ordinato, tutt’altro che concluso. La ragione di fondo non è la tutela del singolo investimento privato, ma un interesse pubblico e generale: non desertificare i territori dall’offerta pubblica, salvaguardare il gettito, i livelli occupazionali e il presidio contro l’illegalità, senza alcun sacrificio sul piano della tutela della salute, posto che applicare il distanziometro ad un prodotto non riesce ad arginare il DGA, lo dicono i numeri.

La salvaguardia non è uniforme: lacci e lacciuoli riaprono il varco espulsivo.

La ricognizione mostra tecniche normative diverse sul punto decisivo, quello degli eventi ordinari della vita d’impresa.

Alcune Regioni escludono espressamente dal divieto il subingresso, la variazione di titolarità, il cambio di concessionario, la nomina di un nuovo rappresentante legale e la sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà (conserva l’esenzione fino alla scadenza del titolo, anche in caso di cessione).

Altre, all’opposto, equiparano alla nuova installazione il rinnovo del contratto, la stipula di un nuovo contratto anche con diverso concessionario e il trasferimento di sede. Dove vige questa seconda impostazione, il locale storico perde protezione al primo atto fisiologico della propria esistenza, riesponendosi al distanziometro espulsivo.

In alcuni casi, ammettendo il subingresso a precise condizioni e il trasferimento se migliorativo della distanza, in altri sottoponendo invece il trasferimento alle distanze, ma facendo salva la sostituzione degli apparecchi.

È un’asimmetria che, caso per caso, finisce per vanificare la stessa scelta di salvaguardia.

Si dovrebbe avere il coraggio di almeno chiarire che per riconoscere la natura preesistente non si debba guardare la continuità aziendale dell’operatore di turno, ma la continuità della destinazione d’uso del locale: se in quell’area si giocava, si può continuare a giocare.

Alle oasi preesistenti (nel deserto provocato dai divieti) i legislatori locali affidano un’efficacia sanante rispetto a distanziometri altrimenti totalmente espulsivi: smarrirla significa incentivare una cancellazione progressiva e inesorabile dell’offerta pubblica, in particolare degli apparecchi.

Dove manca la salvaguardia, o è solo a termine, la desertificazione è già in atto.

Restano i territori in cui i preesistenti sono comunque destinati a soccombere, per scadenza di un termine e non per ragioni di mercato. Ad esempio l’Emilia Romagna (L.R. 5/2013 e delibere di Giunta 831/2017 e 68/2019) ha previsto mappature comunali, provvedimenti di chiusura e una proroga massima di sei mesi; la Sardegna (L.R. 2/2019) l’adeguamento dei preesistenti dal 17 gennaio 2024; la Provincia autonoma di Trento (L.P. 13/2015) dal 28 luglio 2020 e dal 28 luglio 2022; la Provincia autonoma di Bolzano dall’1 gennaio 2016.

In questi casi i locali già adibiti al gioco chiudono non perché venga meno la domanda, ma perché è maturata una scadenza di legge.

Conclusioni

La fotografia nazionale è coerente con quanto sosteniamo da tempo: il legislatore del territorio conosce la natura espulsiva dei distanziometri. E probabilmente se ne compiace.

Per questo non ferma neanche gli effetti di chiusura indiretta che si consumano nei territori dove sono salvaguardate le realtà preesistenti.

Le “ipotesi di cambio di titolarità” (in senso lato) continuano a far chiudere realtà che non dovrebbero chiudere, continuano a far perdere l’utilizzo di locali prima utilizzati, senza alcun ritorno sul piano della tutela della salute e mentre la domanda si sposta sull’on line, se non sull’illegalità.

Il riordino del territorio deve dare delle risposte anche a questi temi.

Geronimo Cardia



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