“L’espulsione del gioco fisico in atto e l’importanza di salvaguardare i locali delle realtà preesistenti per evitare la desertificazione dell’offerta degli apparecchi” GERONIMO CARDIA, JAMMA – giugno 2026

Per la giurisprudenza c’è effetto espulsivo solo ed esclusivamente se il divieto del distanziometro riguarda il 100% del territorio: non basterebbe un divieto del 99%. E questo mentre i punti del gioco degli apparecchi chiudono, il gettito erariale del comparto degli apparecchi diminuisce vertiginosamente di anno in anno trascinando verso il basso l’andamento del gettito erariale complessivo dell’intero comparto. Quali le cause? Distanziometri espulsivi, limitazioni di orario impossibili, paralisi delle innovazioni e conseguente riversamento della domanda sull’on line. Oggi parliamo dei distanziometri e dell’importanza di salvaguardare i locali preesistenti per evitare la desertificazione dell’offerta.

 

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Abbiamo aggiornato un’analisi di dettaglio Regione per Regione del trattamento riservato alle realtà preesistenti.

In Studio abbiamo da poco aggiornato la ricognizione specifica di cosa prevedano le norme che si sono susseguite negli anni nelle diverse ventuno Regioni/Provincie autonome in merito al trattamento riservato alla realtà preesistenti.

Ciò per avere una misura dello stato attuale del processo in atto di espulsione del gioco fisico del territorio e del grado di rischio di progressiva desertificazione, in particolare degli apparecchi, sul presupposto che da consolidata esperienza tutti i distanziometri presentano parametri (tipologia di luoghi sensibili, metri di interdizione e criterio del calcolo della distanza) idonei a vietare la stragrande maggioranza dei territori.

La domanda sorge spontanea perché come noto i dati del gettito erariale di comparto sono in costante diminuzione, trainati verso il basso dalla diminuzione del gettito erariale degli apparecchi.

Le Regioni evitano la retroattività per le imprese o per salvaguardare la permanenza dell’offerta pubblica e ciò che essa rappresenta?

L’analisi che abbiamo portato a termine offre una ricognizione sistematica del quadro normativo regionale e provinciale evidenziando un dato di fondo di grande importanza giuridica ed economico-regolatoria: una gran parte delle Regioni italiane ha scelto di non applicare retroattivamente i distanziometri alle attività già esistenti al momento dell’entrata in vigore delle rispettive normative.

E spesso lo ha fatto con quei revirement consapevoli in corso d’opera di cui parliamo da tempo ad esempio nel libro “Il gioco pubblico in Italia riordino questione territoriale e cortocircuiti istituzionali” edito da Giappichelli.

Il legislatore del territorio dunque più volte dimostra di decidere di tornare sui propri passi, consapevole della natura espulsiva dei parametri dei distanziometri, convinto non solo dalle proteste delle imprese accompagnate all’uscita dalle nuove norme espulsive ma anche dagli studi scientifici sulle conseguenze di una paventata desertificazione dell’offerta, in danno di interessi pubblici (e non privatistici) di contrasto al contrabbando e di tutela del gettito erariale (oltre che di mantenimento di livelli occupazionali).    Il tutto sul presupposto chiaro della perfetta inutilità sul piano della tutela della salute di una desertificazione di un tipo di offerta rispetto alle altre.

 

Per lo Stato salvare le realtà preesistenti significa anzitutto salvaguardare dalla desertificazione i locali già adibiti al gioco.

Dall’analisi condotta in Studio, per evitare la chiusura del comparto degli apparecchi, i legislatori del territorio con i revirement si preoccupano ad esempio di escludere dall’ambito applicativo del distanziometro espulsivo ipotesi quali subingressi, variazioni di titolarità, cambi di concessionario, sostituzioni per vetustà o guasto e rinnovi non sostanziali dell’attività.

La verità è che tale scelta normativa, che appare coerente con i principi di tutela dell’affidamento, continuità aziendale e proporzionalità dell’azione amministrativa, a volte però non riesce a coprire tutte le realtà di passaggio tecnicamente verificabili nella vita di tuti i giorni.

Non è un caso che si sviluppino poi prese di prese di posizione giurisprudenziali in cui si metta in discussione, a discrezione dei Giudici, l’importanza del riconoscimento della continuità ad esempio ai locali utilizzati per il gioco mentre si prediliga la verifica della continuità aziendale dell’operatore di gioco.

Chi fa questo ragionamento non coglie nel segno.

Le realtà preesistenti volute dai legislatori locali, infatti, non sono salvaguardate solo per tutelare lo specifico interesse aziendale, individuale, dell’impresa che preesiste all’introduzione della nuova norma espulsiva, per tutelare gli investimenti fatti dal privato di turno che quindi, per sopravvivere all’espulsione dovrebbe dimostrare di operare in continuità di azione aziendale.    Questa è una valutazione che perde di vista la ratio della norma sulla salvaguardia delle realtà preesistenti che invece presuppone soprattutto altri obiettivi, ancor più rilevanti e per questo assorbenti.

Le realtà preesistenti sono tutelate, infatti, soprattutto per un chiaro interesse pubblico, generale, dello Stato, a non desertificare i territori dall’offerta pubblica di gioco degli apparecchi altrimenti provocata dai parametri espulsivi dei distanziometri previsti dalle stesse norme, salvaguardando i locali (dei punti fisici), e non solo gli imprenditori che vi svolgano l’attività, già utilizzati per il gioco prima della entrata in vigore delle norme in concreto espulsive. Il tutto con l’obiettivo di creare delle oasi urbanistiche salvate dalla desertificazione altrimenti provocata dal divieto urbanistico assoluto dei distanziometri espulsivi.  In altre parole alle oasi preesistenti i legislatori locali affidano un’efficacia sanante l’illegittimità dei distanziometri altrimenti totalmente espulsivi.

Ed ecco che ciò che deve essere verificato, per capire se debba essere riconosciuta la natura preesistente della realtà in questione, non è necessariamente la continuità aziendale del privato che eserciti l’attività in quel luogo, non è la continuità di azione del soggetto giuridico impresa operante. Ma in realtà è la continuità della destinazione dell’uso del locale in questione all’esercizio dell’attività del gioco: se in quell’area si giocava, si può continuare a giocare.

Diversamente si incentiverebbe illegittimamente una progressiva ed inesorabile cancellazione dell’offerta pubblica sul territorio, in particolare degli apparecchi.   Si pensi ai casi di morte dell’imprenditore o dell’impresa non tempestivamente sostituiti con un’altra diversa impresa solo ad esempio per l’espletamento delle attività di subentro.

Conclusioni

E’ di tutta evidenza che l’inesorabile crollo del gettito degli apparecchi che si registra da tempo veda come responsabile anche la natura in concreto espulsiva dell’assetto normativo dei distanziometri locali così come gli spazi interpretativi lasciati da esso che nei casi concreti spesso contribuiscono a far chiudere realtà che non dovrebbero chiudere.  Senza, lo si ricorda, alcun effetto positivo sulla tutela della salute degli utenti.

Geronimo Cardia



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