24 Lug “Il POS che non si può usare e la legge che lo impone: un nuovo cortocircuito istituzionale sulle VLT del territorio” GERONIMO CARDIA, JAMMA – luglio 2026
Esiste in Italia un’attività economica alla quale la legge impone di accettare i pagamenti con carta — pena una sanzione per ogni transazione rifiutata — e alla quale, contemporaneamente, una regola tecnica più risalente sembra vietare di incassare proprio con quelle carte. È la condizione in cui si trovano oggi gli operatori delle sale VLT. Lo Stato dice loro, da un lato, “devi accettare il POS”; dall’altro, “ma quel mezzo di pagamento non è tra quelli ammessi per alimentare il gioco”. Qualunque scelta facciano, sbagliano. A meno che non si faccia chiarezza.
È esattamente la fisionomia di quello che nel mio libro ho chiamato cortocircuito istituzionale: due comandi, entrambi almeno apparentemente formalmente vigenti, che, intersecandosi, producono un risultato opposto a quello che ciascuno di essi persegue e che l’ordinamento del gioco pubblico dovrebbe tenere in equilibrio.
Su questa precisa anomalia vale la pena ripercorrere brevemente alcune argomentazioni, perché il punto non è ricercare una deroga normativa né un privilegio: si tratta solo di chiarire, nero su bianco, ciò che la gerarchia delle fonti già impone.
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L’antinomia
Il primo comando è chiaro e neanche così recente. L’art. 15, comma 4, del D.L. 179/2012 — come modificato nel 2021 e nel 2022 — obbliga tutti i soggetti che vendono beni o servizi ad accettare pagamenti con carta di debito, di credito e prepagata, con tanto di sanzioni anche parametrate al valore della transazione.
In altre e più semplici parole la disponibilità del POS non è più una facoltà: è un obbligo presidiato da sanzione, che quindi riguarda anche le sale VLT in quanto esercizi che erogano un servizio al pubblico.
Il secondo comando è comunque più antico e di rango regolamentare, diverso dunque: le regole tecniche delle VLT elencano i soli mezzi ammessi per attivare il gioco (monete, banconote, denaro su conti di gioco nominativi, carte prepagate nominative non bancarie e finalizzate esclusivamente al gioco, ticket, vincite non ancora erogate). Le comuni carte bancarie e il terminale POS almeno apparentemente non figurano. La stessa impostazione vale per l’emissione dei ticket: lo strumento che la legge impone di accettare non compare tra quelli che la regola tecnica consente di usare per alimentare la macchina.
Da qui la trappola: se l’operatore rifiuta il pagamento elettronico viola l’obbligo di legge e si espone alla sanzione; se lo accetta, rischia la contestazione in sede ispettiva per difformità dalla disciplina tecnica e — come purtroppo già accaduto — perfino l’incriminazione penale.
L’apparenza dell’antinomia
Il punto giuridicamente decisivo è che questa antinomia è soltanto apparente e si scioglie con i criteri classici di soluzione dei conflitti tra norme.
Anzitutto il criterio gerarchico: le regole tecniche sono decreti dirigenziali, di rango secondario, inidonei a comprimere un obbligo imposto da una norma di legge primaria — e il principio trova oggi codificazione espressa proprio nella materia dei giochi, all’art. 5 del D.Lgs. 41/2024.
Il criterio cronologico: le regole tecniche sono anteriori all’obbligo generalizzato e sanzionato introdotto poi, e devono cedere nella misura in cui vi contrastino. Su entrambi i versanti, l’esito è univoco: prevale l’obbligo di legge.
Ciò che resta a ben vedere è un mero adeguamento formale della disciplina secondaria, indispensabile per restituire certezza agli operatori.
L’anomalia di un unicum: gli altri comparti il chiarimento ce l’hanno
Peraltro le VLT del territorio sono un unicum: in tutti gli altri comparti del gioco pubblico del territorio è già chiarito che l’obbligo di legge di pagamento elettronico prevale sulla regola di settore.
Ciò accade ad esempio per il Bingo laddove è stata superata la previsione regolamentare inizialmente cristallizzata che imponeva il pagamento delle cartelle in solo contanti in ragione della legge sopravvenuta e laddove quindi gli utenti oggi possono acquistare le cartelle anche con mezzi elettronici.
Non è un caso che le stesse norme di rango regolamentare prevedono che si devono in ogni caso presupporre il rispetto “di tutte le norme di legge e delle disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future”, lasciando peraltro così intendere che tale impostazione valga già prima e a prescindere dal chiarimento.
La tracciabilità dei flussi
A rafforzare il quadro c’è il D.Lgs. 41/2024, che pur rivolgendosi in prima battuta al gioco a distanza si presenta come legge-quadro di principi e fissa, tra i “principi ordinamentali”, la tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate e l’unitarietà e uniformità della rete di offerta. Principi trasversali, per loro natura, all’intero comparto.
E qui sta l’ulteriore paradosso: il pagamento elettronico realizza la tracciabilità che lo Stato persegue, perché ogni transazione con carta genera automaticamente la traccia bancaria del soggetto pagatore.
L’aspetto penale
L’urgenza del chiarimento non è teorica, serve in concreto anche per eliminare faticosi impegni giudiziali.
Si pensi che sul piano penale, benché sia a volte segnala la contestazione del reato di abusiva erogazione di liquidità riservata agli istituti bancari ex art. 131-ter TUB, essa comunque dovrebbe ritenersi infondata, perché l’oggetto non è l’erogazione di denaro liberamente spendibile fuori dal locale, ma l’accesso immediato a un servizio di gioco pagato in forma dematerializzata, fattispecie che le norme escludono espressamente dai servizi di pagamento soggetti ad autorizzazione.
Un altro corto circuito che affligge il territorio
A ben vedere ci si trova di fronte all’ennesimo tassello di una catena di cortocircuiti che, sommandosi, penalizzano la rete fisica del gioco pubblico.
Penso ai distanziometri regionali dall’effetto espulsivo, che impediscono nuove installazioni e mettono a rischio le realtà preesistenti soprattutto di AWP e VLT.
Penso agli orari comunali proibitivi, congegnati di fatto ancora una volta soprattutto per AWP e VLT, spesso senza istruttoria, proporzionalità o prova di efficacia.
Penso al derisking bancario ingiustificato, che nega l’apertura dei conti correnti agli operatori delle sale pur a fronte di un comparto iper-adempiente sul fronte antiriciclaggio.
Penso ai ritardi del riordino del comparto terrestre, ancora appeso all’intesa Stato-Regioni-enti locali, mentre l’online il suo decreto lo ha già avuto.
Penso alle resistenze sull’applicazione del limite all’uso del contante per le ricariche dell’online. E ora a questa mancata esplicitazione dell’uso del POS sulle VLT.
Conclusioni
Ogni singolo nodo, preso da solo, può sembrare una questione tecnica. Messi in fila, raccontano una sola cosa: la mancanza di chiarezza normativa ha un costo, e quel costo è il calo dei numeri del comparto.
Non è un’opinione, è ciò che i dati restituiscono.
La raccolta complessiva del gioco continua a crescere, ma la crescita è trainata dalla componente online, la raccolta degli apparecchi del territorio arretra, e con essa arretra il relativo gettito erariale, senza miglioramenti sul piano della tutela della salute.
Il che è il peggiore degli esiti, perché il prodotto degli apparecchi del territorio è storicamente quello con la più alta percentuale di apporto al gettito tra i prodotti del comparto. Si comprime con incertezze e contraddizioni proprio il segmento che più contribuisce alle casse dello Stato, mentre la domanda non scompare: si sposta. Meno entrate per l’Erario, nessun beneficio reale per gli altri interessi che si dichiarava di voler proteggere.
Certi numeri del gioco pubblico non calano per caso, e non calano perché manchi la domanda. Calano dove l’ordinamento smette di essere chiaro: dove due comandi si contraddicono, dove l’incertezza scarica sull’operatore un rischio che non dovrebbe esistere.
Geronimo Cardia