12 Regioni sono tornate sui loro passi per non espellere l’offerta di gioco pubblico. Quante Regioni sono tornate sui loro passi per non espellere l’offerta di gioco pubblico – GERONIMO CARDIA (JAMMA NOVEMBRE 2021)

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Quante Regioni sono tornate sui loro passi per non espellere l’offerta di gioco pubblico.

Spesso capita di affrontare la Questione Territoriale, andando ad evidenziare cosa preveda nel dettaglio un sistema regionale, piuttosto che un altro.   Una verifica altrettanto utile è quella di finalizzata a tenere sotto controllo il fenomeno da un punto di vista più ampio, individuando gli andamenti regolatori dei territori da una prospettiva nazionale.

Di seguito, in particolare, ecco la ricognizione ad oggi delle norme di riferimento di tutte e 21 le Regioni e Provincie Autonome:  (i) Abruzzo L.R. n. 40/2013, L.R. n. 30/2018 e L.R. n. 37/2020;     (ii) Basilicata L.R. n. 30/2014 e L.R. n. 7/2020;    (iii) Calabria L.R. n. 9/2018 e L.R. n. 51/2018 e L.R. 1/2020;    (iv) Campania L.R. n. 2/2020;    (v) Emilia Romagna L.R. n. 5/2013 e L.R. n. 18/2016, integrata dalla delibera della Giunta Regionale n. 831/201, L.R. n. 8/2018 e Delibera della Giunta Regionale n. 68/2019;    (vi) Friuli Venezia Giulia L.R. n. 1/2014, L.R. n. 26/2017, L.R. 13/2020 e L.R. 13/2021;    (vii) Lazio L.R. n. 5/2013,  L.R. n. 7/2018, L.R. n. 1/2020 e L.R. n. 14/2021;   (viii) Liguria L. R. n. 17/2012, L.R. n. 7/2017 e L.R. n. 2/2018;  (ix) Lombardia L.R. n. 8/2013 integrata dalla DGR 24.1.2014 n. X/1274 e L.R. n. 11/2015;    (x) Marche L.R. n. 3/2017 e L.R. 15/2019;   (xi) Molise L.R. n. 20/2016 e n. 1/2018;    (xii) Piemonte L. R. n. 9/2016 e L.R. 19/2021;    (xiii) Provincia Autonoma di Bolzano L.P. n. 13/1992, L.R. n. 58/1988, L.R. n. 3/2006, L.R. n. 13/2010, L.R. n. 10/2016 e Delibera della Giunta Regionale n. 505/2018;   (xiv) Provincia Autonoma di Trento L.P. n. 13/2015 e L.R. n. 15/2018;    (xv) Puglia L.R. n. 43/2013, L.R. n. 52/2018 e L.R. n. 21/2019;    (xvi) Sardegna L.R. n. 2/2019;    (xvii) Sicilia L.R. n. 24/2020;    (xviii) Toscana L.R. n. 57/2013 e L.R. n. 4/2018;     (xix) Umbria L.R. n. 21/2014, L.R. n. 7/2016 e L.R. n. 7/2017;     (x) Valle d’Aosta L.R. n. 14/2015, L.R. n. 10/2018 e L.R. n. 10/2019;   (xi) Veneto L.R. n. 38/2019.

Come si è avuto modo di dire più volte, nella ricerca di aree insediabili, nel tempo ci si è dovuti confrontare con percentuali di interdizione dei territori prossime al 100%, tenendo conto della sommatoria delle aree vietate per effetto dell’applicazione dei distanziometri, da un lato, e delle aree altrimenti vietate o non insediabili per ragioni oggettive, dall’altro.

Ciò ha comportato, e sta comportando nel tempo, un sostanziale arresto delle nuove installazioni e rischi o problemi di espulsione delle realtà preesistenti nei casi in cui sia giunto il termine di entrata in vigore anche per esse.

Di qui la mobilitazione sul piano giudiziario da parte di molti operatori sulla gran parte del territorio nazionale nel tentativo di rappresentare i profili di illegittimità – sia sul piano del diritto nazionale, sia sul piano del diritto unionale – di quello che nel tempo è stato, appunto, definito come effetto espulsivo dei distanziometri viziati da parametri urbanistici così ampi (per metri, metodo di calcolo o numerosità dei luoghi sensibili) non sostenibili nel concreto perché in effetti finiscono per inibire, insieme alle altre aree già inibite da altre norme, la sostanziale totalità dei territori (come detto le percentuali di interdizione sono spesso tra il 95 ed il 99%).

In attesa delle risposte dal canale del contenzioso (risposte al momento non univoche, va detto, per sempre più diffusi imbarazzi e corto circuiti), in attesa di un riordino nazionale stile Intesa Stato Regioni (poi come noto non attuata), numerose realtà territoriali, al momento di espellere le realtà preesistenti, hanno di fatto ritenuto di procedere con gli autentici revirement già notati nei precedenti scritti.   Revirement a volte più timidi (con delle proroghe che hanno spostato in avanti la data dell’entrata in vigore della norma) ma anche più tecnici (con la sospensione degli effetti dell’espulsione, in attesa della verifica tecnica delle denunzie fatte o del riordino a livello nazionale), sino a fare salve le realtà preesistenti o giungere a concreti casi di destrutturazione dei distanziometri espulsivi con la rivisitazione dei loro parametri apponendo diversi e meno invasivi criteri di distanze.

Più in particolare, di seguito elenchiamo un aggiornamento di tutti i ripensamenti che ci sono stati sui territori e di tutte le norme che con coraggio hanno deciso di regolare distanziometri non espulsivi ma sostenibili corroborati da politiche attive di autentico contrasto al disturbo da gioco d’azzardo.

In Regione Liguria l’effetto espulsivo della L.R. n. 17 del 30.4.2012 “Disciplina delle sale da gioco” è stato prorogato dapprima con L.R. Liguria n. 7 del 6.4.2017 “Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio e disposizioni normative di adeguamento ” e poi con L.R. Liguria n. 2 del 26.04.2018 “Proroga del termine di cui all’art. 2 comma 1 della L.R. 30.4.2012 n. 17“.

In Regione Abruzzo l’effetto espulsivo della L.R. Abruzzo n. 40 del 29.10.2013 “Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco” è stato prima differito con successiva L.R. Abruzzo n. 30 del 24.8.2018 “Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni” e poi riservato alle sole nuove realtà dalla L.R. Abruzzo n. 37 del 7.12.2020 recante “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni”.

In Regione Calabria l’effetto espulsivo della L.R. Calabria n. 9 del 26.4.2018 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza” è stato differito con successiva L.R. Calabria n. 51 del 28 dicembre 2018.

In Regione Toscana l’effetto espulsivo della L.R. Toscana n.  57 del 18.10.2013 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico ” è stato eliminato con successiva L.R. Toscana n. 4 del 23.1.2018 “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico”.

In Regione Marche l’effetto espulsivo della L.R. Marche n. 3 del 07.02.2017 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network” è stato differito con successiva deliberazione approvata dal Consiglio Regionale in data 11.06.2019.

In Regione Puglia l’effetto espulsivo della L.R. Puglia n. 43 del 13.12.2013 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” è stato prima sospeso e rinviato per studi tecnici con deliberazione del Consiglio n. 232 del 30.10.2018 e poi eliminato con delibera n. 273/2019 del Consiglio Regionale della Puglia che ha sostanzialmente ridotto i luoghi sensibili e i metri di interdizione nonché fatte salve le realtà esistenti.

In Regione Campania, prendendo atto della natura sostanzialmente espulsiva dei provvedimenti adottati a livello locale, la L.R. n. 2/2020 ha rimodulato il distanziometro su valori più contenuti, riducendo sostanzialmente i luoghi sensibili e i metri di interdizione, facendo salve le realtà preesistenti che compiano una scelta di ulteriore qualificazione (in termini di struttura e personale con impianti di videosorveglianza e corsi di formazione) ed è intervenuta anche sulle limitazioni orarie contenendole.

In Provincia di Trento l’effetto espulsivo previsto dapprima con la L.P. Trento n. 13 del 22.7.2015 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco” è stato prorogato dapprima con la L.P. Trento n. 15 del 3.8.2018 “assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018.2020” e, successivamente, tramite la modifica dell’interpretazione della categoria “sale da gioco”.   Peraltro anche recentemente è allo studio delle Commissioni competenti il disegno di legge numero n. 65 del 18.9.2020 “Modificazioni della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco), e dell’articolo 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25” col quale di fatto tra l’altro si propone di rimodulare e limitare i parametri del distanziometro come fatto in Puglia e Campania.

In Regione Basilicata l’effetto espulsivo della L.R. Basilicata n. 30 del 27.10.2014 “Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.).” è stato eliminato con la L.R. 17.02.2020 n. 7 che ha sostanzialmente ridotto i luoghi sensibili e i metri di interdizione nonché fatte salve le realtà esistenti.

In Regione Veneto, prendendo atto della natura sostanzialmente espulsiva dei provvedimenti adottati a livello locale, la L.R. n. 38/2019 avente ad oggetto “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico” ha rimodulato il distanziometro su valori più contenuti, riducendo i metri di interdizione, facendo salve le realtà preesistenti ed è intervenuta anche sulle limitazioni orarie richiamando l’Intesa.

In Regione Piemonte la L. R. Piemonte n. 19 del 15.7.2021 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” ha abrogato espressamente la L.R. Piemonte n. 9 del 2.5.2016 riducendo i metri di interdizione e consentendo ai titolari di sale da gioco e sale scommesse che in attuazione della medesima avevano dismesso gli apparecchi, di presentare istanza per la relativa reinstallazione senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione.

In Regione Lazio la L. R. Lazio n. 14 dell’11/8/2021 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” ha differito il termine di entrata in vigore del distanziometro per le realtà esistenti di dodici mesi, dal 28/8/2021 al 28/8/2022.

Quindi ad oggi può dirsi che 12 realtà regionali / provinciali (su 21 che hanno già legiferato in materia) sono in qualche modo tornate sui propri passi o hanno comunque dimostrato sensibilità al tema della necessità di ricercare la sostenibilità in concreto della misura proposta.  E’ un numero veramente importante che mette in luce, da un lato, la consapevolezza piena del problema e la volontà in concreto di superarlo, dall’altro, quell’imbarazzo istituzionale nel non volerlo però risolvere definitivamente.  Il riordino, come più volte detto, potrebbe aiutare in tal senso.

Geronimo Cardia



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