DUE PESI E DUE DISTANZE. Il Consiglio di Stato questa volta vuole vederci chiaro sul distanziometro espulsivo del Piemonte, sulle ragioni del suo concepimento e sugli effetti che in concreto si generano (Gioconews, dicembre 2020)

Cliccando qui puoi scaricare il PDF del documento

Il Consiglio di Stato questa volta vuole vederci chiaro sul distanziometro espulsivo del Piemonte, sulle ragioni del suo concepimento e sugli effetti riflessi che in concreto si generano.

Il Consiglio di Stato a metà novembre prende una nuova posizione sul tema del distanziometro, questa volta della Regione Piemonte, nell’ambito di un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (numero 1815/2020 del 13/11/2020, affare numero 805 del 28/5/2019) proposto da un operatore contro il Comune di Verbania, avverso la delibera n. 136/2017, con la quale il Comune di fatto recepisce sul proprio territorio il noto distanziometro regionale, sulla cui natura in concreto espulsiva molto si è avuto modo di dire.

Al proposito si richiamano alcuni degli interventi fatti sul distanziometro della Regione Piemonte:  (i) “La resa dei conti passa dal Piemonte – Mentre Stato e Regioni raggiungono finalmente l’intesa voluta dal legislatore, la Regione Piemonte espelle il gioco legale col proibizionismo del distanziometro” (G.C., Gioconews 11/2017);  (ii) “Proibizionismo alla luce del sole e all’ombra della mole – In Piemonte va in scena la pressoché totale espulsione del gioco pubblico, sotto gli occhi di tutti. Ma per combattere le dipendenze ci vuole ben altro” G.C., Gioconews 1/2018;   (iii) “Espulsi e non trattati – L’Effetto Espulsivo del distanziometro della Legge Piemonte tutti lo conoscono, nessuno lo gestisce” (G.C., Gioconews 3/2018);   (iv) “ La Commissione UE del Parlamento Europeo dà il suo parere sulla petizione di Alberto Cirio (FI) in relazione alla legge piemontese sul gioco. Ma resta da valutare l’aspetto dell’effetto espulsivo non considerato nella valutazione” (G.C. Gioconews on line dell’1.3.2018);    (v) “Effetto espulsivo sotto accusa – Dopo Bolzano, tocca a Domodossola aprire la pista per incrinare l’effetto espulsivo della legge regionale del Piemonte” (G.C., Gioconews 5/2018); (vi) “L’espulsione non fa la regola – Per accertare l’effetto espulsivo a Bolzano e in Piemonte si ricorre a consulenze tecniche d’ufficio, ma si faccia presto anche per Emilia Romagna e Puglia” (G.C., Gioconews 7 e 8/2018);    (vii) “Piemonte emblema dell’effetto espulsivo delle leggi regionali” (G.C., Gioco News online 25.5.2019); (viii) “Gioco e distanze, è ora di decidere – Al Giudice Amministrativo in realtà resta ancora da valutare l’effetto espulsivo del distanziometro del Piemonte dopo avere timidamente censurato quello del regolamento di Domodossola. Ma il tempo delle scelte è arrivato” (G.C. Gioconews 2/2020).

In particolare, l’atto impugnato dall’operatore è il nuovo regolamento adottato dal Comune con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo. Si tratta del “Regolamento per la detenzione e il funzionamento di apparecchi da gioco o da intrattenimento nelle diverse tipologie di esercizi, per la disciplina delle sale giochi e di piccoli trattenimenti presso i pubblici esercizi” in cui l’articolo 9 riprende in sostanza il contenuto dell’articolo 5 della L.R. n. 9/2016 ed il relativo distanziometro, “vietando l’insediamento di sale gioco ove siano installati apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a cinquecento metri da: a) istituiti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie.”.

L’intera doglianza dell’operatore viene di fatto sorretta da una valutazione tecnico urbanistica ormai nota sulla natura sostanzialmente espulsiva del distanziometro, laddove viene chiarito che “L’intento regolatorio e conformativo del distanziometro produce risultati in tutto analoghi a quelli di un provvedimento proibizionistico che, da un lato, è integralmente ablativo delle posizioni giuridiche degli operatori economici del settore e, dall’altro, danneggia gli stessi utenti del gioco, nella fruizione di un’attività pienamente lecita.    Molte amministrazioni regionali e locali hanno celato finalità proibizionistiche sotto le spoglie di interventi regolatori.    La delibera del Comune di Verbania ha prodotto proprio questo effetto poiché la regolamentazione di cui all’art. 9 è eccessivamente stringente. Il corposo elenco dei luoghi sensibili impedisce, di fatto, la presenza di apparecchi ludici all’interno di centri abitati e persino nelle periferie, limitando le zone idonee al loro posizionamento a pochissime aree, ancor più che periferiche.

Tale circostanza, sostiene l’operatore, impatta sia sul regolamento sia sulla legge regionale presupposto sotto diversi, plurimi ed ormai noti aspetti.

In particolare, un siffatto distanziometro si pone in contrasto “con i principi comunitari del libero stabilimento e della libera prestazione dei servizi, consacrati dagli artt. 49 e 56 TFUE (…) con il principio di uguaglianza e con il principio di ragionevolezza, entrambi sanciti dall’art. 3 Cost.”. Peraltro sul principio della ragionevolezza viene altresì messo in evidenza dall’operatore che “il vizio risiede nella circostanza che la legge, senza tener in alcun conto le specifiche e fra loro diversissime realtà dei Comuni piemontesi (di estensione e popolazione anche diversissime fra loro), prescrive in modo rigido e anelastico un distanziometro di 500 metri, senza ammettere alcuna eccezione”.

Viene altresì richiamato il contrasto:  (i) con “l’art. 41 Cost., il quale tutela l’iniziativa economica privata che si sostanzia nella possibilità sia di scegliere se intraprendere o meno un’attività economica privata sia nella libertà di scegliere quale attività esercitare: il predetto art. 5 non si limita, come invece dovrebbe, a contingentare la presenza delle slot machines sul territorio, ma raggiunge invece l’effetto di vietare completamente l’esercizio di un’attività lecita e riconosciuta dallo Stato.”;  (ii) con “l’art. 117 comma 2, lett. h) Cost. Essa risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, nel cui ambito vanno sicuramente ricondotte le prescrizioni relative a giochi e scommesse, essendo questo un settore che, coinvolgendo interessi molto rilevanti specie di natura economica, da sempre richiede una disciplina uniforme sul territorio nazionale. L’art. 5 della 1.r. n. 9 del 2016 — mediante il quale, giova ribadirlo, è stato vietato l’esercizio di attività di raccolta scommesse in un raggio non inferiore a 500 metri rispetto ad istituti “sensibili” — finisce, infatti, per porsi in contrasto con l’intento statale e con la riserva in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, di cui all’art. 117, comma 2, lett. h) Cost.”;  (iii) con “la competenza statale in materia di tutela della salute, di cui all’art. 117, comma 3, Cost;   (iv) “con il d.l. n. 158/2012 ha: a) previsto l’immediata entrata in vigore del divieto di ubicazione; b) individuato direttamente la distanza dei punti di gioco rispetto ai luoghi “sensibili”, mentre la norma statale ha riservato ogni decisione sul punto all’attività pianificatrice dello Stato, che opera attraverso il MEF, il Ministro della Salute, la Conferenza Unificata ed AAMS; c) disposto la generale operatività del divieto di ubicazione senza distinguere tra concessioni rilasciate prima e dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 158/2012; d) stabilito che il divieto in questione debba operare in relazione a tutti gli apparecchi da gioco di cui al r.d. n. 773/1931 nonché con riguardo ad ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, ivi compresa la raccolta di scommesse; e) finito, in buona sostanza, per dar vita al più volte richiamato “effetto espulsivo”.

Ebbene di fronte a dette doglianze, il Consiglio di Stato, e qui va detto nonostante precedenti giurisprudenziali di segno opposto, ha ritenuto invece necessario assumere ulteriori informazioni rivolgendo specifiche domande alle diverse Istituzioni interessate “per acquisire ulteriori elementi di fatto (…) ritenuti utili per la piena cognizione della fattispecie.”.

In particolare, alla Regione Piemonte viene espressamente richiesto di chiarire tre aspetti.   Il primo: “i presupposti di fatto in base ai quali essa è pervenuta all’approvazione dell’articolo 5 della legge regionale 9 del 2 maggio 2016 (riprodotto nell’art. 5 del Regolamento del comune di Verbania approvato con deliberazione del consiglio comunale 18 dicembre 2017, n. 136), segnatamente riguardo alla individuazione del limite sul distanziamento degli esercizi commerciali dai luoghi sensibili”.   Il secondo: “quale sia la sua posizione rispetto a tutti i motivi di ricorso, tenuto conto che con il secondo motivo di gravame parte ricorrente ha chiesto la disapplicazione della norma regionale per contrasto con i principi eurounitari o il rinvio alla Corte di Giustizia per l’esame della questione pregiudiziale di compatibilità della stessa con il diritto comunitario”.   Il terzo: “quale sia la sua posizione con riguardo specifico al profilo di compatibilità della norma regionale con il principio dell’affidamento, tenuto conto della mancata previsione di una norma transitoria sul regime degli esercizi commerciali in essere”.

Al Comune di Verbania viene chiesto di “chiarire l’effetto che avrà l’entrata in vigore della norma regolamentare sugli esercizi in essere”.

Ed infine al Ministero dell’Interno viene chiesto di indicare “la propria posizione con riguardo alla implicazione e all’impatto della normativa regionale sui profili di ordine pubblico che indirettamente vengano in rilievo nella fattispecie.”

La decisione di investigare approfonditamente sui diversi risvolti è di rilievo, ancor più per il fatto che giunge come detto anche a poca distanza di tempo da posizioni diverse assunte, sempre dal Consiglio di Stato, con riferimento a distanziometri altrettanto espulsivi.  E la mente corre, oltre alla pronuncia sul caso della città di Domodossola (cfr., in particolare, sentenza Consiglio di Stato n. 08298/2019, Reg. Prov. Coll., n. 08163/2017 Reg. Ric.), da ultimo alla posizione assunta con l’ordinanza di rigetto di richiesta di sospensiva della chiusura di una sala a Bolzano in cui, per giunta, la Provincia sosteneva la non vicinanza della sala ad un luogo sensibile, da un lato, ed il Comune, cambiando anche orientamento dal primo al secondo grado, sosteneva il contrario, dall’altro (cfr., in particolare, ordinanza Consiglio di Stato n. 06125/2020 Reg. Prov. Cau., n. 06574/2020 Reg. Ric.).

Ed è di rilievo anche perché a ben vedere vi sarebbe ancora uno spazio, sia pure minimo, per una verifica approfondita del fenomeno espulsivo.   Infatti, in Piemonte il distanziometro espulsivo degli apparecchi è entrato in vigore per le realtà preesistenti alla legge: già nel 2017, per gli esercizi generalisti; nel 2019, per le sale con autorizzazioni precedenti al 2014.   Per i locali autorizzati dopo il 2014 (quindi, viene affermato, con licenze ex art. 88 ottenute dopo il 2014 e, dunque, per sale ma anche per corner in esercizi generalisti) il divieto si cristallizzerà a breve: da maggio 2021.  Ed è solo per questo che ad oggi il comparto del gioco pubblico in Piemonte, con le sue imprese ed i suoi lavoratori, pur ridotto ai minimi termini non è ancora totalmente sparito dal territorio, nonostante esso risulti pacificamente vietato nella sua sostanziale totalità.

20 novembre 2020

Geronimo Cardia



Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulle attività dello Studio