29 Lug “Il punto concorrente fa chiudere il vicino a causa del cimitero.” (Pressgiochi luglio – agosto 2025)
I Giudici del Consiglio di Stato danno ragione al vicino concorrente: il punto non può aprire perché il cimitero è a tutti gli effetti un luogo sensibile. Sullo sfondo tra l’altro rimangono la mancata tutela effettiva della salute e l’impossibilità di fare le gare, nonostante la riforma sul territorio della Legge della Regione Campania.
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Premessa
Si tratta della Sentenza del Consiglio di Stato numero 4693/2025 del 29/5/2025 relativa al procedimento numero 4709/2024 con la quale è stato rigettato il ricorso di un operatore che chiedeva di poter riaprire l’attività, invocando la non applicazione del distanziometro al cimitero rientrante nel raggio di interdizione, invece segnalato ed invocato dal vicino concorrente.
Il vicino ha un interesse a far chiudere il punto concorrente
I Giudici non esitano a precisare che esiste la legittimazione del vicino a denunciare la presunta violazione determinatasi con il rilascio della licenza di apertura. “E ciò in quanto i due esercizi operano nel medesimo settore di attività e distano tra loro 110 metri. Tenuto conto della tipologia di attività svolta e del contesto ambientale di inserimento, essi attingono indubbiamente al medesimo bacino di utenza. In tale situazione risponde ad un criterio di comune esperienza che la presenza dell’uno sia potenzialmente idonea ad alterare, o comunque ad interferire, con le quote di mercato dell’altro. Di qui il corretto riconoscimento (…) della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo alla società (…) avverso un atto idoneo ad arrecarle pregiudizio. (…) ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione, non è necessario comprovare la consistenza del danno derivante dall’atto impugnato, essendo sufficiente l’idoneità di quest’ultimo a produrlo o comunque ad incidere in maniera negativa sul diritto o interesse la cui titolarità sostanzia la legittimazione ad agire. (…) essendo sufficiente che lo stesso venga prospettato “in modo non implausibile e suffragato da elementi di prova dotati di apprezzabile significatività”.”
Al riguardo non sfugge che nella valutazione non viene considerato un eventuale profilo di concorrenza tra realtà preesistenti e nuove aperture, beninteso tutto da approfondire, relativo alla disparità di trattamento messa a terra dalle norme sostanzialmente espulsive del distanziometro del Regolamento, in questo caso di Napoli.
Il cimitero è un luogo sensibile perché un unicum con la chiesa che contiene.
Anche in questo caso i Giudici non esitano a considerare fondata la denunzia del vicino: il cimitero per il Consiglio di Stato è un luogo sensibile da tutelare e dal quale i punti di gioco devono stare lontani. E ciò, nonostante il cimitero non rientri espressamente tra le tipologie letteralmente indicate dalla Legge della Regione Campania. Ecco la motivazione.
“I luoghi di culto sono (…) presi in considerazione dal legislatore regionale in quanto “luoghi sensibili”, potendo gli stessi costituire, al pari di scuole e strutture sanitarie, centro di aggregazione di una pluralità di persone potenzialmente vulnerabili e quindi esposte al rischio della ludopatia. Da questo punto di vista, il fatto che il cimitero assolva anche a funzioni avulse da significati religiosi, è, invero, del tutto irrilevante. Nella fattispecie in esame è altresì evidente – come fatto rilevare dalla società appellata [concorrente] – che il cimitero e la chiesa funeraria [in esso contenuta e pacificamente fuori del raggio di interdizione del distanziometro regionale] rappresentano un unicum funzionale dal punto di vista cultuale, trattandosi di due realtà avvinte dalla medesima funzione che non è solo quella di ospitare le spoglie dei defunti ma anche di dare conforto religioso ai parenti. (…) Da quanto precede deriva che il Regolamento del Comune di Napoli (…), nella parte in cui ha espressamente previsto che per luoghi di culto si intendono anche i cimiteri (articolo 6, comma 1, punto 2), non è affatto incompatibile con la l.r. n. 2 del 2020 ed anzi ne costituisce un’attuazione ante litteram”.
La mancata tutela della salute e l’impossibilità di fare le gare delle concessioni in scadenza.
Le valutazioni operate esprimono chiaramente un lodevole intento di assicurare in massima misura una tutela alle fasce deboli.
Il punto che si pone è che tuttavia la struttura del distanziometro (in questo caso del Comune e giustamente corretto da quello Regionale) finisce per determinare quegli effetti “sostituzione” e “moltiplicatore” del problema del disturbo da gioco d’azzardo di cui si è avuto modo di scrivere già altre volte.
I numeri nazionali e locali della spesa del giocatore cosi come della raccolta (che esprime in qualche modo il tempo trascorso davanti ad un prodotto di gioco) parlano chiaro.
Allo stesso tempo, le valutazioni operate nella sentenza non tengono conto dele difficoltà che il legislatore sta incontrando per assicurare il corretto svolgimento della “cosa pubblica” inerente all’amministrazione del gioco pubblico sui territori: sono infatti ormai numerosi sia i tentativi di riordino andati falliti, sia i differimenti dell’attuazione della Delega Fiscale, sia le proroghe tecniche ed onerose, imposte agli operatori per effetto del dibattito con gli enti del territorio, sempre ancorati a distanziometri e limitazioni di orari da applicare agli apaprecchi.
Conclusioni
La Giurisprudenza sui distanziometri, come sulle limitazioni di orari, in questi mesi ben potrebbe invece dare un segnale anche al legislatore nazionale e territoriale nel senso di valutare come non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale ra partire dalla violazione del diritto alla salute, così contribuendo a rimuovere le misure inefficaci ed a far perseguire una concreta tutela delle fasce deboli, anche attraverso strumenti tecnologici mirati ed efficaci.
Geronimo Cardia