10 Mag Il criterio della misurazione delle distanze (percorso pedonale o raggio di interdizione) e l’individuazione in concreto dei punti che rappresentano luoghi sensibili. GERONIMO CARDIA (Pressgiochi, Maggio – giugno 2023)
In questo articolo, partendo da una recente sentenza che riguarda il territorio di Trento prendo in esame due aspetti troppo spesso non considerati dalla giurisprudenza. Il primo riguarda il criterio di calcolo della distanza: come può essere ritenuto adatto allo scopo il criterio del raggio aereo al posto del criterio del percorso pedonale se si pretende di tutelare gli utenti con le distanze, posto che gli utenti non volano ma camminano? Il secondo attiene all’esatta individuazione in concreto dei punti riconducibili alle categorie di luoghi sensibili: come è possibile calcolare l’effettivo territorio vietato appiattendosi sulle ricostruzioni fatte dagli enti locali che sostengono proprio la mancanza di un effetto in concreto espulsivo?...